CLASSE TERZA AFM - 2° QUADRIMESTRE - DIRITTO - VERSIONE ORDINARIA -
L'impresa
L’imprenditore in
generale
INDICE
Definizione di
imprenditore e di impresa
Definizione ed esempi di
attività commerciali
Disciplina
dell’imprenditore commerciale
Distinzione (civilistiche
e fiscali; funzione e disciplina delle scritture civilistiche)
Fallimento (definizione e
reati fallimentari)
Definizione e distinzione
(soggettivo e oggettivo)
Definizione di
trasferimento dell’azienda
Trasferimento dell’azienda
tra vivi
Forma del trasferimento
tra vivi: vendita con beni immobili e senza beni immobili
Forma del trasferimento
tra vivi: donazione
Oggetto del trasferimento
dell’azienda: cosa vi rientra
Oggetto del trasferimento
dell’azienda: cosa non vi rientra
Trasferimento dell’azienda
a causa di morte
Trasferimento temporaneo
dell’azienda
I segni distintivi
dell’azienda
Definizione di segni
distintivi dell’azienda
La ditta (Definizione -
trasferimento - omonimia)
Il marchio: definizione;
caratteri; distinzione; contraffazione
Lavoro subordinato e
contratto di lavoro subordinato
Parte forte e parte debole
del rapporto di lavoro
Tutela del lavoratore
subordinato in generale: legge, contratti collettivi e rinuncia ai diritti
Il lavoro delle donne e dei minori
Mansioni del lavoratore e categorie di lavoratori
La retribuzione nella
Costituzione
Lavoro e reddito di cittadinanza
Differenza con la
comunione a scopo di godimento e con l’associazione in partecipazione
Le società di capitali:
tipologia
La società in accomandita
per azioni
La società a
responsabilità limitata
Scioglimento delle società
di capitali
Direzione e coordinamento
di società
Trasformazione, fusione e
scissione
Società cooperative e
mutue assicuratrici
Associazione in
partecipazione
L'impresa e l'azienda
L’imprenditore in
generale
Definizione di imprenditore e di
impresa
L’imprenditore è colui che
esercita professionalmente una attività economica organizzata per produrre o
scambiare di beni o servizi[1].
Professionalmente significa
abitualmente. È professionale l’acquisto di case per rivenderle; non è
professionale l’acquisto di una casa per abitarci.
Attività economica significa
produzione o scambio di beni e servizi da vendere; beni sono le cose, come le
auto; servizi sono le attività, come la riparazione di un’auto. Non è attività
economica la produzione di beni per se stessi, come nel caso di chi ha un
piccolo orto, lo coltiva e ne consuma i frutti, senza, quindi, venderli.
Attività organizzata significa
che l’imprenditore esercita l’attività di produzione o scambio di beni o
servizi, coordinando persone e mezzi, cioè, facendosi aiutare da altri e
utilizzando dei mezzi, come, ad esempio, un forno per cuocere le pizze, o un
camion per il trasporto di merci.
L’impresa è, quindi, l’attività
economica organizzata dall’imprenditore al fine della produzione o dello
scambio di beni o di servizi.
Le ragioni per le quali la
disciplina dell’imprenditore e, in particolare, come vedremo, del grande
imprenditore commerciale, è diversa da quella riguardante i comuni cittadini
dipende essenzialmente dalla necessità di garantire:
-
il corretto adempimento degli obblighi fiscali,
data l’entità delle somme in gioco, che può essere piuttosto alta;
-
la sicurezza dei lavoratori, che possono essere
anche molto numerosi;
-
la posizione dei creditori, che, come i
lavoratori, possono anch’essi essere piuttosto numerosi, con la conseguenza che
l’eventuale insuccesso dell’impresa potrebbe danneggiare una parte rilevante
della collettività.
Distinzione
Le imprese si distinguono in:
- individuali
e collettive;
- commerciali
ed agricole;
- piccole
e grandi
Impresa individuale e collettiva o
società (distinzione in base al numero di persone che la esercitano)
L’impresa individuale è
esercitata da una sola persona.
L’impresa collettiva è esercitata
da più persone, che, insieme, costituiscono una società.
La società
Definizione
La società è un contratto, cioè
un accordo, con il quale due o più persone mettono beni, come i soldi, o
servizi, come la propria attività lavorativa, per esercitare insieme
un’attività economica e dividersi i guadagni[2].
Occorre aggiungere che, in alcuni
casi, è possibile che una società sia formata da una sola persona.
Distinzione: società di persone e
società di capitali (definizione di ciascuna di tali società; responsabilità
per i debiti sociali)
Le società si distinguono in
società di persone e società di capitali.
Le società di persone sono le
società in nome collettivo (s.n.c.) e le società in accomandita semplice
(s.a.s.).
Le società di capitali sono le
società per azioni (s.p.a.), le società a responsabilità limitata (s.r.l.) e le
società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).
Le società di persone pagano i
loro debiti che con i soldi che hanno in cassa e, se non bastano, anche con i
soldi dei soci.
Le società di capitali pagano i
loro debiti solo con i soldi che hanno in cassa.
Nelle società in accomandita,
però, sia semplici che per azioni, bisogna distinguere i soci accomandatari dai
soci accomandanti: i primi comandano, ma se i soldi della società non bastano a
pagare i debiti, devono metterci denaro proprio; i soci accomandanti, invece,
non comandano, ma se il denaro della società non basta a pagare i debiti, loro
non devono metterci soldi propri.
L’imprenditore
commerciale
Definizione ed esempi di attività
commerciali
L’imprenditore commerciale è
colui che esercita un’attività commerciale, come, per esempio, la produzione di
beni e servizi.
Le attività commerciali sono
elencate nell’art. 2195 c.c.[3]
e sono le seguenti:
- attività
industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (esempio:
fabbricare automobili);
- attività
intermediaria nella circolazione dei beni (esempio: acquistare auto per
rivenderle);
- attività
di trasporto per terra, per acqua o per aria (esempio: trasportare persone da
un luogo ad un altro);
- attività
bancaria (esempio: prestare denaro per ricevere in cambio, dopo un certo tempo,
il denaro prestato, detto capitale, più altro denaro, detto interesse);
- attività
assicurativa (esempio: pagare il danno subito da una persona in cambio del
pagamento di una certa somma, detta premio, prima che si verifichi il danno);
- altre
attività ausiliarie delle precedenti (esempio: mettere in relazione un
imprenditore con i clienti, attività, questa, tipica del cosiddetto agente di
commercio).
Disciplina dell’imprenditore
commerciale
L’imprenditore commerciale:
- deve
essere iscritto nel registro delle imprese;
- deve
tenere le scritture contabili;
- è
soggetto alla liquidazione giudiziale (prima chiamata “fallimento”).
-
Registro delle imprese (chi lo
tiene, chi lo può vedere, cosa c’è indicato e pubblicità dichiarativa)
Il registro delle imprese è
tenuto, in ogni provincia, dalla Camera di Commercio.
Esso può essere consultato da
chiunque.
Nel registro devono essere
indicati i principali dati relativi all’impresa, come il nome
dell’imprenditore, la sede, eccetera.
L’iscrizione dei dati nel
registro dà luogo alla cosiddetta pubblicità dichiarativa, nel senso che i dati
iscritti si presumono conosciuti dai terzi (cioè, dai soggetti estranei
all’impresa), mentre i dati non iscritti si presumono ignorati.
Così, per esempio, se
l’imprenditore Mario nomina Giovanni come suo rappresentante ed iscrive la
nomina nel registro, si presume che tutti sappiano che Giovanni è
rappresentante di Mario; se poi l’imprenditore Mario revoca Giovanni, cioè gli
toglie la delega, ma non lo iscrive nel registro, si presume ancora che
Giovanni sia rappresentante di Mario, con la conseguenza, per esempio, che se
Giovanni vende sottocosto una grossa partita di merce ad Antonio,
l’imprenditore Mario sarà costretto a consegnare la merce ad Antonio,
perdendoci soldi, senza poter dire che Giovanni non era più suo rappresentante.
Scritture contabili
Definizione
Le scritture contabili sono
documenti da cui risultano, per esempio, entrate e spese.
Distinzione (civilistiche e
fiscali; funzione e disciplina delle scritture civilistiche)
Le scritture contabili possono
essere distinte in scritture civilistiche e fiscali.
Solo le prime sono oggetto del
diritto commerciale, mentre le seconde servono per calcolare le tasse da
pagare.
Pertanto, essendo questo un corso
di diritto commerciale, con l’espressione scritture contabili faremo
riferimento alla scritture civilistiche.
Le scritture contabili servono a
dimostrare i fatti relativi all’attività dell’impresa, come per esempio, che
l’imprenditore deve dare una certa somma a qualcuno oppure che qualcuno deve
dare una certa somma a lui.
Se le scritture non sono tenute
regolarmente, cioè se ci sono spazi in bianco e cancellature, esse valgono solo
contro l’imprenditore: così, per esempio, se da una scrittura risulta che
l’imprenditore deve dare 1.000 euro a Giorgio, l’imprenditore non può dire che
non li deve dare o che glieli ha già dati.
Se le scritture sono tenute
regolarmente, cioè senza spazi in bianco o cancellature, esse valgono sia
contro sia a favore dell’imprenditore, ma, in quest’ultimo caso, solo tra
imprenditori.
così, per esempio, se da una
scrittura risulta che l’imprenditore Gianni deve ricevere 1.000 euro da
Giorgio, che è pure lui un imprenditore, quest’ultimo non può dire che non
glieli deve dare o che glieli ha già dati, mentre se Giorgio non è un imprenditore,
allora, può dire che non glieli deve dare o che glieli ha già dati.
Le scritture contabili
civilistiche sono il libro giornale, in cui l’imprenditore deve annotare
giornalmente le operazioni compiute, e il libro degli inventari, da cui devono
risultare le attività, come i soldi sul conto corrente, o le passività, come i debiti,
dell’imprenditore.
Fallimento
(definizione e reati fallimentari)
Nel 2019 è stato emanato il
codice della crisi e dell’insolvenza, che, oltre ad eliminare la parola
“fallimento”, ha profondamente modificato le regole che lo disciplinavano.
Il fallimento si verificava quando
l’imprenditore non era in grado di pagare i suoi debiti.
La modifica ha trasformato il
vecchio fallimento da sistema punitivo per l’imprenditore che non riusciva a
pagare i suoi debiti a sistema diretto soprattutto a prevenire il rischio di
insuccesso e risolvere, ove possibile, stragiudizialmente, cioè fuori dai
Tribunali, la crisi dell’impresa.
Il codice della crisi prevede
misure pure per coloro che non sono grandi imprenditori commerciali, come i
semplici consumatori.
Le principali situazioni in cui è
applicabile il codice sono:
-
la crisi, che si ha quando il denaro in entrata
non sembra sufficiente a pagare i debiti che scadono entro un anno ed è,
quindi, probabile che l’imprenditore diventi insolvente;
-
l’insolvenza, che si ha quando l’imprenditore si
comporta in modo da non apparire in grado di pagare regolarmente i suoi debiti,
come nel caso in cui non paghi uno o più creditori oppure, per pagarli, svenda
i suoi beni, cioè li venda a prezzo molto più basso del loro valore;
-
il sovraindebitamento, che è una situazione di
crisi o di insolvenza di chi non è un grande imprenditore commerciale.
Il codice prevede:
-
soluzioni diverse dalla liquidazione
dell’impresa, come:
·
la presentazione di un piano di risanamento
redatto da un professionista, che, se accettato da almeno una parte dei
creditori, permette all’imprenditore di continuare la sua attività; il piano
può prevedere la rinegoziazione dei crediti dei creditori aderenti, ma deve
prevedere il pagamento integrale dei crediti degli altri creditori alle
rispettive scadenze.
·
la presentazione di un piano di ristrutturazione
dei debiti, che, se accettato dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei
crediti, permette all’imprenditore di continuare la sua attività; il piano, che
deve essere omologato, cioè approvato, dal Giudice, può prevedere la
rinegoziazione dei crediti dei creditori aderenti, ma deve prevedere il
pagamento integrale dei crediti degli altri creditori entro 120 giorni
dall’omologazione, per i crediti già scaduti, ed entro 120 giorni dalle
scadenze per i crediti non scaduti alla data dell’omologazione stessa;
-
procedura di allerta, ossia l’obbligo di chi ha
poteri di controllo sull’impresa, come i sindaci delle società, o di creditori
pubblici qualificati, come l’Agenzia delle Entrate, di avvisare sia l’imprenditore
che sta correndo il rischio di crisi o insolvenza sia l’OCRI, cioè l’Organismo
di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio.
Quest’ultimo avvia la procedura assistita della crisi, della durata massima di
6 mesi, allo scopo di trovare un accordo tra imprenditore e creditori. Se non
si raggiunge l’accordo, l’imprenditore dovrà attiva una delle procedure di
regolazione della crisi, come la liquidazione giudiziale e il concordato
preventivo.
La liquidazione giudiziale
consiste sostanzialmente nella vendita dei beni dell’imprenditore e nel
pagamento dei suoi creditori da parte del curatore nominato dal Tribunale.
Essa non si applica, ex
art. 121 codice della crisi, all’impresa commerciale minore, cioè a quella che,
ex art. 2 codice della crisi, presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un
attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza
di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di
durata inferiore;
2) ricavi,
in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo
non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio
dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di
debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Nel caso di liquidazione
giudiziale è possibile che l’imprenditore venga anche condannato al carcere,
come nel caso in cui abbia fatto spese personali eccessive (bancarotta
semplice) o non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili (bancarotta
semplice documentale) o le abbia distrutte allo scopo di rendere impossibile
sapere quali sono i beni di cui dispone (bancarotta fraudolenta).
Decorso il termine di 3 anni
dall’apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, il tribunale dichiara
l’esdebitazione, nel senso che l’imprenditore non è più tenuto a pagare i suoi
debiti.
Anche chi non è imprenditore può
chiedere al tribunale, per una sola volta, ex art. 283 CCII, l’esdebitazione.
Il piccolo
imprenditore
Definizione
Il piccolo imprenditore è il
coltivatore diretto del fondo, l’artigiano, il piccolo commerciante e chi
esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il
suo lavoro o con quello dei suoi familiari[4].
“Prevalentemente” significa che
il lavoro dell’imprenditore e della sua famiglia deve prevalere sia sul lavoro
dei dipendenti che sul capitale impiegato. Così, per esempio, non è un piccolo
imprenditore né un datore di lavoro con numerosi dipendenti, né un gioielliere
che mette in vendita tanti gioielli o comunque gioielli di grande valore.
Disciplina
I piccoli imprenditori:
- devono
iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese.
Da questo registro devono risultare, oltre al nominativo
dell’imprenditore, anche i principali fatti relativi all’impresa, come, per
esempio, la nomina o la revoca di un rappresentante dell’imprenditore.
Le conseguenze della mancata iscrizione dell’imprenditore o
dei fatti relativi all’impresa sono, però, diverse a seconda che l’imprenditore
sia grande o piccolo.
Se un grande imprenditore non iscrive un fatto, lo stesso
si presume ignoto ai terzi, cioè agli estranei che entrano in contatto con
l’impresa.
Così, per esempio, se un grande imprenditore, di nome
Mario, fa scrivere nel registro che una certa persona, di nome Giovanni, lo
rappresenta, si presume che tutti sappiano che Giovanni è rappresentante di
Mario e che, quindi, può fare contratti a suo nome.
Se poi Mario manda via Giovanni, ma si dimentica di far
scrivere nel registro delle imprese che Giovanni non è più suo rappresentante,
si presume che nessuno sappia della fine della rappresentanza, con la
conseguenza che se Giovanni fa un contratto a nome di Mario, quest’ultimo è
obbligato ad eseguirlo.
Se, invece, un piccolo imprenditore non iscrive un fatto,
lo stesso non si presume ignoto ai terzi.
Così, per esempio, se un piccolo imprenditore, di nome
Mariolino, fa scrivere nel registro che una certa persona, di nome Giovannino,
lo rappresenta, non si presume che tutti sappiano che Giovannino è
rappresentante di Mariolino e, quindi, quando Giovannino non sarà più
rappresentante di Mariolino, non si presume che tutti possano continuare a
pensare che Mariolino sia rappresentante di Giovannino, con la conseguenza che
se Giovannino fa un contratto a nome di Mariolino, quest’ultimo non è obbligato
ad eseguirlo;
- non
sono obbligati a tenere le scritture contabili civilistiche, ma solo quelle
fiscali;
- non
sono soggetti alle procedure concorsuali.
L’artigiano
L’attività dell’artigiano è
regolata dalle Regioni, nel rispetto, però, di una legge statale del 1985, che
è una legge-quadro, che fissa, cioè, i principi che le Regioni devono osservare
nel disciplinare le materie di loro competenza.
Artigiano è chi fa un lavoro
manuale, non commerciale, né agricolo, come, per esempio, un idraulico.
L’artigiano può lavorare sia da
solo che con dipendenti, purché questi ultimi non superino un certo numero, il
quale varia al variare del tipo di attività svolta.
L’artigiano deve essere iscritto
nell’albo delle imprese artigiane.
L’iscrizione ha efficacia
costitutiva, nel senso che chi non è iscritto non è artigiano e non può godere
delle agevolazioni che la legge prevede per gli artigiani.
L’imprenditore
agricolo
L’imprenditore agricolo è chi
esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse[5].
Coltivazione del fondo significa
utilizzazione del terreno per ottenere prodotti agricoli, come i pomodori.
Selvicoltura vuol dire
utilizzazione del fondo e, in particolare, del bosco (detto anche selva), per
ottenere legname.
Allevamento di animali sta a
significare riproduzione e crescita di animali.
Rientrano nell’attività agricola
anche:
- l’agriturismo,
cioè l’ospitalità a pagamento effettuata dagli imprenditori agricoli[6];
- le
attività che non utilizzano il terreno, ma che lo potrebbero utilizzare, come
l’allevamento di polli non a terra, ma in batteria.
L’azienda
Definizione
“L'azienda è il complesso dei
beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”[7].
I beni possono essere sia
materiali, come un macchinario, che immateriali, come un brevetto, che è il
diritto di sfruttamento esclusivo di un’invenzione.
Avviamento
Definizione e distinzione
(soggettivo e oggettivo)
L’avviamento è la capacità
dell’azienda di generare guadagno.
Esso è una qualità dell’azienda.
L’avviamento ha un valore, nel
senso che più l’azienda è avviata, più alto è il suo valore, dato che ha più
possibilità di produrre guadagno,
L’avviamento può essere sia
soggettivo che oggettivo.
L’avviamento soggettivo dipende
dal soggetto titolare dell’azienda, cioè dall’imprenditore.
Per esempio, il valore del salone
di un parrucchiere dipende soprattutto dal valore di chi lo gestisce.
L’avviamento oggettivo dipende da
fattori estranei all’azienda, come la sua posizione.
Per esempio, un bar vicino alla
scuola ha più capacità di generare soldi rispetto ad un bar in una zona
isolata.
Divieto di
concorrenza
Dal fatto che l’avviamento ha un
valore deriva che, nel caso di vendita dell’azienda, per evitare che il
venditore si riappropri ingiustamente del valore dell’avviamento, egli non
potrà, per cinque anni dalla vendita, iniziare una nuova impresa che, dice
l’art. 2557 c.c., per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a
sviare la clientela dell'azienda ceduta.
Anche nel caso di affitto
dell’azienda, cioè, in pratica, di trasferimento temporaneo dell’azienda (o,
come anche si dice, di affidamento in gestione), chi affitta non potrà avviare
una nuova impresa, anche se non per cinque anni, ma, ovviamente, per la durata
dell'affitto. Quindi, per esempio, se l’affitto dura 2 anni, il divieto vale 2
anni, ma se l’affitto dura 10 anni, il divieto vale per 10 anni.
Trasferimento dell’azienda
Definizione di trasferimento
dell’azienda
Il trasferimento dell’azienda,
cioè il passaggio da un imprenditore a un altro, può essere definitivo o
temporaneo.
Trasferimento dell’azienda tra vivi
Il trasferimento dell’azienda
definitivo può avvenire tra vivi (inter vivos) o dopo la morte del
proprietario (mortis causa).
Il trasferimento tra vivi può
avvenire con la vendita o con la donazione.
Forma del trasferimento tra vivi:
vendita con beni immobili e senza beni immobili
Per quanto riguarda la forma del
trasferimento con la vendita, bisogna distinguere:
- se
l’azienda comprende beni immobili, il contratto di vendita deve essere scritto;
- se
l’azienda non comprende beni immobili, il contratto di vendita può essere
verbale, cioè a voce. Tuttavia, è sempre meglio fare il contratto per iscritto
per due ragioni:
·
la prima è che colui che vende o compra
l’azienda non potrà dimostrare il contratto con testimoni;
·
la seconda è che per far annotare la vendita nel
registro delle imprese, ci vuole un contratto scritto con l’autenticazione
della firma da parte del Notaio, nel senso che il Notaio dovrà dichiarare che
le firme apposte sul contratto sono proprio quelle del venditore e del
compratore.
Forma del trasferimento tra vivi:
donazione
Per quanto riguarda la forma del trasferimento con donazione, ci vuole l’atto pubblico, cioè l’atto fatto dal Notaio, il quale deve proprio redigere l’atto e non solo autenticare la firma di venditore e compratore.
Oggetto del trasferimento
dell’azienda: cosa vi rientra
Il trasferimento dell’azienda
comprende beni, crediti, debiti e contratti risultanti dalle scritture
contabili.
In particolare, il trasferimento
dell’azienda comprende:
- i
beni elencati nel contratto di cessione e, secondo qualche studioso, anche i
beni non elencati, sempreché il compratore dimostri che erano presenti
nell’azienda nel momento del contratto;
- i
crediti e i debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.
- i
contratti stipulati dall’imprenditore cedente, come, per esempio, il contratto
di acquisto di materie prime; l’altro contraente, come, per esempio il
fornitore di materie prime all’azienda, ha però il diritto di recedere, cioè di
non volere più il contratto. Il recesso è, però, sottoposto ad un doppio
limite:
·
può avvenire solo per giusta causa, come, per
esempio, nel caso in cui l’acquirente dell’azienda sia un cattivo pagatore;
·
deve essere esercitato entro tre mesi dalla
notizia del trasferimento dell’azienda;
- il
contratto di lavoro con i dipendenti, i quali, però, sono liberi di dimettersi
secondo le regole del lavoro subordinato;
Oggetto del trasferimento
dell’azienda: cosa non vi rientra
Il trasferimento dell’azienda non
comprende i contratti strettamente personali, basati sulla fiducia, come, per
esempio, il contratto con il commercialista, cioè con chi tiene la contabilità
dell’azienda.
Trasferimento dell’azienda a causa
di morte
Il trasferimento dell’azienda,
oltre che tra vivi, può avvenire anche a causa della morte del proprietario.
L’imprenditore e gli eredi
possono stipulare, per atto pubblico, cioè con l’intervento del Notaio, un
patto di famiglia, con il quale stabiliscono chi erediterà l’azienda.
Trasferimento temporaneo
dell’azienda
Il trasferimento dell’azienda,
oltre che definitivo, può anche essere temporaneo, nel senso che l’azienda può
essere affittata.
In questo caso, chi la prende in
affitto:
- non
può modificarne la destinazione economica, per cui la pizzeria non può
diventare una lavanderia, né la ditta, cioè il nome;
- deve
conservare l’efficienza degli impianti.
I segni distintivi dell’azienda
Definizione di segni distintivi
dell’azienda
I segni distintivi dell’azienda
sono gli elementi che servono a distinguere un’azienda dalle altre. Essi sono
la ditta, l’insegna e il marchio.
La ditta (Definizione -
trasferimento - omonimia)
La ditta è il nome dell’azienda.
Nel caso delle società, la ditta
prende il nome di denominazione o ragione sociale.
L’azienda può essere trasferita
senza la ditta, in quanto la ditta, soprattutto se famosa, attira la clientela
e, quindi, ha un certo valore, per cui l’acquirente, se la vuole, la deve
pagare.
La ditta, però, per tutelare i
consumatori, non può essere trasferita senza l’azienda, in quanto, in questo
caso, la ditta attirerebbe la clientela, senza che dietro ci sia l’azienda di
cui i consumatori si fidavano.
La ditta, infine, non deve essere
uguale o simile a quella di un altro imprenditore, se, per l’oggetto
dell’impresa o per il luogo in cui questa è esercitata, possa confondere i
consumatori.
L’insegna
L’insegna è il segno che
contraddistingue i locali in cui l’impresa viene esercitata.
Il marchio: definizione; caratteri;
distinzione; contraffazione
Il marchio è il segno che
contraddistingue i prodotti o i servizi offerti dall’impresa.
Caratteri: liceità, novità, originalità
Il marchio deve essere:
- lecito,
nel senso che deve rispettare la legge e non ingannare il consumatore;
- nuovo,
cioè non usato già da altri, altrimenti l’imprenditore potrebbe sottrarre
clientela agli altri imprenditori e confondere i consumatori;
- originale,
ossia non generico, come le parole “pane” o “acqua minerale”, perché così non
servirebbe a distinguere i prodotti dell’impresa.
Distinzione: marchio registrato e non registrato - marchio
volgarizzato
Il marchio registrato è quello
risultante dal registro tenuto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Il marchio registrato può essere
utilizzato esclusivamente dall’imprenditore che ne ha ottenuto la registrazione
da parte del suindicato Ufficio.
La durata dell’utilizzo esclusivo
è di dieci anni, prorogabili, su richiesta dell’imprenditore, di dieci anni
alla volta, per un numero indefinito di volte.
Il titolare del marchio
registrato può vietare agli altri imprenditori l’uso del marchio per prodotti o
servizi simili a quelli per cui lo ha registrato, nonché, se il marchio è
famoso, anche per prodotti o servizi non simili.
Il titolare di un marchio non
registrato ha il diritto di continuare ad usarlo anche dopo che un altro
imprenditore ha registrato lo stesso marchio, ma con il limite del cosiddetto
“preuso”: l’imprenditore che utilizzava il marchio non registrato può continuare
ad utilizzarlo, ma nei limiti in cui ne faceva uso prima che un altro
imprenditore lo registrasse; così, per esempio, se il marchio non registrato
veniva utilizzato per prodotti venduti nel Lazio, il marchio non potrà essere
utilizzato per prodotti venduti fuori dal Lazio.
Il marchio volgarizzato è un
marchio divenuto così famoso da aver perso la sua capacità distintiva, come il
marchio Biro, fatto registrare dal giornalista ungherese Làzlo Biró nel
1938, che originariamente contrassegnava la penna da lui inventata, mentre oggi
la parola biro indica qualsiasi penna.
Il titolare di un marchio che
successivamente si volgarizza non ha più diritto al suo uso esclusivo.
La contraffazione consiste
nell’imitazione di un marchio altrui.
Essa è punita penalmente.
Infatti, chiunque, potendo sapere
dell’esistenza del marchio, lo contraffà o comunque fa uso di un marchio
contraffatto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da euro 2.500 a euro 25.000 (art. 473 c.p.).
Il compratore che sa o può sapere
di comprare un bene con marchio contraffatto è punibile con la multa fino a
10.000 € (L. n. 80 del 2005).
L'impresa
e i contratti
I contratti principalmente stipulati
dall’impresa sono i seguenti.
Il franchising
Il franchising (o
affiliazione commerciale), disciplinato dalla legge n. 129/2004, è il contratto
con il quale una parte (affiliante o franchisor) concede la disponibilità a
un'altra (affiliato o franchisee), verso corrispettivo, di un insieme di
diritti come, per esempio, il diritto all’uso del marchio, inserendo
l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti
sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Il corrispettivo è costituito
sia dal diritto di ingresso (una cifra fissa da versarsi al momento della
stipula del contratto), sia da royalties, che possono essere data o da una
percentuale commisurata al giro d'affari dell’affiliante, o da una quota fissa,
da versarsi eventualmente in rate periodiche).
Il contratto di affiliazione
commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
Qualora il contratto sia a
tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una
durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non
inferiore a tre anni.
L’agenzia
L’art. 1742 c.c. stabilisce
che col contratto di agenzia, da provarsi per iscritto, una parte, detta
agente, assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra,
detta preponente, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Il preponente non può valersi
contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di
attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e
per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
È vietato il patto che ponga
a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per
l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di
concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte
dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di
particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di
garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione
che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia
previsto per l'agente un apposito corrispettivo.
Per tutti gli affari conclusi
durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è
stata conclusa per effetto del suo intervento.
L'agente è tenuto a
restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia
certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per
cause non imputabili al preponente.
All'atto della cessazione del
rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente
sviluppato gli affari con i clienti esistenti.
L’appalto
L’art. 1655 c.c. stabilisce
che l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o
di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Art. 1659. Variazioni
concordate del progetto.
L'appaltatore non può
apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non
le ha autorizzate.
Art. 1664. Onerosità o
difficoltà dell'esecuzione.
Qualora per effetto di
circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo
dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una
diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore
o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo.
La revisione può essere
accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
Se nel corso dell'opera si
manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e
simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la
prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Art. 1676. Diritti degli
ausiliari dell'appaltatore verso il committente.
Coloro che, alle dipendenze
dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per
prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per
conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente
ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
Il leasing
Il leasing, regolato dalla
legge n. 124/2017, è il contratto con il quale il concedente, in cambio del
pagamento di un canone (una somma di denaro pagata periodicamente, per esempio
ogni mese), si obbliga a permettere il godimento, per un certo tempo, di uno o
più beni all’utilizzatore, il quale si assume tutti i rischi relativi al bene
stesso, compreso quello del suo eventuale perimento (cioè della sua
distruzione).
Alla scadenza del
termine concordato, l’utilizzatore potrà decidere di proseguire il leasing,
restituire il bene o riscattarlo (cioè, comprarlo a un prezzo determinato al
momento del contratto).
Il factoring
Il factoring, regolato
dalla legge n. 52/1991, è il contratto con il quale il cedente o fornitore,
che deve essere un imprenditore, assume l’obbligo di cedere tutti i propri
crediti, presenti e futuri,ma comunque derivanti dall’esercizio dell’impresa, al
factor, che deve essere una banca o un intermediario finanziario, il qualesi
obbliga a riscuoterli per conto del cedente in cambio di una commissione
calcolata sul valore dei crediti.
Di solito, il contratto
di factoring prevede che il factor corrisponda al cedente un
anticipo sul valore dei crediti ceduti.
Il contratto di assicurazione
Art. 1882. Nozione.
L'assicurazione è il
contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a
rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del dannoad esso prodotto da
un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento
attinente alla vita umana.
Art. 1892. Dichiarazioni
inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.
Le dichiarazioni inesatte e
le reticenze del contraente […] sono causa di annullamento del contratto quando
il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
Art. 1893. Dichiarazioni
inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.
Se il contraente ha agito
senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono
causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal
contratto stesso […]
Art. 1898. Aggravamento del
rischio.
Il contraente ha l'obbligo di
dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio
[…]
L'assicuratore può recedere
dal contratto […].
Art. 1900. Sinistri cagionati
con dolo o con colpa grave […]
L'assicuratore non è
obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave […] salvo patto
contrario per i casi di colpa grave.
Art. 1901. Mancato pagamento
del premio.
Se il contraente non paga il
premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta
sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto
è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il
contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Assicurazione contro i danni
Art. 1905. Limiti del
risarcimento.
L'assicuratore è tenuto a
risarcire […] il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
L'assicuratore risponde del
profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.
Art.
1909. Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose.
L'assicurazione per una somma
che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato
dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto
ai premi del periodo di assicurazione in corso.
Se non vi è stato dolo da
parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore
reale della cosa assicurata e il contraente ha diritto di ottenere per
l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.
Art.
1913. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.
L'assicurato deve dare avviso
del sinistro all'assicuratore […] entro tre giorni da quello in cui il sinistro
si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza […].
Art. 1915. Inadempimento
dell'obbligo di avviso o di salvataggio.
L'assicurato che dolosamente
non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto
all'indennità.
Art. 1917. Assicurazione
della responsabilità civile.
Nell'assicurazione della
responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato
di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità
dedotta nel contratto.
Se l'assicurato omette
colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre
l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Il rapporto di
lavoro
Il lavoro nella Costituzione
Il lavoro è tutelato nella
Costituzione dagli articoli 1, 3, 4, nonché dagli articoli da 35 a 40.
Dalle norme contenute negli
articoli costituzionali risulta che:
- l’Italia
è fondata sul lavoro (art. 1) ed ha il compito di rimuovere gli ostacoli che
impediscono la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del Paese (art.
3, comma 2);
- la
Costituzione considera il lavoro come diritto-dovere del cittadino (art. 4),
tutelandolo in tutte le sue forme (art. 35);
- il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa (art. 36);
- il
lavoratore ha, inoltre, diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, a cui non può rinunciare (art. 36);
- la
Costituzione tutela il lavoro femminile e minorile (art. 37) nonché il
cittadino che non può lavorare (art. 38);
- la
Costituzione, infine, riconosce la libertà delle organizzazioni sindacali (art.
39) e il diritto di sciopero (art. 40).
Lavoro subordinato e contratto di
lavoro subordinato
Il lavoro subordinato è il
lavoro, manuale o intellettuale, prestato, a pagamento, alle dipendenze di un
imprenditore, detto datore di lavoro.
Il contratto di lavoro
subordinato è, quindi, il contratto con cui un lavoratore viene assunto per
svolgere, a pagamento, un lavoro, manuale o intellettuale, alle dipendenze di
un imprenditore[8].
Parte forte e parte debole del
rapporto di lavoro
Dal contratto di lavoro nasce il
rapporto di lavoro tra il lavoratore e il datore di lavoro.
Nel rapporto di lavoro:
- il
lavoratore è il soggetto debole, in quanto
·
da un lato, egli ha bisogno di lavorare per
vivere;
·
dall’altro, la concorrenza con gli altri
lavoratori riduce la possibilità di trovare lavoro;
- il
datore di lavoro è il soggetto forte, poiché:
·
per un verso, dispone del capitale per avviare o
continuare un’attività lavorativa, capitale cui potrebbe ricorrere, in caso di
necessità, per far fronte alle sue esigenze di vita;
·
per altro verso, ha la possibilità di scegliere,
tra numerosi lavoratori, quello da assumere.
Tutela del lavoratore subordinato
in generale: legge, contratti collettivi e rinuncia ai diritti
Dal fatto che il lavoratore è la
parte debole del rapporto di lavoro deriva la necessità di tutelare il
lavoratore subordinato.
Nel nostro Paese, il lavoro
dipendente è tutelato sia dalla legge che dai contratti collettivi, stipulati
dai sindacati, in rappresentanza dei loro iscritti.
I sindacati sono associazioni
che hanno come scopo la difesa degli interessi dei loro associati, lavoratori o
datori di lavoro.
I principali sindacati dei
lavoratori sono la CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), la CISL
(Confederazione italiana sindacati dei lavoratori), UIL (Unione italiana del
lavoro), i Cobas (sindacati di base).
I principali sindacati dei
datori di lavoro sono Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura e
Confartigianato, che raggruppano, rispettivamente, le principali imprese, i
lavoratori autonomi nel settore turistico ed i commercianti, i coltivatori
diretti, gli artigiani.
I contratti individuali di lavoro
non possono prevedere condizioni peggiori di quelle contenute nei contratti
collettivi, né, a maggior ragione, di quelle previste dalla legge.
I contratti collettivi possono
essere nazionali (C.C.N.L.), locali e aziendali, a seconda che si applichino su
tutto il territorio nazionale, su una parte di esso o solo ad una data azienda.
I C.C.N.L. disciplinano di solito
la retribuzione minima e l’organizzazione fondamentale del lavoro (come orario,
qualifiche, eccetera) relative ad un certo settore, per esempio al settore
dell’istruzione.
I contratti collettivi locali
sono stipulati per tenere conto delle esigenze economiche di un certo
territorio, come potrebbe essere un contratto collettivo locale stipulato, in
una zona particolarmente interessata dal turismo, tra sindacati di imprese e di
lavoratori del settore turistico.
I contrattivi collettivi
aziendali sono stipulati tenendo in considerazione la situazione particolare di
un’azienda.
I C.C.N.L. determinano, di
regola, l’oggetto rimesso alla contrattazione aziendale, come, per esempio,
stabilire a chi spettano eventuali premi di produzione.
Il C.C.N.L., come abbiamo detto,
è stipulato tra le organizzazioni sindacali in rappresentanza dei loro
iscritti.
Ne deriva che, a rigore, i
contratti collettivi dovrebbero applicarsi solo agli iscritti al sindacato.
Nella prassi, però, essi si
estendono a tutti i lavoratori del settore per il quale il C.C.N.L. è stato
stipulato, in quanto:
- da
un lato, la giurisprudenza (cioè, i Giudici) ritiene, in applicazione diretta
dell’art. 36 della Costituzione, che la retribuzione stabilita nel contratto
collettivo sia quella minima necessaria a garantire al lavoratore e alla sua
famiglia un’esistenza libera e dignitosa;
- dall’altro,
se i datori di lavoro riconoscessero i diritti previsti nel C.C.N.L. solo agli
iscritti al sindacato, questi aumenterebbero con conseguente crescita della
forza contrattuale del sindacato stesso.
La tutela del lavoratore si attua
sia mediante il riconoscimento di diritti, sia garantendo che l’eventuale
rinuncia agli stessi da parte del lavoratore sia libera e non dovuta alle
pressioni esercitate dal datore di lavoro.
A tal fine, la legge stabilisce
che[9]:
- le
rinunce e transazioni del lavoratore e del datore di lavoro che riguardano la
retribuzione si considerano non sono valide.
La transazione è un
accordo con cui lavoratore e datore di lavoro si fanno reciproche concessioni:
per esempio, se il lavoratore dice di avere diritto a 100 e il datore di lavoro
dice di dovergli solo 50, con la transazione si può, per esempio, stabilire che
il datore verserà al lavoratore 75;
- la
rinuncia o la transazione fatta durante il rapporto di lavoro deve essere
contestata dal lavoratore entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto stesso;
- la
rinuncia o la transazione fatta dopo la cessazione del rapporto di lavoro deve
essere contestata dal lavoratore entro 6 mesi da quando è stata fatta;
- la
contestazione può essere fatta con qualsiasi atto e, quindi, anche con una
semplice lettera raccomandata, cioè con una lettera di cui si abbia la prova
che sia stata spedita;
- la
rinuncia o la transazione non può però essere contestata dal lavoratore se è
stata fatta davanti a un organo, come il Giudice o i sindacati, il quale
garantisca che esse siano state fatte dal lavoratore senza ingiuste pressioni
da parte del datore di lavoro.
Assunzione
Chi vuole lavorare può cercare
lavoro rivolgendosi, oltre che ai possibili datori di lavoro, anche a degli
intermediari, cioè a soggetti che gli trovino lavoro, come i Centri per
l’impiego, soggetti pubblici, o le Agenzie per il lavoro, soggetti privati.
I lavoratori cosiddetti deboli,
come, per esempio, ciechi e sordomuti, hanno diritto al collocamento mirato,
nel senso che un certo numero di posti di lavoro è riservato a loro (un posto,
due posti o il 7% dei posti, a seconda che l’azienda abbia più di 15 o più di
36 o più di 50 dipendenti).
Il
lavoro delle donne e dei minori
Il diritto italiano assicura
alle donne ed ai minori, nell’ambito del lavoro, una doppia tutela:
differenziata e paritaria.
Tutela differenziata
significa che il lavoro è regolato tenendo conto delle differenze esistenti tra
donne, minori e uomini maggiorenni, ossia considerando il ruolo di madre della
donna e la necessità di maturazione psicofisica del minore.
Tutela paritaria significa
che donne e minori, a parità di lavoro, devono essere pagate come i lavoratori
maggiorenni.
Il
lavoro delle donne
Il datore di lavoro non può
licenziare le lavoratrici dall’inizio della gravidanza fino al compimento del
primo anno di età del figlio.
Egli, inoltre, non può farle
lavorare, di regola, nei due mesi prima del parto e nei tre successivi
(cosiddetta “astensione obbligatoria”, in quanto la donna non può lavorare
neppure se volesse).
Sia il padre che la madre
lavoratori hanno poi diritto al cosiddetto congedo parentale, ossia
all’astensione facoltativa dal lavoro nei primi dodici anni di vita dal bambino
nella misura, di regola, non superiore complessivamente a dieci mesi.
Durante l’astensione lo
stipendio è pagato in parte dal datore di lavoro e in parte dall’INPS (Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale), ma durante quella facoltativa l’importo è, di
regola, minore[10].
Le pari opportunità fra i
sessi
Al fine di di favorire
l’occupazione femminile, la legge 125 del 1991 prevede misure dirette a
garantire le stesse possibilità lavorative agli uomini ed alle donne, come il
rimborso delle spese pagate dai datori di lavoro per l’attuazione di progetti
che aumentino le possibilità lavorative delle donne.
Un esempio di progetto di
questo tipo è la promozione della presenza delle donne nei ruoli di vertice
attraverso percorsi formativi volti all'acquisizione di competenze
dirigenziali.
Il
lavoro dei minori.
Dal punto di vista
lavorativo, i minori si distinguono in due categorie: i bambini, cioè coloro
che non hanno compiuto 16 anni, e gli adolescenti, ossia coloro che hanno
un’età compresa fra 16 e 18 anni.
I bambini non possono
lavorare, salvo che in alcuni campi, come quello dello spettacolo.
Gli adolescenti possono
lavorare, ma con dei limiti: per esempio, non possono lavorare di notte o
svolgere lavori pesanti, come in miniera o nei magazzini frigoriferi[11].
Obblighi
del lavoratore
Il lavoratore ha tre
obblighi: diligenza, obbedienza e fedeltà.
Diligenza significa
esecuzione accurata del lavoro.
La diligenza dipende dal tipo
di lavoro svolto. Per esempio, l’addetto alla pulizia dei locali di un’impresa,
nel rimettere gli oggetti al loro posto, dovrà stare attento a non perdere i
documenti.
Obbedienza significa
rispettare le disposizioni date dal datore di lavoro.
Fedeltà significa non
svolgere attività in concorrenza con quella dell’imprenditore o diffondere
notizie relative all’impresa.
Mansioni
del lavoratore e categorie di lavoratori
I compiti che il lavoratore
deve svolgere si chiamano mansioni.
In base alle mansioni, si
distinguono operai, impiegati, dirigenti e quadri.
Gli operai svolgono
prevalentemente attività manuale.
Gl’impiegati svolgono
prevalentemente attività intellettuale.
I dirigenti svolgono funzioni
direttive.
I quadri svolgono funzione di
rilevante importanza ai fini dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa e si
trovano in posizione intermedia tra i dirigenti, da un lato, e gli operai e
gl’impiegati, dall’altro.
La retribuzione
Definizione di retribuzione
La
retribuzione è la somma pagata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente.
La
retribuzione deve essere indicata nel contratto di lavoro.
La
retribuzione nella Costituzione
L’art.
36 della Costituzione stabilisce che “Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa”.
Secondo la giurisprudenza,
cioè secondo le decisioni dei giudici, la retribuzione di cui all’art. 36 della
Costituzione è quella risultante dai contratti collettivi di lavoro, con la
conseguenza che nel caso in cui datore di lavoro e lavoratore hanno pattuito
una retribuzione inferiore a quella indicata dai contratti collettivi, il
lavoratore avrà diritto alla retribuzione risultante da tali contratti.
Sistemi di retribuzione
I principali sistemi di
retribuzione sono a tempo, a cottimo e a provvigione a seconda che il pagamento
dipenda:
- dalla durata del lavoro
(esempio: 1.000 € al mese);
- dal numero di prodotti
lavorati (esempio: 1 € per ogni bicicletta assemblata);
- dall’importo dell’affare
concluso (esempio: 1% del prezzo dei beni venduti dall’impresa; così, nel caso
della vendita di un’automobile da 10.000 €, la provvigione sarà di 100 €).
Relativamente alla
retribuzione a tempo, occorre aggiungere essa è maggiore nel caso di lavoro
notturno, festivo o straordinario, cioè svolto oltre il normale orario di
lavoro.
Lavoro e reddito di cittadinanza
Da “Non è l’arena”: https://youtu.be/YpRJUwzHSao
Da “Riccione”: https://fb.watch/gigYj8wWwK/
LE SOCIETÀ
La società in
generale
Definizione
La società è il contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune
di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).
Nonostante l’art. 2247 c.c. stabilisca che la società debba essere
formata da almeno due persone, dal 1993, la società a responsabilità limitata,
e dal 2003, la società per azioni, possono essere composte anche da un unico
socio.
Differenza con la comunione a scopo
di godimento e con l’associazione in partecipazione
La società si differenzia:
-
sia
dalla comunione a scopo di godimento, in quanto con la società i soci
perseguono uno scopo di guadagno, mentre con la comunione mirano a condividere
il godimento di un bene;
-
sia
dall’associazione in partecipazione, poiché la società è un imprenditore
collettivo, laddove l’associazione in partecipazione è un’impresa individuale
rispetto alla quale l’associato partecipa agli utili e, in misura non superiore
al suo apporto, alle perdite, ma non partecipa all’amministrazione
dell’impresa.
Classificazione delle società
Le società si distinguono in:
1) società
di persone e di capitali.
Sono società
di persone le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice;
sono società di capitali le società per azioni, a responsabilità limitata e in
accomandita per azioni.
Nel caso delle
società di persone, l’autonomia patrimoniale, cioè la separazione del
patrimonio della società da quello dei soci, non è perfetta, in quanto per i
debiti sociali sono responsabili sia la società che i soci, mentre nelle
società di capitale, l’autonomia patrimoniale è perfetta, in quanto per i
debiti sociali è responsabile solo la società.
Occorre, però,
precisare che nelle società in accomandita, sia semplici che per azioni,
l’autonomia patrimoniale è imperfetta per i soci accomandatari, che
amministrano la società, ed è perfetta per i soci accomandanti, che non hanno
funzioni di amministrazione.
È necessario,
poi, aggiungere che capitale e patrimonio si differenziano tra loro, in quanto
il capitale è dato dai beni e servizi conferiti dai soci per costituire la
società, mentre il patrimonio è formato da tutto quello che la società ha
(soldi in cassa, in banca, titoli di credito, beni mobili e immobili, crediti e
debiti); capitale e patrimonio coincidono solo nel momento in cui la società
viene costituita;
2) società
commerciali e non commerciali, a seconda che possano svolgere o meno attività
commerciali. Sono società commerciali tutte le società ad eccezione della
società semplice;
3) società
lucrative e non lucrative, a seconda che abbiano come fine il guadagno o uno
scopo diverso dal guadagno, come fornire ai soci beni, servizi o posti di
lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato. Sono società
lucrative tutte le società ad eccezione delle cooperative e delle mutue
assicuratrici.
Le società di
persone
|
|
Società semplice |
S.N.C. |
S.A.S. |
|
Natura |
Società di persone, non commerciale, lucrativa |
Idem |
Idem |
|
Costituzione |
Essa si costituisce mediante un
contratto, detto atto costitutivo, che può essere verbale o scritto, salvo
che siano conferiti beni immobili, nel qual caso la forma è scritta. |
Idem |
Idem |
|
Conferimenti |
I conferimenti possono essere
costituiti da denaro, beni, crediti e attività lavorativa. Chi conferisce crediti deve
garantire che essi saranno pagati. Chi conferisce la propria
attività lavorativa viene detto socio d'opera. |
Idem |
Idem |
|
Amministrazione e
rappresentanza |
Ciascun socio è amministratore
della società e ciascun amministratore è rappresentante della società, salvo
che l’atto costitutivo non disponga diversamente sia in ordine alla qualità
di amministratore che di rappresentante. |
Idem |
Ciascun socio accomandatario
è amministratore della società e ciascun amministratore è rappresentante
della società, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente sia in
ordine alla qualità di amministratore che di rappresentante. I soci accomandanti non possono
compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome
della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. |
|
Responsabilità per i debiti sociali |
I soci rispondono solidalmente
e illimitatamente per i debiti sociali, anche se precedenti al loro ingresso
in società; il creditore della società, in caso di mancato pagamento, può
scegliere se pignorare i beni della società o quelli dei soci, ma questi
ultimi possono chiedere che il creditore pignori prima i beni sociali,
indicandogli, però quelli su cui lui si può agevolmente soddisfare. |
I soci rispondono solidalmente
e illimitatamente per i debiti sociali, anche se precedenti al loro ingresso
in società; il creditore della società, se non pagato, deve prima
pignorare i beni della società e, in caso di insufficienza, quelli dei soci. I creditori particolari del
socio possono far valere i loro diritti sugli utili spettanti al debitore, ma
non possono chiedere la liquidazione della quota del socio. |
I soci accomandatari sono
responsabili come i soci della s.n.c. |
|
Responsabilità per i debiti del socio |
I creditori particolari del socio possono far valere i
loro diritti sugli utili spettanti al debitore e, nel caso in cui essi non
siano sufficienti a estinguere il loro credito, possono chiedere la
liquidazione della quota del socio. |
I creditori particolari del socio possono far valere i
loro diritti sugli utili spettanti al debitore, ma non possono chiedere la
liquidazione della quota del socio. |
|
|
Utili e perdite |
I soci partecipano agli utili e
alle perdite in proporzione ai loro conferimenti ed è nullo il patto con il
quale un socio sia escluso da ogni partecipazione agli utili o alle perdite
(cosiddetto patto leonino). |
I soci partecipano agli utili e
alle perdite in proporzione ai loro conferimenti ed è nullo il patto con il
quale un socio sia escluso da ogni partecipazione agli utili o alle perdite
(cosiddetto patto leonino), ma se, per effetto di perdite, il
capitale si riduce, non possono essere distribuiti utili fino a che esso non
venga ricostituito. Se i soci vogliono ridurre
il capitale, devono iscrivere la relativa delibera nel registro delle imprese
e, se nessun creditore si oppone, dopo tre mesi possono procedere alla
riduzione, mediante restituzione ai soci dei corrispondenti conferimenti. |
Idem, come s.n.c. |
|
Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio |
Il socio può cedere la quota
solo se l'atto costitutivo lo prevede o gli altri soci sono d’accordo, può
recedere dalla società se, per esempio, l’atto costitutivo lo consente e può
essere escluso solo se è gravemente inadempiente. |
Idem |
La quota di partecipazione del
socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la
società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del
capitale. |
|
Scioglimento della società |
La società si può sciogliere
per esempio, per volontà dei soci, ma prima occorrerà liquidare il
patrimonio, cioè pagare i creditori e distribuire tra i soci l'eventuale
attivo residuo. |
Idem |
La società si scioglie anche
quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari. I creditori sociali che non
sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i
loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota
di liquidazione. |
Le società di
capitali
Le società di capitali: tipologia
Le società di capitale sono così denominate in quanto la
garanzia del pagamento dei debiti sociali è data dal capitale della società e
non dal patrimonio dei singoli soci.
Sono società di capitali le
società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni.
La società per azioni
La società per azioni è una
società di capitali, commerciale, lucrativa.
Disposizioni generali
Nella società per azioni per le
obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
La società per azioni deve
costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.
Essa può essere composta da uno o
più soci, detti azionisti.
Si costituisce mediante un
contratto detto atto costitutivo.
La s.p.a. può essere costituita
simultaneamente o per pubblica sottoscrizione: nel primo caso, l’atto
costitutivo è stipulato, per atto pubblico, dai soci fondatori; nel secondo
caso, l’atto costitutivo è stipulato, per atto pubblico, dai soci che, in adesione
al programma proposto dai cosiddetti soci promotori, abbiano sottoscritto le
azioni e partecipato all’assemblea dei sottoscrittori.
L’atto costitutivo è integrato
dallo statuto, che contiene le regole di funzionamento della s.p.a.
Atto costitutivo e statuto
possono essere modificati dai soci riuniti in assemblea straordinaria.
Conferimenti
Il capitale è costituito dai
conferimenti in denaro o, se l’atto costitutivo lo consente, anche in beni e
crediti, con la precisazione che il conferimento in crediti vale se i debitori
li pagano; non possono, invece, essere conferiti servizi, come le prestazioni
d’opera.
Alla sottoscrizione dell'atto
costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per
cento dei conferimenti in danaro.
La partecipazione sociale è
rappresentata da azioni. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni
proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta.
Le azioni devono essere di uguale
valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Si possono tuttavia creare, con
lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni
fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle
perdite.
Ogni azione attribuisce il
diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto
risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali
categorie di azioni.
Non possono essere pagati
dividendi ai possessori delle azioni se non nei limiti degli utili risultanti
dal bilancio della società.
Ogni azione attribuisce il
diritto di voto. Lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto
di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti o subordinato al
verificarsi di particolari condizioni. Il valore di tali azioni non può
complessivamente superare la metà del capitale sociale. Lo statuto può altresì
prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso
soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima.
Le azioni possono essere
trasferite.
L’assemblea
Nelle società prive di consiglio
di sorveglianza, l'assemblea ordinaria, che deve essere convocata almeno una
volta l'anno, tra l’altro, approva il bilancio, nomina e revoca gli
amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale.
Nelle società ove è previsto il
consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria nomina e revoca i consiglieri
di sorveglianza e delibera sulla distribuzione degli utili.
L'assemblea straordinaria
delibera, tra l’altro, sulle modificazioni dello statuto e su nomina,
sostituzione e poteri dei liquidatori. Il verbale dell'assemblea straordinaria
deve essere redatto da un notaio.
Il consiglio di
amministrazione
Gli amministratori eseguono le
deliberazioni assembleari. Essi, che possono anche non essere soci, sono
nominati dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono
nominati nell'atto costitutivo.
Gli amministratori non possono
essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, sono rieleggibili,
salvo diversa disposizione dello statuto, e revocabili dall'assemblea in
qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto
dell'amministratore al risarcimento dei
danni, se la revoca avviene senza
giusta causa.
Quando l'amministrazione è
affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione,
il quale sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato
dall'assemblea.
Se lo statuto o l'assemblea lo
consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni
ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più
dei suoi componenti (è il caso del cosiddetto “amministratore delegato”).
Il potere di rappresentanza
attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è
generale.
Le limitazioni ai poteri degli
amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi
competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si
provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
Il collegio sindacale
Il controllo del rispetto della
legge da parte degli altri organi è affidato al collegio sindacale, il quale si
compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre
essere nominati due sindaci supplenti, i quali subentrano, in ordine di età, in
caso di morte, di rinunzia o di decadenza dei sindaci effettivi; i nuovi
sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve
provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per
l'integrazione del collegio.
I sindaci sono nominati per la
prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, restano in
carica per tre esercizi, possono essere revocati solo per giusta causa e la
revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale
I nuovi nominati scadono insieme
con quelli in carica.
Il presidente del collegio
sindacale è nominato dall'assemblea.
In caso di sostituzione del
presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco
più anziano.
La revisione legale dei conti
sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di
revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Le obbligazioni
Le società per azioni possono
emettere obbligazioni.
Se la legge o lo statuto non
dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli
amministratori.
Bilancio, utili e
riserva
Il bilancio di esercizio è
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario e dalla nota integrativa.
Il bilancio della società per
azioni comprende numerose voci, ma le società che non hanno emesso titoli
negoziati in mercati regolamentati e che non hanno superato determinati limiti
(totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; ricavi delle
vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media
durante l'esercizio: 50 unità) possono predisporlo in maniera semplificata e,
quindi, con un minor numero di voci e senza neppure rendiconto finanziario.
Il bilancio deve essere redatto
dagli amministratori e approvato dall’assemblea, la quale deve anche decidere
se e in che misura distribuire gli utili, con i seguenti limiti:
- dagli
utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla
ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale;
- non
possono, poi, essere pagati dividendi sulle azioni se non per utili realmente
conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato;
- non
possono infine essere ripartiti utili fino a che il capitale sociale, in caso
di perdite, non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. I dividendi
erogati per utili non conseguiti o in caso di perdite del capitale non devono
però essere restituiti dai soci che li abbiano riscossi in buona fede in base a
bilancio regolarmente approvato.
Variazioni del
capitale
Il capitale è fisso, ma non
immodificabile. Esso, infatti, pur se non varia al variare dei soci, può essere
modificato dall’assemblea, la quale può decidere di:
- aumentarlo,
ma solo dopo che le azioni precedentemente emesse sono state interamente
liberate, cioè pagate da chi le ha comprate;
- diminuirlo,
mediante il rimborso o liberazione dall’obbligo del pagamento. La diminuzione è
obbligatoria se il capitale si riduce di oltre un terzo e la perdita non
risulti diminuita entro l’esercizio successivo alla sua verificazione oppure se
il capitale, per effetto della perdita di oltre un terzo, sia sceso al di sotto
del minimo legale, nel qual caso l’assemblea deve deliberare l’aumento
quantomeno al minimo o la trasformazione della società.
La società in accomandita per
azioni
Nella società in accomandita per
azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le
obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della
quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono
rappresentate da azioni.
Alla società in accomandita per
azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni nonché le
altre norme specificamente dettate per essa.
L'atto costitutivo deve indicare
i soci accomandatari, i quali sono di diritto amministratori.
L'assemblea sostituisce
l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso
di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli
amministratori rimasti in carica. Il nuovo amministratore assume la qualità di
socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.
Le modificazioni dell'atto
costitutivo devono essere approvate dall'assemblea e da tutti i soci
accomandatari.
Il socio accomandatario che cessa
di essere amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte
posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione
dall'ufficio.
La società a responsabilità
limitata
Nella società a responsabilità
limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo
patrimonio.
La società può essere costituita
con contratto redatto per atto pubblico
Il capitale minimo è, di regola,
di diecimila euro; se inferiore, ma pari almeno a un euro: a) i conferimenti
devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è
affidata l'amministrazione; b) dagli utili netti risultanti dal bilancio
regolarmente approvato deve essere accantonata una somma pari a un quinto degli
stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale,
l'ammontare di diecimila euro.
La società a responsabilità
limitata semplificata può essere costituita con atto costitutivo redatto, per
atto pubblico, in conformità al modello approvato con decreto
interministeriale.
Il capitale sociale, pari almeno
ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro deve essere sottoscritto e
interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in
denaro ed essere versato all'organo amministrativo.
Le partecipazioni dei soci non
possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al
pubblico di prodotti finanziari.
Le partecipazioni sono
liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte,
salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Anche la srl ha un’assemblea e
gli amministratori.
L'atto costitutivo può prevedere
la nomina di un organo di controllo o di un revisore, costituito, se lo statuto
non dispone diversamente, da un solo membro effettivo.
La nomina dell'organo di
controllo o del revisore è obbligatoria se, per esempio, la società ha superato
per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale
dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite
e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante
l'esercizio: 20 unità.
Nel caso di nomina di un organo
di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio
sindacale previste per le società per azioni.
La decisione dei soci che approva
il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.
Se si verifica una perdita del
capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il
capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Se l'atto costitutivo lo prevede,
la società può emettere titoli di debito, i quali, però, possono essere
sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza
prudenziale, come, per esempio, le banche e le imprese di assicurazione.
In caso di successiva
circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza
della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori
professionali ovvero soci della società medesima.
Scioglimento delle società di
capitali
Le società per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono, per esempio,
per il decorso del termine.
Al verificarsi di una causa di
scioglimento, gli amministratori, che conservano il potere di gestire la
società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del
patrimonio sociale, devono iscrivere lo scioglimento nel registro delle imprese
e convocare l’assemblea affinché deliberi sulla nomina dei liquidatori e dei
criteri di liquidazione.
La nomina dei liquidatori e la
determinazione dei loro poteri devono essere iscritte, a loro cura, nel
registro delle imprese, dopodiché gli amministratori cessano dalla carica e
consegnano ai liquidatori i libri sociali e un rendiconto sulla loro gestione
relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
Dopo l’approvazione del bilancio
finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della
società dal registro delle imprese.
Direzione e coordinamento di
società
Le società possono essere
soggette all’attività di direzione e coordinamento di altre società, nel qual
caso, la soggezione deve risultare dagli atti societari e dal registro delle
imprese
Le società o gli enti che,
esercitando attività di direzione e coordinamento di società, violano i
princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società
coordinate, sono direttamente responsabili nei confronti dei danni
eventualmente causati a soci e creditori sociali delle società coordinate.
Trasformazione,
fusione e scissione
La trasformazione societaria
consiste nel cambiamento del tipo di società, per cui le società di persone
divengono società di capitali e viceversa.
Nel primo caso, la trasformazione non libera i soci a
responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali
sorte prima della trasformazione, se non risulta che i creditori sociali hanno
dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i
creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per
raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto
ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione.
Nel secondo, invece, è richiesto
il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità
illimitata.
La fusione di più società può
eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante
l'incorporazione in una società di una o più altre.
Con la scissione una società
assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova
costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola
società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.
Società costituite
all’estero
Le società costituite all'estero,
le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con
rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni
della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali.
Le società costituite all'estero,
che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette
alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi
all'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la
responsabilità degli amministratori.
Società
cooperative e mutue assicuratrici
Le cooperative sono società a
capitale variabile con scopo mutualistico, nel senso che svolgono la loro
attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi.
Nelle società cooperative per le
obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Alle società cooperative, per
quanto non espressamente per loro previsto, si applicano in quanto compatibili
le disposizioni sulla società per azioni.
Per costituire una società
cooperativa è necessario che i soci siano, di regola, almeno nove.
Il capitale sociale non è
determinato in un ammontare prestabilito. Nelle società cooperative
l'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.
Nella società di mutua
assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento
dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto
costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si
può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e
si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione.
Associazione in
partecipazione
Con il contratto di associazione
in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione
agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un
determinato apporto.
I terzi acquistano diritti e
assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.
La gestione dell'impresa o
dell'affare spetta all'associante.
L'associato partecipa alle
perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che
colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.
[1]L’art. 2082 del Codice civile (in sigla: c.c.)
stabilisce: È imprenditore chi esercita professionalmente una attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di
servizi.
[2]La definizione di società si ricava dall’art. 2247
c.c., per il quale: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di
un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
[3]Art. 2195 c.c.:
Sono
soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli
imprenditori che esercitano:
1)
un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2)
un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3)
un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4)
un'attività bancaria o assicurativa;
5)
altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le
disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese
commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività
indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
[4] L’art. 2083 c.c. stabilisce: Sono piccoli
imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli
commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.
[5] L’art. 2135 c.c. stabilisce:
È
imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione
del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per
coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre
o marine.
Si
intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
[6]
L’art. 2 della legge n. 96 del 2006 definisce agrituristiche le attività di
ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile […] attraverso l'utilizzazione della
propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del
fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
[7] La
parte in corsivo è la definizione di azienda contenuta nell’art. 2555 c.c.
[8]L’art.
2094 c.c. stabilisce: È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
[9]L’art. 2113 c.c. stabilisce:
Le
rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di
lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o
accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di
procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione
deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di
cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se
queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le
rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate
con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a
renderne nota la volontà.
Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione
intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del
codice di procedura civile.
Gli
articoli richiamati dall’art. 2113 c.c. si riferiscono alla conciliazione
effettuata davanti al Giudice (art. 185 c.p.c.), alla Commissione di
conciliazione (art. 410 e 411 c.p.c.), secondo le modalità previste dai
contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative (412-ter c.p.c.) o davanti al collegio di conciliazione e
arbitrato irrituale, costituito da tre arbitri, uno nominato dal datore di
lavoro, uno dal lavoratore, e uno, che fa da Presidente, nominato dai due
arbitri (412-quater c.p.c.).
[10] La
materia è regolata principalmente dal Decreto Legislativo n. 151/2001.
[11]La
materia è regolata principalmente dalla Legge n. 977/1967.