CLASSE TERZA AFM - 2° QUADRIMESTRE - DIRITTO - VERSIONE ORDINARIA -  

L'impresa

L’imprenditore in generale

INDICE 

L'impresa e l'azienda. 4

L’imprenditore in generale. 4

Definizione di imprenditore e di impresa. 4

Distinzione. 4

Impresa individuale e collettiva o società (distinzione in base al numero di persone che la esercitano) 4

La società. 4

Definizione. 4

Distinzione: società di persone e società di capitali (definizione di ciascuna di tali società; responsabilità per i debiti sociali) 4

L’imprenditore commerciale. 5

Definizione ed esempi di attività commerciali 5

Disciplina dell’imprenditore commerciale. 5

Registro delle imprese (chi lo tiene, chi lo può vedere, cosa c’è indicato e pubblicità dichiarativa) 5

Scritture contabili 6

Definizione. 6

Distinzione (civilistiche e fiscali; funzione e disciplina delle scritture civilistiche) 6

Fallimento (definizione e reati fallimentari) 6

Il piccolo imprenditore. 7

Definizione. 7

Disciplina. 8

L’artigiano: aiuti di Stato. 8

L’imprenditore agricolo. 8

L’azienda. 9

Definizione. 9

Avviamento. 9

Definizione e distinzione (soggettivo e oggettivo) 9

Divieto di concorrenza. 9

Trasferimento dell’azienda. 10

Definizione di trasferimento dell’azienda. 10

Trasferimento dell’azienda tra vivi 10

Forma del trasferimento tra vivi: vendita con beni immobili e senza beni immobili 10

Forma del trasferimento tra vivi: donazione. 10

Oggetto del trasferimento dell’azienda: cosa vi rientra. 10

Oggetto del trasferimento dell’azienda: cosa non vi rientra. 10

Trasferimento dell’azienda a causa di morte. 11

Trasferimento temporaneo dell’azienda. 11

I segni distintivi dell’azienda. 11

Definizione di segni distintivi dell’azienda. 11

La ditta (Definizione - trasferimento - omonimia) 11

L’insegna. 11

Il marchio: definizione; caratteri; distinzione; contraffazione. 11

L'impresa e i contratti 12

Il franchising. 12

L’agenzia. 12

L’appalto. 13

Il leasing. 13

Il factoring. 13

Il contratto di assicurazione. 14

Il rapporto di lavoro. 14

Il lavoro nella Costituzione. 14

Lavoro subordinato e contratto di lavoro subordinato. 15

Parte forte e parte debole del rapporto di lavoro. 15

Tutela del lavoratore subordinato in generale: legge, contratti collettivi e rinuncia ai diritti 15

Assunzione. 17

Il lavoro delle donne e dei minori 17

Il lavoro delle donne. 17

Il lavoro dei minori. 17

Obblighi del lavoratore. 18

Mansioni del lavoratore e categorie di lavoratori 18

La retribuzione. 18

Definizione di retribuzione. 18

La retribuzione nella Costituzione. 18

Sistemi di retribuzione. 18

Lavoro e reddito di cittadinanza. 18

LE SOCIETÀ.. 19

La società in generale. 19

Definizione. 19

Differenza con la comunione a scopo di godimento e con l’associazione in partecipazione. 19

Classificazione delle società. 19

Le società di persone. 19

Le società di capitali 22

Le società di capitali: tipologia. 22

La società per azioni 22

La società in accomandita per azioni 24

La società a responsabilità limitata. 25

Scioglimento delle società di capitali 25

Direzione e coordinamento di società. 26

Trasformazione, fusione e scissione. 26

Società costituite all’estero. 26

Società cooperative e mutue assicuratrici 26

Associazione in partecipazione. 27

 


L'impresa e l'azienda

L’imprenditore in generale

Definizione di imprenditore e di impresa

L’imprenditore è colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata per produrre o scambiare di beni o servizi[1].

Professionalmente significa abitualmente. È professionale l’acquisto di case per rivenderle; non è professionale l’acquisto di una casa per abitarci.

Attività economica significa produzione o scambio di beni e servizi da vendere; beni sono le cose, come le auto; servizi sono le attività, come la riparazione di un’auto. Non è attività economica la produzione di beni per se stessi, come nel caso di chi ha un piccolo orto, lo coltiva e ne consuma i frutti, senza, quindi, venderli.

Attività organizzata significa che l’imprenditore esercita l’attività di produzione o scambio di beni o servizi, coordinando persone e mezzi, cioè, facendosi aiutare da altri e utilizzando dei mezzi, come, ad esempio, un forno per cuocere le pizze, o un camion per il trasporto di merci.

L’impresa è, quindi, l’attività economica organizzata dall’imprenditore al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Le ragioni per le quali la disciplina dell’imprenditore e, in particolare, come vedremo, del grande imprenditore commerciale, è diversa da quella riguardante i comuni cittadini dipende essenzialmente dalla necessità di garantire:

-       il corretto adempimento degli obblighi fiscali, data l’entità delle somme in gioco, che può essere piuttosto alta;

-       la sicurezza dei lavoratori, che possono essere anche molto numerosi;

-       la posizione dei creditori, che, come i lavoratori, possono anch’essi essere piuttosto numerosi, con la conseguenza che l’eventuale insuccesso dell’impresa potrebbe danneggiare una parte rilevante della collettività.

 

Distinzione

Le imprese si distinguono in:

-       individuali e collettive;

-       commerciali ed agricole;

-       piccole e grandi

 

Impresa individuale e collettiva o società (distinzione in base al numero di persone che la esercitano)

L’impresa individuale è esercitata da una sola persona.

L’impresa collettiva è esercitata da più persone, che, insieme, costituiscono una società.

La società

Definizione

La società è un contratto, cioè un accordo, con il quale due o più persone mettono beni, come i soldi, o servizi, come la propria attività lavorativa, per esercitare insieme un’attività economica e dividersi i guadagni[2].

Occorre aggiungere che, in alcuni casi, è possibile che una società sia formata da una sola persona.

 

Distinzione: società di persone e società di capitali (definizione di ciascuna di tali società; responsabilità per i debiti sociali)

Le società si distinguono in società di persone e società di capitali.

Le società di persone sono le società in nome collettivo (s.n.c.) e le società in accomandita semplice (s.a.s.).

Le società di capitali sono le società per azioni (s.p.a.), le società a responsabilità limitata (s.r.l.) e le società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).

Le società di persone pagano i loro debiti che con i soldi che hanno in cassa e, se non bastano, anche con i soldi dei soci.

Le società di capitali pagano i loro debiti solo con i soldi che hanno in cassa.

Nelle società in accomandita, però, sia semplici che per azioni, bisogna distinguere i soci accomandatari dai soci accomandanti: i primi comandano, ma se i soldi della società non bastano a pagare i debiti, devono metterci denaro proprio; i soci accomandanti, invece, non comandano, ma se il denaro della società non basta a pagare i debiti, loro non devono metterci soldi propri.

 

L’imprenditore commerciale

Definizione ed esempi di attività commerciali

L’imprenditore commerciale è colui che esercita un’attività commerciale, come, per esempio, la produzione di beni e servizi.

Le attività commerciali sono elencate nell’art. 2195 c.c.[3] e sono le seguenti:

-       attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (esempio: fabbricare  automobili);

-       attività intermediaria nella circolazione dei beni (esempio: acquistare auto per rivenderle);

-       attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (esempio: trasportare persone da un luogo ad un altro);

-       attività bancaria (esempio: prestare denaro per ricevere in cambio, dopo un certo tempo, il denaro prestato, detto capitale, più altro denaro, detto interesse);

-       attività assicurativa (esempio: pagare il danno subito da una persona in cambio del pagamento di una certa somma, detta premio, prima che si verifichi il danno);

-       altre attività ausiliarie delle precedenti (esempio: mettere in relazione un imprenditore con i clienti, attività, questa, tipica del cosiddetto agente di commercio).

 

Disciplina dell’imprenditore commerciale

L’imprenditore commerciale:

-       deve essere iscritto nel registro delle imprese;

-       deve tenere le scritture contabili;

-       è soggetto alla liquidazione giudiziale (prima chiamata “fallimento”).

-        

Registro delle imprese (chi lo tiene, chi lo può vedere, cosa c’è indicato e pubblicità dichiarativa)

Il registro delle imprese è tenuto, in ogni provincia, dalla Camera di Commercio.

Esso può essere consultato da chiunque.

Nel registro devono essere indicati i principali dati relativi all’impresa, come il nome dell’imprenditore, la sede, eccetera.

L’iscrizione dei dati nel registro dà luogo alla cosiddetta pubblicità dichiarativa, nel senso che i dati iscritti si presumono conosciuti dai terzi (cioè, dai soggetti estranei all’impresa), mentre i dati non iscritti si presumono ignorati.

Così, per esempio, se l’imprenditore Mario nomina Giovanni come suo rappresentante ed iscrive la nomina nel registro, si presume che tutti sappiano che Giovanni è rappresentante di Mario; se poi l’imprenditore Mario revoca Giovanni, cioè gli toglie la delega, ma non lo iscrive nel registro, si presume ancora che Giovanni sia rappresentante di Mario, con la conseguenza, per esempio, che se Giovanni vende sottocosto una grossa partita di merce ad Antonio, l’imprenditore Mario sarà costretto a consegnare la merce ad Antonio, perdendoci soldi, senza poter dire che Giovanni non era più suo rappresentante.

 

Scritture contabili

Definizione

Le scritture contabili sono documenti da cui risultano, per esempio, entrate e spese.

 

Distinzione (civilistiche e fiscali; funzione e disciplina delle scritture civilistiche)

Le scritture contabili possono essere distinte in scritture civilistiche e fiscali.

Solo le prime sono oggetto del diritto commerciale, mentre le seconde servono per calcolare le tasse da pagare.

Pertanto, essendo questo un corso di diritto commerciale, con l’espressione scritture contabili faremo riferimento alla scritture civilistiche.

Le scritture contabili servono a dimostrare i fatti relativi all’attività dell’impresa, come per esempio, che l’imprenditore deve dare una certa somma a qualcuno oppure che qualcuno deve dare una certa somma a lui.

Se le scritture non sono tenute regolarmente, cioè se ci sono spazi in bianco e cancellature, esse valgono solo contro l’imprenditore: così, per esempio, se da una scrittura risulta che l’imprenditore deve dare 1.000 euro a Giorgio, l’imprenditore non può dire che non li deve dare o che glieli ha già dati.

Se le scritture sono tenute regolarmente, cioè senza spazi in bianco o cancellature, esse valgono sia contro sia a favore dell’imprenditore, ma, in quest’ultimo caso, solo tra imprenditori.

così, per esempio, se da una scrittura risulta che l’imprenditore Gianni deve ricevere 1.000 euro da Giorgio, che è pure lui un imprenditore, quest’ultimo non può dire che non glieli deve dare o che glieli ha già dati, mentre se Giorgio non è un imprenditore, allora, può dire che non glieli deve dare o che glieli ha già dati.

Le scritture contabili civilistiche sono il libro giornale, in cui l’imprenditore deve annotare giornalmente le operazioni compiute, e il libro degli inventari, da cui devono risultare le attività, come i soldi sul conto corrente, o le passività, come i debiti, dell’imprenditore.

 

Fallimento (definizione e reati fallimentari)

Nel 2019 è stato emanato il codice della crisi e dell’insolvenza, che, oltre ad eliminare la parola “fallimento”, ha profondamente modificato le regole che lo disciplinavano.

Il fallimento si verificava quando l’imprenditore non era in grado di pagare i suoi debiti.

La modifica ha trasformato il vecchio fallimento da sistema punitivo per l’imprenditore che non riusciva a pagare i suoi debiti a sistema diretto soprattutto a prevenire il rischio di insuccesso e risolvere, ove possibile, stragiudizialmente, cioè fuori dai Tribunali, la crisi dell’impresa.

Il codice della crisi prevede misure pure per coloro che non sono grandi imprenditori commerciali, come i semplici consumatori.

Le principali situazioni in cui è applicabile il codice sono:

-       la crisi, che si ha quando il denaro in entrata non sembra sufficiente a pagare i debiti che scadono entro un anno ed è, quindi, probabile che l’imprenditore diventi insolvente;

-       l’insolvenza, che si ha quando l’imprenditore si comporta in modo da non apparire in grado di pagare regolarmente i suoi debiti, come nel caso in cui non paghi uno o più creditori oppure, per pagarli, svenda i suoi beni, cioè li venda a prezzo molto più basso del loro valore;

-       il sovraindebitamento, che è una situazione di crisi o di insolvenza di chi non è un grande imprenditore commerciale.

Il codice prevede:

-       soluzioni diverse dalla liquidazione dell’impresa, come:

·       la presentazione di un piano di risanamento redatto da un professionista, che, se accettato da almeno una parte dei creditori, permette all’imprenditore di continuare la sua attività; il piano può prevedere la rinegoziazione dei crediti dei creditori aderenti, ma deve prevedere il pagamento integrale dei crediti degli altri creditori alle rispettive scadenze.

·       la presentazione di un piano di ristrutturazione dei debiti, che, se accettato dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, permette all’imprenditore di continuare la sua attività; il piano, che deve essere omologato, cioè approvato, dal Giudice, può prevedere la rinegoziazione dei crediti dei creditori aderenti, ma deve prevedere il pagamento integrale dei crediti degli altri creditori entro 120 giorni dall’omologazione, per i crediti già scaduti, ed entro 120 giorni dalle scadenze per i crediti non scaduti alla data dell’omologazione stessa;

-       procedura di allerta, ossia l’obbligo di chi ha poteri di controllo sull’impresa, come i sindaci delle società, o di creditori pubblici qualificati, come l’Agenzia delle Entrate, di avvisare sia l’imprenditore che sta correndo il rischio di crisi o insolvenza sia l’OCRI, cioè l’Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio. Quest’ultimo avvia la procedura assistita della crisi, della durata massima di 6 mesi, allo scopo di trovare un accordo tra imprenditore e creditori. Se non si raggiunge l’accordo, l’imprenditore dovrà attiva una delle procedure di regolazione della crisi, come la liquidazione giudiziale e il concordato preventivo.

La liquidazione giudiziale consiste sostanzialmente nella vendita dei beni dell’imprenditore e nel pagamento dei suoi creditori da parte del curatore nominato dal Tribunale.

Essa non si applica, ex art. 121 codice della crisi, all’impresa commerciale minore, cioè a quella che, ex art. 2 codice della crisi, presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Nel caso di liquidazione giudiziale è possibile che l’imprenditore venga anche condannato al carcere, come nel caso in cui abbia fatto spese personali eccessive (bancarotta semplice) o non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili (bancarotta semplice documentale) o le abbia distrutte allo scopo di rendere impossibile sapere quali sono i beni di cui dispone (bancarotta fraudolenta).

Decorso il termine di 3 anni dall’apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, il tribunale dichiara l’esdebitazione, nel senso che l’imprenditore non è più tenuto a pagare i suoi debiti.

Anche chi non è imprenditore può chiedere al tribunale, per una sola volta, ex art. 283 CCII, l’esdebitazione.

Il piccolo imprenditore

Definizione

Il piccolo imprenditore è il coltivatore diretto del fondo, l’artigiano, il piccolo commerciante e chi esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il suo lavoro o con quello dei suoi familiari[4].

“Prevalentemente” significa che il lavoro dell’imprenditore e della sua famiglia deve prevalere sia sul lavoro dei dipendenti che sul capitale impiegato. Così, per esempio, non è un piccolo imprenditore né un datore di lavoro con numerosi dipendenti, né un gioielliere che mette in vendita tanti gioielli o comunque gioielli di grande valore.

 

Disciplina

I piccoli imprenditori:

-       devono iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese.

Da questo registro devono risultare, oltre al nominativo dell’imprenditore, anche i principali fatti relativi all’impresa, come, per esempio, la nomina o la revoca di un rappresentante dell’imprenditore.

Le conseguenze della mancata iscrizione dell’imprenditore o dei fatti relativi all’impresa sono, però, diverse a seconda che l’imprenditore sia grande o piccolo.

Se un grande imprenditore non iscrive un fatto, lo stesso si presume ignoto ai terzi, cioè agli estranei che entrano in contatto con l’impresa.

Così, per esempio, se un grande imprenditore, di nome Mario, fa scrivere nel registro che una certa persona, di nome Giovanni, lo rappresenta, si presume che tutti sappiano che Giovanni è rappresentante di Mario e che, quindi, può fare contratti a suo nome.

Se poi Mario manda via Giovanni, ma si dimentica di far scrivere nel registro delle imprese che Giovanni non è più suo rappresentante, si presume che nessuno sappia della fine della rappresentanza, con la conseguenza che se Giovanni fa un contratto a nome di Mario, quest’ultimo è obbligato ad eseguirlo.

Se, invece, un piccolo imprenditore non iscrive un fatto, lo stesso non si presume ignoto ai terzi.

Così, per esempio, se un piccolo imprenditore, di nome Mariolino, fa scrivere nel registro che una certa persona, di nome Giovannino, lo rappresenta, non si presume che tutti sappiano che Giovannino è rappresentante di Mariolino e, quindi, quando Giovannino non sarà più rappresentante di Mariolino, non si presume che tutti possano continuare a pensare che Mariolino sia rappresentante di Giovannino, con la conseguenza che se Giovannino fa un contratto a nome di Mariolino, quest’ultimo non è obbligato ad eseguirlo;

-       non sono obbligati a tenere le scritture contabili civilistiche, ma solo quelle fiscali;

-       non sono soggetti alle procedure concorsuali.

 

L’artigiano

L’attività dell’artigiano è regolata dalle Regioni, nel rispetto, però, di una legge statale del 1985, che è una legge-quadro, che fissa, cioè, i principi che le Regioni devono osservare nel disciplinare le materie di loro competenza.

Artigiano è chi fa un lavoro manuale, non commerciale, né agricolo, come, per esempio, un idraulico.

L’artigiano può lavorare sia da solo che con dipendenti, purché questi ultimi non superino un certo numero, il quale varia al variare del tipo di attività svolta.

L’artigiano deve essere iscritto nell’albo delle imprese artigiane.

L’iscrizione ha efficacia costitutiva, nel senso che chi non è iscritto non è artigiano e non può godere delle agevolazioni che la legge prevede per gli artigiani.

L’imprenditore agricolo

L’imprenditore agricolo è chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse[5].

Coltivazione del fondo significa utilizzazione del terreno per ottenere prodotti agricoli, come i pomodori.

Selvicoltura vuol dire utilizzazione del fondo e, in particolare, del bosco (detto anche selva), per ottenere legname.

Allevamento di animali sta a significare riproduzione e crescita di animali.

Le attività connesse sono sostanzialmente quelle dirette alla trasformazione e vendita sia dei beni ottenuti con le altre attività agricole (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali), sia di altri beni, purché non prevalenti rispetto ai primi (per esempio, marmellata di mele e cannella, prodotta principalmente con le proprie mele, ma anche con l’aggiunta, in misura minore, di cannella acquistata da altri).

Rientrano nell’attività agricola anche:

-       l’agriturismo, cioè l’ospitalità a pagamento effettuata dagli imprenditori agricoli[6];

-       le attività che non utilizzano il terreno, ma che lo potrebbero utilizzare, come l’allevamento di polli non a terra, ma in batteria.

 

L’azienda

Definizione

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa[7].

I beni possono essere sia materiali, come un macchinario, che immateriali, come un brevetto, che è il diritto di sfruttamento esclusivo di un’invenzione.

 

Avviamento

Definizione e distinzione (soggettivo e oggettivo)

L’avviamento è la capacità dell’azienda di generare guadagno.

Esso è una qualità dell’azienda.

L’avviamento ha un valore, nel senso che più l’azienda è avviata, più alto è il suo valore, dato che ha più possibilità di produrre guadagno,

L’avviamento può essere sia soggettivo che oggettivo.

L’avviamento soggettivo dipende dal soggetto titolare dell’azienda, cioè dall’imprenditore.

Per esempio, il valore del salone di un parrucchiere dipende soprattutto dal valore di chi lo gestisce.

L’avviamento oggettivo dipende da fattori estranei all’azienda, come la sua posizione.

Per esempio, un bar vicino alla scuola ha più capacità di generare soldi rispetto ad un bar in una zona isolata.

Divieto di concorrenza

Dal fatto che l’avviamento ha un valore deriva che, nel caso di vendita dell’azienda, per evitare che il venditore si riappropri ingiustamente del valore dell’avviamento, egli non potrà, per cinque anni dalla vendita, iniziare una nuova impresa che, dice l’art. 2557 c.c., per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

Anche nel caso di affitto dell’azienda, cioè, in pratica, di trasferimento temporaneo dell’azienda (o, come anche si dice, di affidamento in gestione), chi affitta non potrà avviare una nuova impresa, anche se non per cinque anni, ma, ovviamente, per la durata dell'affitto. Quindi, per esempio, se l’affitto dura 2 anni, il divieto vale 2 anni, ma se l’affitto dura 10 anni, il divieto vale per 10 anni.

Trasferimento dell’azienda

Definizione di trasferimento dell’azienda

Il trasferimento dell’azienda, cioè il passaggio da un imprenditore a un altro, può essere definitivo o temporaneo.

Trasferimento dell’azienda tra vivi

Il trasferimento dell’azienda definitivo può avvenire tra vivi (inter vivos) o dopo la morte del proprietario (mortis causa).

Il trasferimento tra vivi può avvenire con la vendita o con la donazione.

 

Forma del trasferimento tra vivi: vendita con beni immobili e senza beni immobili

Per quanto riguarda la forma del trasferimento con la vendita, bisogna distinguere:

-       se l’azienda comprende beni immobili, il contratto di vendita deve essere scritto;

-       se l’azienda non comprende beni immobili, il contratto di vendita può essere verbale, cioè a voce. Tuttavia, è sempre meglio fare il contratto per iscritto per due ragioni:

·       la prima è che colui che vende o compra l’azienda non potrà dimostrare il contratto con testimoni;

·       la seconda è che per far annotare la vendita nel registro delle imprese, ci vuole un contratto scritto con l’autenticazione della firma da parte del Notaio, nel senso che il Notaio dovrà dichiarare che le firme apposte sul contratto sono proprio quelle del venditore e del compratore.

 

Forma del trasferimento tra vivi: donazione

Per quanto riguarda la forma del trasferimento con donazione, ci vuole l’atto pubblico, cioè l’atto fatto dal Notaio, il quale deve proprio redigere l’atto e non solo autenticare la firma di venditore e compratore. 

Oggetto del trasferimento dell’azienda: cosa vi rientra

Il trasferimento dell’azienda comprende beni, crediti, debiti e contratti risultanti dalle scritture contabili.

In particolare, il trasferimento dell’azienda comprende:

-       i beni elencati nel contratto di cessione e, secondo qualche studioso, anche i beni non elencati, sempreché il compratore dimostri che erano presenti nell’azienda nel momento del contratto;

-       i crediti e i debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.

-       i contratti stipulati dall’imprenditore cedente, come, per esempio, il contratto di acquisto di materie prime; l’altro contraente, come, per esempio il fornitore di materie prime all’azienda, ha però il diritto di recedere, cioè di non volere più il contratto. Il recesso è, però, sottoposto ad un doppio limite:

·       può avvenire solo per giusta causa, come, per esempio, nel caso in cui l’acquirente dell’azienda sia un cattivo pagatore;

·       deve essere esercitato entro tre mesi dalla notizia del trasferimento dell’azienda;

-       il contratto di lavoro con i dipendenti, i quali, però, sono liberi di dimettersi secondo le regole del lavoro subordinato;

 

Oggetto del trasferimento dell’azienda: cosa non vi rientra

Il trasferimento dell’azienda non comprende i contratti strettamente personali, basati sulla fiducia, come, per esempio, il contratto con il commercialista, cioè con chi tiene la contabilità dell’azienda.

 

Trasferimento dell’azienda a causa di morte

Il trasferimento dell’azienda, oltre che tra vivi, può avvenire anche a causa della morte del proprietario.

L’imprenditore e gli eredi possono stipulare, per atto pubblico, cioè con l’intervento del Notaio, un patto di famiglia, con il quale stabiliscono chi erediterà l’azienda.

 

Trasferimento temporaneo dell’azienda

Il trasferimento dell’azienda, oltre che definitivo, può anche essere temporaneo, nel senso che l’azienda può essere affittata.

In questo caso, chi la prende in affitto:

-       non può modificarne la destinazione economica, per cui la pizzeria non può diventare una lavanderia, né la ditta, cioè il nome;

-       deve conservare l’efficienza degli impianti.

 

I segni distintivi dell’azienda

Definizione di segni distintivi dell’azienda

I segni distintivi dell’azienda sono gli elementi che servono a distinguere un’azienda dalle altre. Essi sono la ditta, l’insegna e il marchio.

La ditta (Definizione - trasferimento - omonimia)

La ditta è il nome dell’azienda.

Nel caso delle società, la ditta prende il nome di denominazione o ragione sociale.

L’azienda può essere trasferita senza la ditta, in quanto la ditta, soprattutto se famosa, attira la clientela e, quindi, ha un certo valore, per cui l’acquirente, se la vuole, la deve pagare.

La ditta, però, per tutelare i consumatori, non può essere trasferita senza l’azienda, in quanto, in questo caso, la ditta attirerebbe la clientela, senza che dietro ci sia l’azienda di cui i consumatori si fidavano.

La ditta, infine, non deve essere uguale o simile a quella di un altro imprenditore, se, per l’oggetto dell’impresa o per il luogo in cui questa è esercitata, possa confondere i consumatori.

 

L’insegna

L’insegna è il segno che contraddistingue i locali in cui l’impresa viene esercitata.

 

Il marchio: definizione; caratteri; distinzione; contraffazione

Definizione

Il marchio è il segno che contraddistingue i prodotti o i servizi offerti dall’impresa.

Caratteri: liceità, novità, originalità

Il marchio deve essere:

-       lecito, nel senso che deve rispettare la legge e non ingannare il consumatore;

-       nuovo, cioè non usato già da altri, altrimenti l’imprenditore potrebbe sottrarre clientela agli altri imprenditori e confondere i consumatori;

-       originale, ossia non generico, come le parole “pane” o “acqua minerale”, perché così non servirebbe a distinguere i prodotti dell’impresa.

 

Distinzione: marchio registrato e non registrato - marchio volgarizzato

Il marchio registrato è quello risultante dal registro tenuto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il marchio registrato può essere utilizzato esclusivamente dall’imprenditore che ne ha ottenuto la registrazione da parte del suindicato Ufficio.

La durata dell’utilizzo esclusivo è di dieci anni, prorogabili, su richiesta dell’imprenditore, di dieci anni alla volta, per un numero indefinito di volte.

Il titolare del marchio registrato può vietare agli altri imprenditori l’uso del marchio per prodotti o servizi simili a quelli per cui lo ha registrato, nonché, se il marchio è famoso, anche per prodotti o servizi non simili.

Il titolare di un marchio non registrato ha il diritto di continuare ad usarlo anche dopo che un altro imprenditore ha registrato lo stesso marchio, ma con il limite del cosiddetto “preuso”: l’imprenditore che utilizzava il marchio non registrato può continuare ad utilizzarlo, ma nei limiti in cui ne faceva uso prima che un altro imprenditore lo registrasse; così, per esempio, se il marchio non registrato veniva utilizzato per prodotti venduti nel Lazio, il marchio non potrà essere utilizzato per prodotti venduti fuori dal Lazio.

Il marchio volgarizzato è un marchio divenuto così famoso da aver perso la sua capacità distintiva, come il marchio Biro, fatto registrare dal giornalista ungherese Làzlo Biró nel 1938, che originariamente contrassegnava la penna da lui inventata, mentre oggi la parola biro indica qualsiasi penna.

Il titolare di un marchio che successivamente si volgarizza non ha più diritto al suo uso esclusivo.

Contraffazione

La contraffazione consiste nell’imitazione di un marchio altrui.

Essa è punita penalmente.

Infatti, chiunque, potendo sapere dell’esistenza del marchio, lo contraffà o comunque fa uso di un marchio contraffatto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000 (art. 473 c.p.).

Il compratore che sa o può sapere di comprare un bene con marchio contraffatto è punibile con la multa fino a 10.000 € (L. n. 80 del 2005).

 

L'impresa e i contratti

I contratti principalmente stipulati dall’impresa sono i seguenti.

 

Il franchising

Il franchising (o affiliazione commerciale), disciplinato dalla legge n. 129/2004, è il contratto con il quale una parte (affiliante o franchisor) concede la disponibilità a un'altra (affiliato o franchisee), verso corrispettivo, di un insieme di diritti come, per esempio, il diritto all’uso del marchio, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

Il corrispettivo è costituito sia dal diritto di ingresso (una cifra fissa da versarsi al momento della stipula del contratto), sia da royalties, che possono essere data o da una percentuale commisurata al giro d'affari dell’affiliante, o da una quota fissa, da versarsi eventualmente in rate periodiche).

Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.

Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni.

 

L’agenzia

L’art. 1742 c.c. stabilisce che col contratto di agenzia, da provarsi per iscritto, una parte, detta agente, assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, detta preponente, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo.

Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente.

All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti.

 

L’appalto

L’art. 1655 c.c. stabilisce che l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1659. Variazioni concordate del progetto.

L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.

Art. 1664. Onerosità o difficoltà dell'esecuzione.

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo.

La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

Art. 1676. Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente.

Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

Il leasing

Il leasing, regolato dalla legge n. 124/2017, è il contratto con il quale il concedente, in cambio del pagamento di un canone (una somma di denaro pagata periodicamente, per esempio ogni mese), si obbliga a permettere il godimento, per un certo tempo, di uno o più beni all’utilizzatore, il quale si assume tutti i rischi relativi al bene stesso, compreso quello del suo eventuale perimento (cioè della sua distruzione).

Alla scadenza del termine concordato, l’utilizzatore potrà decidere di proseguire il leasing, restituire il bene o riscattarlo (cioè, comprarlo a un prezzo determinato al momento del contratto).

 

Il factoring

Il factoring, regolato dalla legge n. 52/1991, è il contratto con il quale il cedente o fornitore, che deve essere un imprenditore, assume l’obbligo di cedere tutti i propri crediti, presenti e futuri,ma comunque derivanti dall’esercizio dell’impresa, al factor, che deve essere una banca o un intermediario finanziario, il qualesi obbliga a riscuoterli per conto del cedente in cambio di una commissione calcolata sul valore dei crediti.

Di solito, il contratto di factoring prevede che il factor corrisponda al cedente un anticipo sul valore dei crediti ceduti.

 

Il contratto di assicurazione

Art. 1882. Nozione.

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del dannoad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1892. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente […] sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

Art. 1893. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso […]

Art. 1898. Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio […]

L'assicuratore può recedere dal contratto […].

Art. 1900. Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave […]

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave […] salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

Art. 1901. Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Assicurazione contro i danni

Art. 1905. Limiti del risarcimento.

L'assicuratore è tenuto a risarcire […] il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.

L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.

Art. 1909. Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose.

L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.

Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.

Art. 1913. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore […] entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza […].

Art. 1915. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Art. 1917. Assicurazione della responsabilità civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

 

Il rapporto di lavoro

Il lavoro nella Costituzione

Il lavoro è tutelato nella Costituzione dagli articoli 1, 3, 4, nonché dagli articoli da 35 a 40.

Dalle norme contenute negli articoli costituzionali risulta che:

-       l’Italia è fondata sul lavoro (art. 1) ed ha il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del Paese (art. 3, comma 2);

-       la Costituzione considera il lavoro come diritto-dovere del cittadino (art. 4), tutelandolo in tutte le sue forme (art. 35);

-       il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36);

-       il lavoratore ha, inoltre, diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, a cui non può rinunciare (art. 36);

-       la Costituzione tutela il lavoro femminile e minorile (art. 37) nonché il cittadino che non può lavorare (art. 38);

-       la Costituzione, infine, riconosce la libertà delle organizzazioni sindacali (art. 39) e il diritto di sciopero (art. 40).

Lavoro subordinato e contratto di lavoro subordinato

Il lavoro subordinato è il lavoro, manuale o intellettuale, prestato, a pagamento, alle dipendenze di un imprenditore, detto datore di lavoro.

Il contratto di lavoro subordinato è, quindi, il contratto con cui un lavoratore viene assunto per svolgere, a pagamento, un lavoro, manuale o intellettuale, alle dipendenze di un imprenditore[8].

 

Parte forte e parte debole del rapporto di lavoro

Dal contratto di lavoro nasce il rapporto di lavoro tra il lavoratore e il datore di lavoro.

Nel rapporto di lavoro:

-       il lavoratore è il soggetto debole, in quanto

·       da un lato, egli ha bisogno di lavorare per vivere;

·       dall’altro, la concorrenza con gli altri lavoratori riduce la possibilità di trovare lavoro;

-       il datore di lavoro è il soggetto forte, poiché:

·       per un verso, dispone del capitale per avviare o continuare un’attività lavorativa, capitale cui potrebbe ricorrere, in caso di necessità, per far fronte alle sue esigenze di vita;

·       per altro verso, ha la possibilità di scegliere, tra numerosi lavoratori, quello da assumere.

 

Tutela del lavoratore subordinato in generale: legge, contratti collettivi e rinuncia ai diritti

Dal fatto che il lavoratore è la parte debole del rapporto di lavoro deriva la necessità di tutelare il lavoratore subordinato.

Nel nostro Paese, il lavoro dipendente è tutelato sia dalla legge che dai contratti collettivi, stipulati dai sindacati, in rappresentanza dei loro iscritti.

I sindacati sono associazioni che hanno come scopo la difesa degli interessi dei loro associati, lavoratori o datori di lavoro.

I principali sindacati dei lavoratori sono la CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), la CISL (Confederazione italiana sindacati dei lavoratori), UIL (Unione italiana del lavoro), i Cobas (sindacati di base).

I principali sindacati dei datori di lavoro sono Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato, che raggruppano, rispettivamente, le principali imprese, i lavoratori autonomi nel settore turistico ed i commercianti, i coltivatori diretti, gli artigiani.

I contratti individuali di lavoro non possono prevedere condizioni peggiori di quelle contenute nei contratti collettivi, né, a maggior ragione, di quelle previste dalla legge.

I contratti collettivi possono essere nazionali (C.C.N.L.), locali e aziendali, a seconda che si applichino su tutto il territorio nazionale, su una parte di esso o solo ad una data azienda.

I C.C.N.L. disciplinano di solito la retribuzione minima e l’organizzazione fondamentale del lavoro (come orario, qualifiche, eccetera) relative ad un certo settore, per esempio al settore dell’istruzione.

I contratti collettivi locali sono stipulati per tenere conto delle esigenze economiche di un certo territorio, come potrebbe essere un contratto collettivo locale stipulato, in una zona particolarmente interessata dal turismo, tra sindacati di imprese e di lavoratori del settore turistico.

I contrattivi collettivi aziendali sono stipulati tenendo in considerazione la situazione particolare di un’azienda.

I C.C.N.L. determinano, di regola, l’oggetto rimesso alla contrattazione aziendale, come, per esempio, stabilire a chi spettano eventuali premi di produzione.

Il C.C.N.L., come abbiamo detto, è stipulato tra le organizzazioni sindacali in rappresentanza dei loro iscritti.

Ne deriva che, a rigore, i contratti collettivi dovrebbero applicarsi solo agli iscritti al sindacato.

Nella prassi, però, essi si estendono a tutti i lavoratori del settore per il quale il C.C.N.L. è stato stipulato, in quanto:

-       da un lato, la giurisprudenza (cioè, i Giudici) ritiene, in applicazione diretta dell’art. 36 della Costituzione, che la retribuzione stabilita nel contratto collettivo sia quella minima necessaria a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa;

-       dall’altro, se i datori di lavoro riconoscessero i diritti previsti nel C.C.N.L. solo agli iscritti al sindacato, questi aumenterebbero con conseguente crescita della forza contrattuale del sindacato stesso.

La tutela del lavoratore si attua sia mediante il riconoscimento di diritti, sia garantendo che l’eventuale rinuncia agli stessi da parte del lavoratore sia libera e non dovuta alle pressioni esercitate dal datore di lavoro.

A tal fine, la legge stabilisce che[9]:

-       le rinunce e transazioni del lavoratore e del datore di lavoro che riguardano la retribuzione si considerano non sono valide.

La transazione è un accordo con cui lavoratore e datore di lavoro si fanno reciproche concessioni: per esempio, se il lavoratore dice di avere diritto a 100 e il datore di lavoro dice di dovergli solo 50, con la transazione si può, per esempio, stabilire che il datore verserà al lavoratore 75;

-       la rinuncia o la transazione fatta durante il rapporto di lavoro deve essere contestata dal lavoratore entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto stesso;

-       la rinuncia o la transazione fatta dopo la cessazione del rapporto di lavoro deve essere contestata dal lavoratore entro 6 mesi da quando è stata fatta;

-       la contestazione può essere fatta con qualsiasi atto e, quindi, anche con una semplice lettera raccomandata, cioè con una lettera di cui si abbia la prova che sia stata spedita;

-       la rinuncia o la transazione non può però essere contestata dal lavoratore se è stata fatta davanti a un organo, come il Giudice o i sindacati, il quale garantisca che esse siano state fatte dal lavoratore senza ingiuste pressioni da parte del datore di lavoro.

 

Assunzione

Chi vuole lavorare può cercare lavoro rivolgendosi, oltre che ai possibili datori di lavoro, anche a degli intermediari, cioè a soggetti che gli trovino lavoro, come i Centri per l’impiego, soggetti pubblici, o le Agenzie per il lavoro, soggetti privati.

I lavoratori cosiddetti deboli, come, per esempio, ciechi e sordomuti, hanno diritto al collocamento mirato, nel senso che un certo numero di posti di lavoro è riservato a loro (un posto, due posti o il 7% dei posti, a seconda che l’azienda abbia più di 15 o più di 36 o più di 50 dipendenti).

 

Il lavoro delle donne e dei minori

Il diritto italiano assicura alle donne ed ai minori, nell’ambito del lavoro, una doppia tutela: differenziata e paritaria.

Tutela differenziata significa che il lavoro è regolato tenendo conto delle differenze esistenti tra donne, minori e uomini maggiorenni, ossia considerando il ruolo di madre della donna e la necessità di maturazione psicofisica del minore.

Tutela paritaria significa che donne e minori, a parità di lavoro, devono essere pagate come i lavoratori maggiorenni.

Il lavoro delle donne

Il datore di lavoro non può licenziare le lavoratrici dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di età del figlio.

Egli, inoltre, non può farle lavorare, di regola, nei due mesi prima del parto e nei tre successivi (cosiddetta “astensione obbligatoria”, in quanto la donna non può lavorare neppure se volesse).

Sia il padre che la madre lavoratori hanno poi diritto al cosiddetto congedo parentale, ossia all’astensione facoltativa dal lavoro nei primi dodici anni di vita dal bambino nella misura, di regola, non superiore complessivamente a dieci mesi.

Durante l’astensione lo stipendio è pagato in parte dal datore di lavoro e in parte dall’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), ma durante quella facoltativa l’importo è, di regola, minore[10].

Le pari opportunità fra i sessi

Al fine di di favorire l’occupazione femminile, la legge 125 del 1991 prevede misure dirette a garantire le stesse possibilità lavorative agli uomini ed alle donne, come il rimborso delle spese pagate dai datori di lavoro per l’attuazione di progetti che aumentino le possibilità lavorative delle donne.

Un esempio di progetto di questo tipo è la promozione della presenza delle donne nei ruoli di vertice attraverso percorsi formativi volti all'acquisizione di competenze dirigenziali.

Il lavoro dei minori.

Dal punto di vista lavorativo, i minori si distinguono in due categorie: i bambini, cioè coloro che non hanno compiuto 16 anni, e gli adolescenti, ossia coloro che hanno un’età compresa fra 16 e 18 anni.

I bambini non possono lavorare, salvo che in alcuni campi, come quello dello spettacolo.

Gli adolescenti possono lavorare, ma con dei limiti: per esempio, non possono lavorare di notte o svolgere lavori pesanti, come in miniera o nei magazzini frigoriferi[11].

 

Obblighi del lavoratore

Il lavoratore ha tre obblighi: diligenza, obbedienza e fedeltà.

Diligenza significa esecuzione accurata del lavoro.

La diligenza dipende dal tipo di lavoro svolto. Per esempio, l’addetto alla pulizia dei locali di un’impresa, nel rimettere gli oggetti al loro posto, dovrà stare attento a non perdere i documenti.

Obbedienza significa rispettare le disposizioni date dal datore di lavoro.

Fedeltà significa non svolgere attività in concorrenza con quella dell’imprenditore o diffondere notizie relative all’impresa.

 

Mansioni del lavoratore e categorie di lavoratori

I compiti che il lavoratore deve svolgere si chiamano mansioni.

In base alle mansioni, si distinguono operai, impiegati, dirigenti e quadri.

Gli operai svolgono prevalentemente attività manuale.

Gl’impiegati svolgono prevalentemente attività intellettuale.

I dirigenti svolgono funzioni direttive.

I quadri svolgono funzione di rilevante importanza ai fini dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa e si trovano in posizione intermedia tra i dirigenti, da un lato, e gli operai e gl’impiegati, dall’altro.

La retribuzione

Definizione di retribuzione

La retribuzione è la somma pagata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente.

La retribuzione deve essere indicata nel contratto di lavoro.

La retribuzione nella Costituzione

L’art. 36 della Costituzione stabilisce che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.

Secondo la giurisprudenza, cioè secondo le decisioni dei giudici, la retribuzione di cui all’art. 36 della Costituzione è quella risultante dai contratti collettivi di lavoro, con la conseguenza che nel caso in cui datore di lavoro e lavoratore hanno pattuito una retribuzione inferiore a quella indicata dai contratti collettivi, il lavoratore avrà diritto alla retribuzione risultante da tali contratti.

Sistemi di retribuzione

I principali sistemi di retribuzione sono a tempo, a cottimo e a provvigione a seconda che il pagamento dipenda:

- dalla durata del lavoro (esempio: 1.000 € al mese);

- dal numero di prodotti lavorati (esempio: 1 € per ogni bicicletta assemblata);

- dall’importo dell’affare concluso (esempio: 1% del prezzo dei beni venduti dall’impresa; così, nel caso della vendita di un’automobile da 10.000 €, la provvigione sarà di 100 €).

Relativamente alla retribuzione a tempo, occorre aggiungere essa è maggiore nel caso di lavoro notturno, festivo o straordinario, cioè svolto oltre il normale orario di lavoro.

 

Lavoro e reddito di cittadinanza

Da “Non è l’arena”: https://youtu.be/YpRJUwzHSao

Da “Riccione”: https://fb.watch/gigYj8wWwK/

 

LE SOCIETÀ

La società in generale

Definizione

La società è il contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).

Nonostante l’art. 2247 c.c. stabilisca che la società debba essere formata da almeno due persone, dal 1993, la società a responsabilità limitata, e dal 2003, la società per azioni, possono essere composte anche da un unico socio.

Differenza con la comunione a scopo di godimento e con l’associazione in partecipazione

La società si differenzia:

-       sia dalla comunione a scopo di godimento, in quanto con la società i soci perseguono uno scopo di guadagno, mentre con la comunione mirano a condividere il godimento di un bene;

-       sia dall’associazione in partecipazione, poiché la società è un imprenditore collettivo, laddove l’associazione in partecipazione è un’impresa individuale rispetto alla quale l’associato partecipa agli utili e, in misura non superiore al suo apporto, alle perdite, ma non partecipa all’amministrazione dell’impresa.

Classificazione delle società

Le società si distinguono in:

1)    società di persone e di capitali.

Sono società di persone le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice; sono società di capitali le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni.

Nel caso delle società di persone, l’autonomia patrimoniale, cioè la separazione del patrimonio della società da quello dei soci, non è perfetta, in quanto per i debiti sociali sono responsabili sia la società che i soci, mentre nelle società di capitale, l’autonomia patrimoniale è perfetta, in quanto per i debiti sociali è responsabile solo la società.

Occorre, però, precisare che nelle società in accomandita, sia semplici che per azioni, l’autonomia patrimoniale è imperfetta per i soci accomandatari, che amministrano la società, ed è perfetta per i soci accomandanti, che non hanno funzioni di amministrazione.

È necessario, poi, aggiungere che capitale e patrimonio si differenziano tra loro, in quanto il capitale è dato dai beni e servizi conferiti dai soci per costituire la società, mentre il patrimonio è formato da tutto quello che la società ha (soldi in cassa, in banca, titoli di credito, beni mobili e immobili, crediti e debiti); capitale e patrimonio coincidono solo nel momento in cui la società viene costituita;

2)    società commerciali e non commerciali, a seconda che possano svolgere o meno attività commerciali. Sono società commerciali tutte le società ad eccezione della società semplice;

3)    società lucrative e non lucrative, a seconda che abbiano come fine il guadagno o uno scopo diverso dal guadagno, come fornire ai soci beni, servizi o posti di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato. Sono società lucrative tutte le società ad eccezione delle cooperative e delle mutue assicuratrici.

 

Le società di persone

 

 

Società semplice

S.N.C.

S.A.S.

Natura

Società di persone, non commerciale, lucrativa

Idem

Idem

Costituzione

Essa si costituisce mediante un contratto, detto atto costitutivo, che può essere verbale o scritto, salvo che siano conferiti beni immobili, nel qual caso la forma è scritta.

Idem

Idem

Conferimenti

I conferimenti possono essere costituiti da denaro, beni, crediti e attività lavorativa.

Chi conferisce crediti deve garantire che essi saranno pagati.

Chi conferisce la propria attività lavorativa viene detto socio d'opera.

Idem

Idem

Amministrazione e rappresentanza

Ciascun socio è amministratore della società e ciascun amministratore è rappresentante della società, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente sia in ordine alla qualità di amministratore che di rappresentante.

Idem

Ciascun socio accomandatario è amministratore della società e ciascun amministratore è rappresentante della società, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente sia in ordine alla qualità di amministratore che di rappresentante.

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari.

Responsabilità per i debiti sociali

I soci rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali, anche se precedenti al loro ingresso in società; il creditore della società, in caso di mancato pagamento, può scegliere se pignorare i beni della società o quelli dei soci, ma questi ultimi possono chiedere che il creditore pignori prima i beni sociali, indicandogli, però quelli su cui lui si può agevolmente soddisfare.

 

I soci rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali, anche se precedenti al loro ingresso in società; il creditore della società, se non pagato, deve prima pignorare i beni della società e, in caso di insufficienza, quelli dei soci.

I creditori particolari del socio possono far valere i loro diritti sugli utili spettanti al debitore, ma non possono chiedere la liquidazione della quota del socio.

I soci accomandatari sono responsabili come i soci della s.n.c.

Responsabilità per i debiti del socio

I creditori particolari del socio possono far valere i loro diritti sugli utili spettanti al debitore e, nel caso in cui essi non siano sufficienti a estinguere il loro credito, possono chiedere la liquidazione della quota del socio.

I creditori particolari del socio possono far valere i loro diritti sugli utili spettanti al debitore, ma non possono chiedere la liquidazione della quota del socio.

 

Utili e perdite

I soci partecipano agli utili e alle perdite in proporzione ai loro conferimenti ed è nullo il patto con il quale un socio sia escluso da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (cosiddetto patto leonino).

I soci partecipano agli utili e alle perdite in proporzione ai loro conferimenti ed è nullo il patto con il quale un socio sia escluso da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (cosiddetto patto leonino), ma se, per effetto di perdite, il capitale si riduce, non possono essere distribuiti utili fino a che esso non venga ricostituito.

Se i soci vogliono ridurre il capitale, devono iscrivere la relativa delibera nel registro delle imprese e, se nessun creditore si oppone, dopo tre mesi possono procedere alla riduzione, mediante restituzione ai soci dei corrispondenti conferimenti.

 

Idem, come s.n.c.

Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

Il socio può cedere la quota solo se l'atto costitutivo lo prevede o gli altri soci sono d’accordo, può recedere dalla società se, per esempio, l’atto costitutivo lo consente e può essere escluso solo se è gravemente inadempiente.

Idem

La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.

Scioglimento della società

La società si può sciogliere per esempio, per volontà dei soci, ma prima occorrerà liquidare il patrimonio, cioè pagare i creditori e distribuire tra i soci l'eventuale attivo residuo.

Idem

La società si scioglie anche quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari.

I creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.

 

 

Le società di capitali

Le società di capitali: tipologia

Le società di capitale sono così denominate in quanto la garanzia del pagamento dei debiti sociali è data dal capitale della società e non dal patrimonio dei singoli soci.

Sono società di capitali le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni.

La società per azioni

La società per azioni è una società di capitali, commerciale, lucrativa.

Disposizioni generali

Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.

Essa può essere composta da uno o più soci, detti azionisti.

Si costituisce mediante un contratto detto atto costitutivo.

La s.p.a. può essere costituita simultaneamente o per pubblica sottoscrizione: nel primo caso, l’atto costitutivo è stipulato, per atto pubblico, dai soci fondatori; nel secondo caso, l’atto costitutivo è stipulato, per atto pubblico, dai soci che, in adesione al programma proposto dai cosiddetti soci promotori, abbiano sottoscritto le azioni e partecipato all’assemblea dei sottoscrittori.

L’atto costitutivo è integrato dallo statuto, che contiene le regole di funzionamento della s.p.a.

Atto costitutivo e statuto possono essere modificati dai soci riuniti in assemblea straordinaria.

Conferimenti

Il capitale è costituito dai conferimenti in denaro o, se l’atto costitutivo lo consente, anche in beni e crediti, con la precisazione che il conferimento in crediti vale se i debitori li pagano; non possono, invece, essere conferiti servizi, come le prestazioni d’opera.

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro.

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta.

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite.

Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.

Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.

Ogni azione attribuisce il diritto di voto. Lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima.

Le azioni possono essere trasferite.

L’assemblea

Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta l'anno, tra l’altro, approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale.

Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza e delibera sulla distribuzione degli utili.

L'assemblea straordinaria delibera, tra l’altro, sulle modificazioni dello statuto e su nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il consiglio di amministrazione

Gli amministratori eseguono le deliberazioni assembleari. Essi, che possono anche non essere soci, sono nominati dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei

danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione, il quale sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti (è il caso del cosiddetto “amministratore delegato”).

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Il collegio sindacale

Il controllo del rispetto della legge da parte degli altri organi è affidato al collegio sindacale, il quale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, i quali subentrano, in ordine di età, in caso di morte, di rinunzia o di decadenza dei sindaci effettivi; i nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio.

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, restano in carica per tre esercizi, possono essere revocati solo per giusta causa e la revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Le obbligazioni

Le società per azioni possono emettere obbligazioni.

Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.

Bilancio, utili e riserva

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il bilancio della società per azioni comprende numerose voci, ma le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che non hanno superato determinati limiti (totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità) possono predisporlo in maniera semplificata e, quindi, con un minor numero di voci e senza neppure rendiconto finanziario.

Il bilancio deve essere redatto dagli amministratori e approvato dall’assemblea, la quale deve anche decidere se e in che misura distribuire gli utili, con i seguenti limiti:

-       dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

-       non possono, poi, essere pagati dividendi sulle azioni se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato;

-       non possono infine essere ripartiti utili fino a che il capitale sociale, in caso di perdite, non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. I dividendi erogati per utili non conseguiti o in caso di perdite del capitale non devono però essere restituiti dai soci che li abbiano riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato.

Variazioni del capitale

Il capitale è fisso, ma non immodificabile. Esso, infatti, pur se non varia al variare dei soci, può essere modificato dall’assemblea, la quale può decidere di:

-       aumentarlo, ma solo dopo che le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate, cioè pagate da chi le ha comprate;

-       diminuirlo, mediante il rimborso o liberazione dall’obbligo del pagamento. La diminuzione è obbligatoria se il capitale si riduce di oltre un terzo e la perdita non risulti diminuita entro l’esercizio successivo alla sua verificazione oppure se il capitale, per effetto della perdita di oltre un terzo, sia sceso al di sotto del minimo legale, nel qual caso l’assemblea deve deliberare l’aumento quantomeno al minimo o la trasformazione della società.

 

La società in accomandita per azioni

Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni nonché le altre norme specificamente dettate per essa.

L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari, i quali sono di diritto amministratori.

L'assemblea sostituisce l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica. Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.

Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea e da tutti i soci accomandatari.

Il socio accomandatario che cessa di essere amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.

 

La società a responsabilità limitata

Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

La società può essere costituita con contratto redatto per atto pubblico

Il capitale minimo è, di regola, di diecimila euro; se inferiore, ma pari almeno a un euro: a) i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione; b) dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato deve essere accantonata una somma pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro.

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con atto costitutivo redatto, per atto pubblico, in conformità al modello approvato con decreto interministeriale.

Il capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro deve essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo.

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.

Anche la srl ha un’assemblea e gli amministratori.

L'atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore, costituito, se lo statuto non dispone diversamente, da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se, per esempio, la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito, i quali, però, possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, come, per esempio, le banche e le imprese di assicurazione.

In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

 

Scioglimento delle società di capitali

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono, per esempio, per il decorso del termine.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori, che conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, devono iscrivere lo scioglimento nel registro delle imprese e convocare l’assemblea affinché deliberi sulla nomina dei liquidatori e dei criteri di liquidazione.

La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese, dopodiché gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali e un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

 

Direzione e coordinamento di società

Le società possono essere soggette all’attività di direzione e coordinamento di altre società, nel qual caso, la soggezione deve risultare dagli atti societari e dal registro delle imprese

Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, violano i princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società coordinate, sono direttamente responsabili nei confronti dei danni eventualmente causati a soci e creditori sociali delle società coordinate.

 

Trasformazione, fusione e scissione

La trasformazione societaria consiste nel cambiamento del tipo di società, per cui le società di persone divengono società di capitali e viceversa.

Nel primo caso, la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel secondo, invece, è richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

 

Società costituite all’estero

Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali.

Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori.

 

Società cooperative e mutue assicuratrici

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico, nel senso che svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi.

Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Alle società cooperative, per quanto non espressamente per loro previsto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano, di regola, almeno nove.

Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione.

 

Associazione in partecipazione

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.

La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.

L'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.

 



[1]L’art. 2082 del Codice civile (in sigla: c.c.) stabilisce: È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

 

[2]La definizione di società si ricava dall’art. 2247 c.c., per il quale: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.

 

[3]Art. 2195 c.c.:

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

 

[4] L’art. 2083 c.c. stabilisce: Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.

[5] L’art. 2135 c.c. stabilisce:

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

[6] L’art. 2 della legge n. 96 del 2006 definisce agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile […] attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

[7] La parte in corsivo è la definizione di azienda contenuta nell’art. 2555 c.c.

[8]L’art. 2094 c.c. stabilisce: È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

[9]L’art. 2113 c.c. stabilisce:

Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile.

Gli articoli richiamati dall’art. 2113 c.c. si riferiscono alla conciliazione effettuata davanti al Giudice (art. 185 c.p.c.), alla Commissione di conciliazione (art. 410 e 411 c.p.c.), secondo le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (412-ter c.p.c.) o davanti al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale, costituito da tre arbitri, uno nominato dal datore di lavoro, uno dal lavoratore, e uno, che fa da Presidente, nominato dai due arbitri (412-quater c.p.c.).

 

[10] La materia è regolata principalmente dal Decreto Legislativo n. 151/2001.

[11]La materia è regolata principalmente dalla Legge n. 977/1967.

 

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