CLASSE QUINTA – 1° QUADRIMESTRE - DIRITTO - VERSIONE ORDINARIA -  


L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

Il Parlamento

Definizione

Il Parlamento è un organo costituzionale, rappresentativo e legislativo: costituzionale, in quanto previsto e disciplinato dalla Costituzione; rappresentativo, in quanto eletto dal popolo, di cui è rappresentante; legislativo, in quanto emana le leggi.

Formazione

Il Parlamento italiano è composto di due Camere aventi identici poteri (cosiddetto bicameralismo perfetto): la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica.

Le due Camere si differenziano principalmente per il numero dei componenti e per l'elettorato.

Per quanto riguarda il numero dei componenti, i deputati sono 400, mentre i senatori sono 200 eletti dal popolo oltre ad un numero variabile di senatori a vita.

Questi ultimi sono gli ex Presidenti della Repubblica nonché, nel numero massimo di cinque, i cittadini scelti per altissimi meriti dai Presidenti della Repubblica.

Attualmente sono cinque, tutti scelti per meriti (Elena Cattaneo, microbiologa; Mario Monti, economista; Renzo Piano, architetto; Carlo Rubbia, fisico; Liliana Segre, per meriti nel campo sociale).

Per quel che riguarda l’elettorato delle Camere, occorre premettere che esso è costituito sia da coloro che possono votare (cosiddetto elettorato attivo), sia da coloro che possono essere votati (cosiddetto elettorato passivo).

L’elettorato attivo è formato sia alla Camera che, per effetto della legge cost. 18 ottobre 2021, n. 1 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20/10/2021), al Senato, dai cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni.

L’elettorato passivo, invece, è costituito, alla Camera, dai cittadini italiani che hanno compiuto 25 anni, e al Senato, dai cittadini italiani che ne hanno compiuti 40.

Le Camere sono elette per 5 anni.

Il parlamentare, detto anche onorevole, non rappresenta solo coloro che lo hanno eletto, ma l’intera Nazione, con la conseguenza che non è obbligato a mantenere le promesse fatte ai suoi elettori (cosiddetto divieto di mandato imperativo).

Egli, inoltre, non è responsabile per quello che dice e per come vota nell’esercizio delle sue funzioni (cosiddetta insindacabilità), né può essere arrestato (cosiddetta immunità) senza l’autorizzazione della Camera alla quale appartiene, salvo che sia colto in flagranza, cioè nell’atto di commettere un reato oppure in esecuzione di una sentenza di condanna definitiva, cioè di una sentenza che non può essere più contestata.

L’art. 69 della Costituzione dice che “I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge”.

L’indennità parlamentare è diversa dallo stipendio di un impiegato.

Mentre, infatti, lo stipendio è il corrispettivo per il lavoro svolto dall’impiegato, l’indennità compensa il parlamentare per il tempo destinato alla funzione, così garantendogli la possibilità di svolgere liberamente il suo incarico, senza essere condizionato dalla necessità di svolgere un altro lavoro per vivere.

Da quanto riportato sui siti del Senato (https://www.senato.it/istituzione/legge-sul-trattamento-economico-dei-parlamentari), al 6/11/2025, e della Camera (https://conoscere.camera.it/la-camera-dei-deputati/i-deputati/il-trattamento-economico), al 7/11/2025, risulta che senatori e deputati percepiscono somme diverse; considerato, però, che le differenze non sono molto rilevanti, si può dire, sia pure con una certa approssimazione, che tutti i parlamentari hanno diritto a: un’indennità; un rimborso spese; viaggiare gratis; un assegno di fine mandato; ad andare in pensioni a condizioni più favorevoli rispetto alla generalità dei cittadini.

In particolare, senatori e deputati hanno diritto a:

1) un’indennità di circa 10.000 euro lordi al mese, che si riducono a 5.000 euro circa al netto dei tributi;

2) un rimborso spese di circa 9.000 euro, di cui solo 2.000 circa da dimostrare, oltre a un parziale rimborso delle spese sanitarie;

3) viaggiare gratis, in Italia;

4) incassare, a fine mandato, un assegno pari all'80 per cento dell'indennità mensile moltiplicata per il numero degli anni di mandato. Così, per esempio, chi ha svolto il suo incarico per 10 anni, avrà diritto a circa 80.000 lordi, calcolati moltiplicando 8.000 euro (pari all’80% dell’indennità mensile lorda) per 10. Si precisa che l’assegno di fine mandato è soggetto, come il trattamento di fine rapporto dei dipendenti, a tassazione separata, con un’aliquota inferiore a quella ordinaria, dato che se si applicasse quest’ultima, l’assegno finale, ben più alto di quello mensile, si ridurrebbe di molto;

5) andare in pensione a 65 anni con soli 5 anni di mandato. Se, poi, si fanno più di 5 anni, per ogni anno in più si riduce di un anno l’età per andare in pensione, fermo restando che non ci si potrà pensionare prima dei 60 anni. 

Funzionamento

Le Camere possono svolgere i propri lavori in assemblea, nei gruppi o nelle commissioni.

L'assemblea è la riunione alla quale possono partecipare tutti i deputati alla Camera e tutti i senatori al Senato.

Il gruppo parlamentare è l’insieme dei deputati o dei senatori appartenenti, di regola, allo stesso partito.

La Commissione è l’insieme dei deputati o di senatori competenti in un determinato settore.

La composizione della Commissione rispecchia quella dell’assemblea; così, per esempio, se in assemblea il 10% dei deputati appartiene al gruppo Alfa, anche in Commissione il 10% dei deputati sarà del gruppo Alfa.

Più concretamente, se alla Camera dei Deputati, il gruppo Alfa è costituito da 200 deputati, il numero dei componenti di tale gruppo che entrerà a far parte di una Commissione si determinerà, quindi, mediante la seguente proporzione:

Totale dei componenti di una Camera (esempio: 400) STA a totale dei componenti della Commissione (esempio: 20)

COME

totale dei componenti di un gruppo (esempio: 200) STA a X

(X è il numero dei componenti del gruppo che parteciperà alla Commissione).

In pratica: 400:20=200:X. X è uguale a 20x200/400, ossia è uguale a 10.

Ciascuna Commissione è competente in una determinata materia: per esempio, in materia scolastica è competente la Commissione Cultura, scienza e istruzione.

Le funzioni parlamentari possono essere svolte sia dalle Camere separatamente, come la funzione legislativa, sia dal Parlamento in seduta comune, come l’elezione del Presidente della Repubblica.

Le decisioni delle CAMERE possono essere prese, a seconda dei casi:

- a maggioranza semplice (50% dei presenti alla seduta più un voto);

- a maggioranza assoluta (50% dei componenti più un voto);

- a maggioranza qualificata (più della maggioranza assoluta, come, per esempio, i 2/3 dei componenti).

Funzione legislativa

La principale attribuzione del Parlamento è la funzione legislativa, cioè l’emanazione di leggi sia ordinarie che costituzionali.

La procedura per la formazione delle leggi ordinarie si articola in quattro fasi: l’iniziativa; l’esame e la votazione; la promulgazione e la pubblicazione.

Tale procedura, tuttavia, non è uguale per tutte le leggi ordinarie, sebbene si articoli sempre nelle suddette fasi, come meglio risulterà dalla tabella oltre riportata.

La procedura per la formazione delle leggi costituzionali, ossia delle leggi che modificano la Costituzione, è detta aggravata ed è più complessa rispetto a quella relativa alle leggi ordinarie.

La votazione deve essere effettuata due volte da parte di ciascuna Camera ed inoltre tra la prima e la seconda votazione devono passare almeno tre mesi.

Nella seconda votazione, le leggi debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera oppure con la maggioranza assoluta (cioè, la metà più uno) dei componenti, ma, in quest’ultimo caso, le leggi possono essere sottoposte a referendum, per cui sarà il popolo a decidere se approvare o non approvare le leggi stesse.

Di seguito, si riportano tre tipi di procedimenti di formazione delle leggi. 

Leggi ordinarie non particolarmente importanti

Esse sono approvate, di regola, secondo il procedimento ordinario con Commissione in sede deliberante.

Tale procedimento si articola in quattro fasi: iniziativa; esame e votazione; promulgazione; pubblicazione. 

Iniziativa

Essa consiste nella presentazione di una proposta di legge, per esempio da parte di un deputato alla Camera dei Deputati o da un senatore al Senato della Repubblica o dal Governo (in tal caso, la proposta di legge prende il nome di disegno di legge). 

Esame e votazione

La proposta di legge viene esaminata e votata dalla Commissione competente per materia della Camera a cui è stata presentata (es.: una legge sulla scuola viene esaminata dalla Commissione Istruzione).

Se la proposta non è approvata, cioè non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il procedimento si arresta.

Se la proposta è approvata, allora viene trasmessa alla Commissione competente per materia dell’altra Camera, dove seguirà lo stesso procedimento suindicato.

Se la Commissione della seconda Camera non approva la proposta di legge, il procedimento si arresta.

Se la Commissione della seconda Camera approva con modifiche la proposta, questa ritornerà alla Commissione della prima Camera, per essere nuovamente votata (questo passaggio “avanti e indietro” della proposta di legge si chiama “navetta”). 

Promulgazione

Dopo l’approvazione da parte delle Commissioni di entrambe le Camere, la legge viene trasmessa al Presidente della Repubblica, il quale:

-        se ritiene che la legge rispetti la Costituzione, la promulga, cioè la firma, attestando che la legge è perfetta;

-        se, invece, pensa che la legge non rispetti la Costituzione, la può rinviare alle Camere (cosiddetto veto sospensivo), ma se queste la riapprovano, egli la dovrà promulgare. 

Pubblicazione

La legge promulgata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e diviene obbligatoria dopo quindici giorni, a meno che la legge stessa non stabilisca un termine diverso. 

Leggi ordinarie importanti

Esempi: leggi elettorali (che stabiliscono come si vota) e leggi di delegazione (che incaricano il Governo di fare leggi).

Esse sono approvate secondo il procedimento ordinario con Commissione in sede referente.

Tale procedimento si articola in quattro fasi: iniziativa; esame e votazione; promulgazione; pubblicazione.

Iniziativa

Essa consiste nella presentazione di una proposta di legge, per esempio da parte di un deputato alla Camera dei Deputati o da un senatore al Senato della Repubblica o dal Governo (in tal caso, la proposta di legge prende il nome di disegno di legge). 

Esame e votazione

La proposta di legge viene esaminata dalla Commissione competente per materia della Camera a cui è stata presentata (es.: una legge sulla scuola viene esaminata dalla Commissione Istruzione) e, poi, votata dall’Assemblea, cioè da tutti i componenti della Camera cui appartiene la Commissione.

Se la proposta non è approvata, cioè non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il procedimento si arresta.

Se la proposta è approvata, allora viene trasmessa, per l’esame, alla Commissione competente per materia dell’altra Camera, e da qui, per l’approvazione, all’Assemblea della seconda Camera.

Se l’Assemblea della seconda Camera (per semplicità, d’ora in poi diremo Camera al posto di Assemblea) non approva la proposta di legge, il procedimento si arresta.

Se la seconda Camera approva con modifiche la proposta, questa ritornerà alla prima Camera, per essere nuovamente votata (questo passaggio “avanti e indietro” della proposta di legge si chiama “navetta”).

Promulgazione

Dopo l’approvazione da parte delle Commissioni di entrambe le Camere, la legge viene trasmessa al Presidente della Repubblica, il quale:

-        se ritiene che la legge rispetti la Costituzione, la promulga, cioè la firma, attestando che la legge è perfetta;

-        se, invece, pensa che la legge non rispetti la Costituzione, la può rinviare alle Camere (cosiddetto veto sospensivo), ma se queste la riapprovano, egli la dovrà promulgare. 

Pubblicazione

La legge promulgata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e diviene obbligatoria dopo quindici giorni, a meno che la legge stessa non stabilisca un termine diverso. 

Leggi costituzionali

Il procedimento di formazione della legge costituzionale è detto aggravato e consiste nella doppia approvazione delle leggi costituzionali.

La prima approvazione segue lo stesso iter del procedimento ordinario di formazione della legge e si articola, quindi, in quattro fasi: iniziativa; esame e votazione; promulgazione; pubblicazione.

Iniziativa

Essa consiste nella presentazione di una proposta di legge costituzionale, per esempio da parte di un deputato alla Camera dei Deputati o da un senatore al Senato della Repubblica o dal Governo (in tal caso, la proposta di legge prende il nome di disegno di legge). 

Esame e votazione

La proposta di legge viene esaminata dalla Commissione competente per materia della Camera a cui è stata presentata (es.: una legge sulla scuola viene esaminata dalla Commissione Istruzione) e, poi, votata dall’Assemblea, cioè da tutti i componenti della Camera cui appartiene la Commissione.

Se la proposta non è approvata, cioè non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il procedimento si arresta.

Se la proposta è approvata, allora viene trasmessa, per l’esame, alla Commissione competente per materia dell’altra Camera, e da qui, per l’approvazione, all’Assemblea della seconda Camera.

Se l’Assemblea della seconda Camera (per semplicità, d’ora in poi diremo Camera al posto di Assemblea) non approva la proposta di legge, il procedimento si arresta.

Se la seconda Camera approva con modifiche la proposta, questa ritornerà alla prima Camera, per essere nuovamente votata (questo passaggio “avanti e indietro” della proposta di legge si chiama “navetta”).

Dopo l’approvazione da parte di entrambe le Camere, la legge, trascorsi almeno 3 mesi, è nuovamente votata dalle Camere.

Se la proposta di legge non viene riapprovata, il procedimento si arresta.

Se la proposta di legge viene riapprovata con una maggioranza qualificata, cioè molto alta (2/3 dei componenti di ciascuna Camera), essa viene trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Se la proposta di legge viene, invece, riapprovata con una maggioranza meno alta, comunque assoluta (cioè, più del 50% dei suoi componenti), la legge viene pubblicata, ma può essere chiesto, entro tre mesi dalla pubblicazione, da parte di almeno un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, un referendum, cioè una votazione da parte del popolo.

Promulgazione

Dopo la seconda approvazione da parte delle Assemblee di entrambe le Camere con la maggioranza qualificata;

oppure, dopo la seconda approvazione con la maggioranza assoluta, senza che nel termine di tre mesi venga richiesto il referendum;

oppure, dopo il referendum che abbia confermato la legge, cioè col voto favorevole della maggioranza dei votanti;

la legge viene trasmessa al Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica promulga la legge, cioè la firma attestando che la legge è perfetta.

Si ritiene, invero, sia pur dubitativamente, che nel caso delle leggi costituzionali, il Giudice non possa avvalersi del veto sospensivo, cioè della possibilità di rinviare la legge alle Camere, in quanto, trattandosi di legge costituzionale, essa può anche modificare la Costituzione. 

Pubblicazione

La legge promulgata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e diviene obbligatoria dopo quindici giorni, a meno che la legge stessa non stabilisca un termine diverso. 

Funzioni extralegislative del Parlamento

Funzioni extralegislative del Parlamento sono, per esempio:

1) la funzione di controllo politico del Governo, la quale viene esercitata attraverso vari atti, tra cui, per esempio, il voto di fiducia, che è l’atto con cui il Parlamento decide se concedere o negare la fiducia al Governo e, quindi, se consentirgli o meno di governare;

2) la funzione di elezione di altri organi costituzionali, come l'elezione del Presidente della Repubblica. 

Il sistema elettorale in generale

Il sistema elettorale è costituito dalle norme che stabiliscono come si vota e come i voti si trasformano in seggi, cioè in posti per gli eletti (per esempio, in posti di deputato o di senatore).

I sistemi elettorali principali sono quello proporzionale e quello maggioritario.

Il sistema elettorale proporzionale si ha quando ogni partito ottiene un numero di seggi in proporzione ai voti riportati, nel senso, per esempio, che se il partito Alfa ottiene il 10% dei voti avrà il 10% dei seggi.

Il sistema elettorale maggioritario si ha quando il partito più votato ottiene un numero di seggi più che proporzionale ai voti riportati, nel senso, per esempio, che se il partito Alfa ottiene il 10% dei voti avrà più del 10% dei seggi.

Il sistema elettorale maggioritario si dice uninominale quando il partito più votato ottiene l'unico seggio disponibile.

Il sistema proporzionale è più rappresentativo del maggioritario, nel senso che tutti i votanti sono egualmente rappresentati, mentre con il maggioritario sono più rappresentati gli elettori del partito più votato.

Quest'ultimo, però, dovrebbe garantire una maggiore governabilità del Paese, in quanto il partito vincente ottiene un numero di seggi sufficiente ad appoggiare il Governo senza dover ricorrere ad alleanze con altri partiti, con le conseguenti divergenze che mettono a rischio la stabilità del Governo medesimo.

Il sistema elettorale italiano (cosiddetto Rosatellum)

Il sistema elettorale italiano è misto, ossia, in parte, maggioritario e, in parte, proporzionale.

Esso prevede che:

-          il 37% dei seggi sia assegnato con un sistema maggioritario uninominale;

-          il 61% dei seggi sia ripartito proporzionalmente tra le coalizioni (la coalizione è un gruppo di liste collegate tra loro) e le singole liste che abbiano superato le previste soglie di sbarramento nazionali, ossia le percentuali di voti al di sotto delle quali non si viene ammessi alla ripartizione dei seggi (la ripartizione dei seggi è effettuata a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato);

-          il 2% dei seggi sia destinato al voto degli italiani residenti all'estero e venga assegnato con un sistema proporzionale. 

Approfondimento sul sistema elettorale

(le cifre riportate sono solo esemplificative, data la rilevante complessità del sistema stesso)

Prima di analizzare il sistema proporzionale in particolare, occorre chiarire il significato di seguenti termini: partito politico; lista; coalizione; voto valido; soglia di sbarramento; cifra elettorale; quoziente elettorale.

Che cos’è il partito politico?

Il partito politico è un’associazione che persegue l’interesse generale.

Ogni partito ha, però, una propria visione dell’interesse generale e del modo di realizzarlo, cioè una visione di parte; ecco perché si chiama “partito”. 

Che cos’è la lista?

La lista è un elenco di candidati, cioè di persone che si presentano agli elettori chiedendo di essere eletti. Essa è, di regola, predisposta da un partito politico.

                                                               Che cos'è la coalizione?

La coalizione è un collegamento tra due o più liste, le quali si uniscono nella speranza di attrarre più elettori. Le liste collegate in coalizioni sono dette liste coalizzate.

 Che cos’è un voto valido?

Il voto valido è quello espresso secondo la legge; così, per esempio, non è valido il voto che riporta la firma di chi ha votato, in quanto il voto è segreto.

Il voto valido si differenzia dal voto utile.

Sono voti utili, infatti, quei voti che sono, oltre che validi, anche tanto numerosi da superare le cosiddette soglie di sbarramento, permettendo a chi li ha ricevuti di ottenere dei seggi.

 Che cos’è la soglia di sbarramento?

La soglia di sbarramento è la percentuale al di sotto della quale i voti riportati non sono sufficienti per ottenere dei seggi. 

Che cos’è la cifra elettorale?

La cifra elettorale è la somma dei voti validi ed utili al fine di partecipare alla ripartizione dei seggi.

 Che cos’è il quoziente elettorale?

Il quoziente elettorale è il rapporto tra la cifra elettorale e il numero dei seggi da assegnare.

* * *

Col sistema proporzionale, i seggi sono assegnati calcolando i voti validi, le soglie di sbarramento, le cifre elettorali, il quoziente elettorale e i seggi spettanti.

I voti validi sono calcolati sommandoli.

Le soglie di sbarramento sono quattro.

La prima soglia di sbarramento riguarda le coalizioni ed è il 10% del totale nazionale dei voti validi, per cui se una coalizione non supera il 10% del totale stesso non otterrà seggi.

La seconda soglia di sbarramento concerne sempre le coalizioni e consiste in ciò che almeno una delle liste della coalizione deve riportare il 3% del totale nazionale dei voti validi, per cui se in una coalizione che supera il 10% del totale stesso, non c’è almeno una lista che supera il 3% di questo totale, la coalizione non otterrà seggi.

La terza soglia di sbarramento riguarda le liste coalizzate ed è l’1% del totale nazionale dei voti validi, per cui se in una coalizione che supera il 10% del totale stesso e c’è almeno una lista che supera il 3% di questo totale, vi è un’altra lista che non supera l’% del totale medesimo, i voti riportati da quest’ultima lista non saranno conteggiati ai fini del numero di seggi spettanti alla coalizione.

La quarta soglia di sbarramento concerne le liste non coalizzate ed è il 3% del totale dei voti validi nazionali, per cui se una lista non coalizzata non supera il 3% del totale stesso non otterrà seggi.

Così, per esempio, se il totale dei voti validi a livello nazionale fosse 100.000, la prima soglia di sbarramento delle coalizioni (10%) sarebbe 10.000, la seconda (3%), 3.000, la terza (1%), 1.000, e, infine, la soglia delle liste non coalizzate, (3%) 3.000. 

Cifra elettorale nazionale

La cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione è data dai voti validi riportati da ogni coalizione, al netto dei voti validi ottenuti dalle liste collegate alla stessa in percentuale inferiore all’1% dei voti validi totali.

Così, per esempio, se il totale dei voti validi nazionali è 100.000 e la coalizione “Benessere sostenibile” ottiene 90.000 voti, ma con una delle liste coalizzate che, prendendo 500 voti, non supera la soglia di sbarramento dell’1%, la cifra elettorale nazionale della coalizione stessa è di 89.500 voti, come meglio risulta dallo specchietto che segue: 

Esempio di cifra elettorale nazionale della coalizione “Benessere sostenibile”

Totale dei voti validi nazionali

100.000

Soglia di sbarramento delle liste coalizzate

1%

1.000

Lista A della coalizione (% di voti validi nazionali e voti avuti)     

80%

80.000

Lista B della coalizione (% di voti validi nazionali e voti avuti)

10%

10.000

Lista C della coalizione (% di voti validi nazionali e voti avuti)     

0,5%

500

Voti totali coalizione

 

90.500

Cifra elettorale nazionale coalizione 1 (liste A e B)

 

90.000

 

La cifra elettorale nazionale di lista è data dai voti validi riportati da ogni lista, purché superiori al 3% dei voti validi totali.

Così, per esempio, se il totale dei voti validi nazionali è 100.000, la lista “Largo ai giovani” ottiene 4.500 voti, cioè il 4,5% del totale, la lista “Angolo relax” prende 3.500 voti, ossia il 3,5% del totale, le cifra elettorali delle prime due liste sono appunto, rispettivamente, 4.500 e 3.500, mentre la terza lista non concorrerà alla ripartizione dei seggi, dato che non supera la soglia di sbarramento del 3%, come meglio risulta dallo specchietto che segue:

 

Esempio di cifra elettorale nazionale delle liste

“Largo ai giovani”, “Angolo relax” e “Lavoro domani”

Totale dei voti validi nazionali

100.000

Soglia di sbarramento delle liste singole

3%

3.000

Lista “Largo ai giovani”

4,5%

4.500

Lista “Angolo relax”

3,5%

3.500

Lista “Lavoro domani”

2%

2.000

Voti totali delle liste

 

10.000

Cifra elettorale nazionale di lista

 

8.000

 

La cifra elettorale nazionale è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di coalizione e delle cifre elettorali nazionali di lista, come da prospetto seguente:

 

Cifra elettorale nazionale di coalizione      

90.000

Cifra elettorale nazionale di lista

8.000

Cifra elettorale nazionale

98.000

 

Il quoziente elettorale nazionale si ottiene dividendo la cifra elettorale nazionale per il numero dei seggi da assegnare, come da prospetto che segue:

 

Cifra elettorale nazionale

98.000

Numero dei seggi da assegnare

100

Quoziente elettorale nazionale

     980

 

Il numero dei seggi spettanti a ciascuna coalizione o lista non collegata si ottiene dividendo la cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse per il quoziente elettorale nazionale, come da specchietto seguente:

           

Esempio: numero seggi spettanti a ciascuna coalizione o lista non collegata

Denominazione coalizione o lista

Cifra elettorale nazionale

Quoziente elettorale nazionale

Seggi spettanti

Coalizione “Benessere sostenibile”

90.000

980

92

Lista “Largo ai giovani”

4.500

980

5

Lista “Angolo relax”

3.500

   980

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Il Presidente della Repubblica

Definizione

Il Presidente della Repubblica, organo costituzionale, è il Capo dello Stato e, come tale, rappresenta l'unità nazionale, cioè tutti gli italiani.

Elezione

Può essere eletto Presidente della Repubblica chi è cittadino italiano ed ha compiuto 50 anni.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune e da 58 delegati regionali (uno per la Valle d'Aosta e 3 per ogni altra regione).

L'elezione richiede la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni e la maggioranza assoluta, cioè della metà più uno dei medesimi aventi diritto, in quelle successive.

Il Presidente dura in carica 7 anni ed è rieleggibile.

Funzioni

Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione: egli, quindi, vigila sulla sua osservanza da parte degli altri organi costituzionali e può influenzare l'esercizio dei loro poteri.

Tenendo conto del potere dello Stato su cui prevalentemente incidono, le principali funzioni del Presidente della Repubblica possono essere così raggruppate:

- nel campo legislativo:

  • la nomina di 5 senatori a vita, o, meglio, di un numero di senatori a vita che, sommato ai senatori a vita di nomina presidenziale eventualmente presenti, non superi complessivamente il numero di cinque (così, per esempio, se i senatori a vita di nomina presidenziale sono, al momento dell’elezione di un nuovo Presidente, 4, quest’ultimo ne può nominare uno soltanto);
  • l'autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge;
  • la promulgazione delle leggi con relativo veto sospensivo, con la precisazione che la promulgazione è la firma della legge approvata dalle Camere, mentre il veto sospensivo è la facoltà del Presidente della Repubblica di rinviare al Parlamento le leggi approvate, qualora ritenga che contrastino con la Costituzione, fermo restando che, ove le Camere le riapprovino, egli le dovrà comunque promulgare;
  • lo scioglimento delle Camere, tranne che nel c.d. semestre bianco, ossia negli ultimi sei mesi del suo mandato;

- nel campo esecutivo:

 

  • la nomina del Presidente del Consiglio, dei ministri e dei più importanti organi dello Stato come i sottosegretari (ossia coloro che collaborano con i ministri e che, spesso, sono delegati da questi ultimi in importanti settori della loro attività);

nel campo giudiziario:

  • la presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, ossia dell'organo che decide in merito alla carriera ed alla disciplina dei magistrati;
  • la concessione della grazia, cioè dell'atto con cui il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA cancella, in tutto o in parte, la pena alla quale una persona è stata condannata.

Nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa temporaneamente esercitare le sue funzioni, è sostituito dal Presidente del Senato, mentre qualora non le possa più esercitare (dimissioni, malattia grave, morte), il Presidente della Camera, entro 15 giorni dall'impedimento, deve indire le elezioni del nuovo Presidente.

Responsabilità

Ogni atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato dal ministro competente nella materia relativa all'atto stesso. La responsabilità dell'atto è del ministro. Il Presidente della Repubblica, infatti, secondo l'art. 90 Cost., non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento ed attentato alla Costituzione. Tali reati, secondo una certa opinione, si verificano quando egli commette un reato previsto da altre norme e tale reato minacci il corretto funzionamento delle istituzioni o l'integrità dello Stato. Secondo un’altra opinione, invece, l’alto tradimento consisterebbe nella violazione del dovere di fedeltà alla Repubblica con conseguente possibile pregiudizio alla personalità internazionale dello Stato, mentre l’attentato alla Costituzione consisterebbe in un atto diretto a modificare con frode o violenza l’ordinamento costituzionale dello Stato.

Nel caso di attentato alla Costituzione ed alto tradimento, il Presidente della Repubblica viene accusato dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla Corte Costituzionale integrata da 16 cittadini.

Il Governo

Definizione e formazione.

Il Governo è un organo costituzionale formato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri.

È il Presidente della Repubblica che nomina sia il Presidente del Consiglio, sia, su proposta di quest'ultimo, i ministri.

Il Presidente della Repubblica è libero di scegliere chi vuole come Presidente del Consiglio, ma, di solito, nomina come Presidente del Consiglio il capo del partito che ha vinto le elezioni.

Questo perché la nomina del Governo deve essere approvata dalla maggioranza dei parlamentari, la quale è formata proprio dagli appartenenti al partito vittorioso.

Nel linguaggio giuridico, per dire che il Parlamento deve approvare la nomina del Governo fatta dal Presidente della Repubblica, si afferma che il Parlamento deve concedere la fiducia al Governo.

Qualora il Governo non ottenesse la fiducia da parte del Parlamento, esso dovrebbe dimettersi.

Funzioni

La principale funzione del Governo è quella esecutiva, ma esso esercita anche un'altra fondamentale funzione: quella normativa.

La funzione esecutiva consiste nell’esecuzione delle leggi.

Se, per esempio, il Parlamento emanasse una legge con la quale stabilisse un aumento del numero delle prigioni, il Governo avrebbe il compito di farle costruire.

La funzione normativa consiste nell’emanazione di norme giuridiche.

Gli atti con cui il Governo pone norme giuridiche sono gli atti aventi forza di legge ed i regolamenti.

Gli atti aventi forza di legge sono di due tipi: decreti legge e decreti legislativi.

I decreti legge sono emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza, come, per esempio, in caso di terremoto. Essi sono obbligatori dal giorno della loro pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

Il decreto legge deve essere convertito in legge (cioè, approvato) dalle Camere entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Se non viene convertito, esso perde efficacia sin dal giorno in cui è stato emanato.

Per esempio, se un decreto legge introducesse una tassa per entrare nelle città ed il Parlamento, entro 60 giorni, non la convertisse in legge, coloro che avessero pagato la tassa in quei 60 giorni, avrebbero diritto ad essere rimborsati.

I decreti legislativi sono emanati dal Governo in base a una delega del Parlamento.

L’opportunità della delega si presenta, normalmente, quando debbano emanarsi leggi complesse, come, per esempio, i codici, quale il codice della strada.

Qualora il decreto legislativo non rispetti la delega, la Corte Costituzionale lo può eliminare.

Così, per esempio, nel 2009, il Parlamento delegò il Governo ad introdurre, mediante decreto legislativo, la mediazione, ossia un procedimento con cui due litiganti possono risolvere una lite senza ricorrere al Giudice. Il Governo, nel 2010, emanò un decreto legislativo stabilendo che i litiganti, prima di cominciare la causa davanti al Giudice, dovevano obbligatoriamente sottoporsi al procedimento di mediazione. La Corte Costituzionale eliminò il decreto legislativo nella parte in cui stabiliva che la mediazione era obbligatoria, dato che nella delega non era prevista l'obbligatorietà. 

I regolamenti sono atti la cui funzione consiste, di regola, nel completare la disciplina di una materia regolata dalla legge.

Essi non possono essere in contrasto con le leggi. Così, per esempio, poiché la legge n. 127/97 stabilisce che la partecipazione ai concorsi pubblici non è soggetta, di solito, a limiti di età, un regolamento che disciplina la partecipazione al concorso non può stabilire che i partecipanti non devono aver superato una determinata età.

 

La Magistratura

Funzioni e prerogative dei magistrati

La Magistratura è formata da persone, dette magistrati, che si possono suddividere in due categorie: i giudici ed i pubblici ministeri.

I primi esercitano la funzione giurisdizionale, la quale consiste nel risolvere le liti e nel punire i reati, accertando, attraverso i processi (o cause), quali siano le norme giuridiche da applicare nei casi concreti, ossia in quelli che vengono sottoposti all'esame dei giudici stessi.

I secondi hanno come principale funzione quella di esercitare l'azione penale, cioè di accusare, davanti a un giudice, le persone che, secondo loro, hanno commesso un reato.

I giudici devono essere imparziali, nel senso che non devono favorire una delle parti in causa.

Per evitare che i magistrati (sia giudici che pubblici ministeri) possano subire pressioni da parte dei politici, soprattutto di quelli che governano, la Costituzione stabilisce che essi sono soggetti soltanto alla legge (art. 101 Cost.), indipendenti da ogni altro potere dello Stato (art. 104 Cost.) e inamovibili (art. 107 Cost.), ossia, di regola, non trasferibili.

Solo con il loro consenso oppure con decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, possono, infatti, essere dispensati o sospesi dal servizio o destinati ad altre sedi o funzioni (art. 107 Cost.).

La riforma costituzionale sulla cosiddetta “separazione delle carriere”

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30/10/2025 è stata pubblicata la legge costituzionale relativa alla cosiddetta “separazione delle carriere”.

Entro tre mesi dall’approvazione di una legge costituzionale, la legge n. 352 del 1970 prevede che un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali possono chiedere un referendum (cioè una votazione da parte dei cittadini), depositando la relativa richiesta in Corte di Cassazione, la quale, entro 30 giorni, deve decidere se la richiesta è illegittima oppure legittima.

Nel primo caso, i presentatori della richiesta di referendum possono, entro 5 giorni dalla comunicazione dell’illegittimità, dichiarare che saneranno le irregolarità ed eliminarle entro i successivi 20 giorni, informandone la Cassazione, la quale, entro 48 ore, dovrà nuovamente decidere sulla legittimità della richiesta.

Qualora la richiesta venga ritenuta illegittima, la legge costituzionale sarà promulgata, ripubblicata ed entrerà in vigore.

Ove, invece, la richiesta sia ritenuta legittima, il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica (sigla: D.P.R.), su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.

La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.

L’art. 16 della Legge n. 352/70 stabilisce che “Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge di revisione dell'articolo... (o degli articoli...) della Costituzione, concernente... (o concernenti...), approvato dal Parlamento e pubblicato - nella Gazzetta Ufficiale numero... del...?"; ovvero: "Approvate il testo della legge costituzionale. concernente... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero... del...?".

* * *

Nel caso del referendum sulla separazione delle carriere, poiché esso è stato richiesto da diversi soggetti, la Cassazione si è pronunciata due volte: la prima volta ha ritenuto la richiesta legittima e, sulla base di essa, è stato emanato il D.P.R. 13/01/2026; anche la seconda volta ha ritenuto legittima la richiesta, ma, dato che quest’ultima conteneva un quesito diverso dalla prima, ha disposto la modificazione del quesito, per cui è stato è stato emesso, il 7/2/2026,  un nuovo  D.P.R. 7/2/2026.

Si riproduce, di seguito, il dispositivo dei due decreti citati:

D.P.R. 13/01/2026

D.P.R. 7/2/2026

È indetto il referendum popolare confermativo sul seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?». 

I relativi comizi sono convocati per i giorni di domenica 22 marzo e lunedi' 23 marzo 2026.

Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025. (26A00663)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[…]

Emana il seguente decreto:

il referendum popolare confermativo già indetto con il decreto del 13 gennaio 2026 si terrà sul seguente quesito, come riformulato dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte suprema di cassazione in data 6 febbraio 2026: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?».

 Come si può vedere, la differenza tra i due decreti consiste nel fatto che nel secondo decreto sono specificati gli articoli della Costituzione che saranno modificati; ciò al fine di rendere più trasparenti le modifiche introdotte.

 

Il C.S.M. e, nel testo costituzionale riformato, anche l’Alta Corte Disciplinare

C.S.M. attuale

C.S.M. nel testo riformato

Il Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo che decide in merito:

alla carriera (come, per esempio, i trasferimenti e le promozioni);

alla disciplina (come, per esempio, la destituzione, cioè, il licenziamento), di tutti i magistrati, sia giudicanti che requirenti.

La Costituzione riformata prevede due CSM: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, ciascuno dei quali decide in merito alla carriera (come, per esempio, i trasferimenti e le promozioni), rispettivamente, dei Giudici e dei Pubblici Ministeri.

Quindi, i due CSM, nel testo riformato, a differenza del CSM attuale, sono competenti solo sulla carriera e non sulla disciplina dei magistrati.

Il CSM è, quindi, l'organo di autogoverno dei magistrati, necessario, in quanto, come su detto, essi non sono sottoposti agli altri poteri dello Stato.

Il CSM è, quindi, un organo di autogoverno, necessario, in quanto, come su detto, i magistrati giudicanti o requirenti non sono sottoposti agli altri poteri dello Stato.

Il CSM è composto da:

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è composto da:

-          tre membri di diritto, cioè appartenenti al CSM per le loro funzioni e non per essere stati eletti, che sono il Presidente della Repubblica, il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione;

-          due membri di diritto, cioè appartenenti al CSM per le loro funzioni e non per essere stati eletti, che sono il Presidente della Repubblica e il Primo Presidente della Corte di Cassazione;

-          20 magistrati (chiamati “togati”), di cui 2 che esercitano funzioni di legittimità (cioè, due Giudici della Cassazione), 13 che esercitano funzioni giudicanti di merito (cioè Giudici dei Tribunali, delle Corti di assise e delle Corti di appello) e 5 che esercitano funzioni requirenti di merito (cioè Pubblici ministeri) sono eletti dai magistrati;

-          due terzi del numero di consiglieri che sarà stabilito dalla legge sono giudici e sono estratti a sorte tra i giudici;

-          10 membri (chiamati “laici”) scelti dal Parlamento tra professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione.

-          il restante terzo è estratto a sorte da un elenco di soggetti eletti dal Parlamento tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio.

 

Il Consiglio superiore della magistratura requirente si differenzia da quello della magistratura giudicante, in quanto:

uno dei membri di diritto è, al posto del Primo Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione;

i due terzi del numero di consiglieri che sarà stabilito dalla legge sono appartenenti alla magistratura requirente (cioè Pubblici ministeri).

Il Vicepresidente del CSM viene eletto da tutti i consiglieri, cioè sia dai magistrati che dagli avvocati e dai professori universitari, ma viene scelto solo tra gli avvocati e i professori universitari.

Egli sostituisce il Presidente della Repubblica in caso di assenza o impedimento, esercita le funzioni che questi gli delega nonché quelle previste dalla legge e/o dal regolamento interno (quali, ad esempio, la predisposizione dell’ordine del giorno e la presidenza del Comitato di presidenza).

Il Vicepresidente del CSM viene eletto da tutti i consiglieri e scelto fra i membri laici.

 

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

 

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.


Alta Corte disciplinare

Nel testo costituzionale attuale, la disciplina dei magistrati rientra nella competenza del CSM.

Nel testo costituzionale riformato, invece, essa è attribuita all'Alta Corte disciplinare.

Essa è composta da quindici giudici, di cui:

3 nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;

3 estratti a sorte da un elenco di soggetti, in possesso dei medesimi requisiti, eletti dal Parlamento;

6 magistrati giudicanti e 3 requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni e non possono essere rinominati.

Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

Si chiarisce che “prima istanza” significa esser giudicati, per un certo fatto, per la prima volta, mentre “impugnazione” significa contestazione, cioè non esser d’accordo col giudizio dell’Alta Corte.

 Si riportano, di seguito, gli articoli della Costituzione nel testo vigente e nel testo riformato: 

Si riportano, di seguito, gli articoli della Costituzione nel testo vigente e nel testo riformato:

 

Testo costituzionale vigente

Testo costituzionale riformato

Articolo 87, decimo comma

Il Presidente della Repubblica […] 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Il Presidente della Repubblica […] 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

Articolo 102, primo comma

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

Articolo 104 della Costituzione

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

 

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

 

 

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

 

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

 

 

 

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione e per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

 I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Articolo 105 della Costituzione

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.

L'Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni.

L'incarico non può essere rinnovato.

L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.

Articolo 106, terzo comma

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Articolo 107, primo comma

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre ((sedi o funzioni)) se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio [1]né destinati ad altre ((sedi o funzioni)) se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Articolo 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

 



[1] Competerebbe, quindi, ancora al CSM, giudicante o requirente, il potere di dispensare o sospendere dal servizio i Magistrati.

Ne deriva che, secondo il tenore letterale della riforma, l’Alta Corte Disciplinare potrebbe comminare solo le sanzioni dell'ammonimento, della censura, della perdita dell'anzianità e dell’incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, escluse, quindi, le più rilevanti sanzioni della sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni nonché della rimozione, ossia le ultime due sanzioni di cui all’art. 5 del Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonchè modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150), il quale, infatti, prevede, al comma 1:

“Il magistrato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) l'ammonimento;

b) la censura;

c) la perdita dell'anzianità;

d) l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

f) la rimozione. 

Tipi di processo

La funzione giurisdizionale si suddivide in ordinaria e speciale.

La giurisdizione ordinaria riguarda tutte le materie non espressamente riservate dalla legge ai giudici cosiddetti “speciali”.

La giurisdizione speciale si occupa solo delle materie che la legge demanda espressamente ai giudici “speciali”, tra i quali rientrano i Tribunali amministrativi regionali (T.A.R.), i quali sono competenti a decidere, per esempio, in merito ai ricorsi degli studenti contro le bocciature da parte delle scuole.

Giurisdizione ordinaria civile

La giurisdizione ordinaria si ripartisce in civile e penale.

La giurisdizione civile ha per oggetto i diritti nascenti sia dagli atti compiuti da privati (come il diritto al mantenimento nascente dal matrimonio) che dagli atti compiuti dalla Pubblica Amministrazione, a condizione che quest'ultima agisca come privato e non quale soggetto dotato di sovranità. Così, per esempio, rientra nella giurisdizione civile il diritto allo stipendio nascente dall'assunzione di un professore da parte della scuola pubblica, mentre non vi rientra la possibilità, per un cittadino, di richiedere l'eliminazione dell'atto con cui il Comune si sia appropriata del suo terreno per costruirci una strada (cosiddetta espropriazione).

Le parti del processo civile sono l'attore (o ricorrente), che è colui che inizia il processo, e il convenuto (o resistente), che è il soggetto nei cui confronti il processo viene iniziato.

 

La giurisdizione ordinaria penale

La giurisdizione penale ha per oggetto la decisione sull’accusa mossa dal pubblico ministero ad un dato soggetto, nel senso che il giudice penale deve decidere se una persona ha commesso o meno un reato, come, per esempio, un omicidio.

Le principali parti del processo penale sono il pubblico ministero e l'imputato.

 

Giudici monocratici e collegiali

A seconda della loro importanza, i casi possono essere decisi da un giudice singolo (cosiddetto Giudice monocratico) o da un insieme di giudici (cosiddetto Giudice collegiale).

Sia nel campo civile che penale, giudici singoli sono il Giudice di pace e il Tribunale in composizione monocratica, mentre giudici collegiali sono il Tribunale ordinario, il Tribunale per i minorenni, la Corte di Appello e la Corte di Cassazione.

Solo nel campo penale, giudici collegiali sono, inoltre, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.

Gli organi giudiziari delle maggiori città sono di regola suddivisi in sezioni. Ciascuna sezione può essere monocratica o collegiale.

 

I gradi di giurisdizione in generale

I giudici suindicati sono, di norma, ordinati per gradi: il giudice davanti al quale inizia la causa è detto giudice di primo grado; il giudice al quale si rivolge chi ha perso la causa e desidera che sia cambiata la decisione (detta sentenza) si dice giudice di secondo grado o giudice di appello.

Sia nel campo civile che penale, giudici di primo grado sono, nella maggior parte dei casi, il Giudice di pace, il Tribunale ordinario ed il Tribunale per i minorenni, mentre di secondo grado sono il Tribunale (rispetto alle sentenze del Giudice di Pace), la Corte di Appello (rispetto alle sentenze del Tribunale) e la Sezione per i minorenni della Corte di Appello (rispetto alle sentenze del Tribunale per i Minorenni).

Solo nel campo penale, giudice di primo grado è, inoltre, la Corte di Assise, mentre di secondo grado, rispetto alle sentenze di quest'ultima, è la Corte di Assise d'Appello.

Dal fatto che esistono più giudici si capisce che ciascuno di essi è competente a decidere (cioè può decidere) solo determinati casi.

La competenza dei giudici civili si determina in base ad un triplice criterio: territorio, materia, valore.

In base al criterio del territorio, ciascuno dei giudici è competente a decidere i casi che si verificano su una determinata parte del territorio italiano.

Così, per esempio, le cause di separazione tra i coniugi residenti a Roma devono essere decise da un giudice di Roma

In virtù del criterio della materia, ogni giudice è competente a decidere i casi di un certo tipo, indipendentemente dal loro valore.

Così, per esempio, le cause di separazione tra i coniugi devono essere decise dal Tribunale ordinario.

In forza del criterio del valore, i giudici si ripartiscono i casi a seconda del loro valore in denaro.

Così, per esempio, le cause le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro sono decise dal Giudice di Pace.

La competenza dei giudici penali si determina in base ad un duplice criterio: territorio e materia.

In base al criterio del territorio, è competente il giudice del luogo in cui è stato commesso il reato.

In virtù del criterio della materia, per esempio, la Corte di Assise è competente per il reato di omicidio.

Contro le sentenze emanate dai giudici di secondo grado è possibile ricorrere alla Corte di Cassazione.

 

I gradi di giurisdizione: la Corte di Cassazione

La Cassazione, unica per tutta l'Italia e con sede a Roma, ha una funzione NOMOFILATTICA, nel senso che assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge su tutto il territorio italiano.

A tal fine, la Corte di Cassazione ha il potere di cassare, ossia di cancellare, le sentenze che non abbiano applicato esattamente la legge.

Tutti i giudici suindicati, eccetto la Corte di Cassazione, sono detti giudici di merito, in quanto giudici sia del “fatto” che del “diritto”:

- del “fatto”, in quanto devono decidere, spiegandone le ragioni, se è vero o falso quanto affermato dalle parti del processo (per esempio, se è vero o falso che Tizio ha sottratto una cosa a Caio);

- del “diritto”, in quanto, dopo aver accertato il fatto, devono decidere quale norma giuridica applicare al caso (per esempio, se Tizio è responsabile di furto o di rapina, cioè di furto con violenza).

La Corte di Cassazione è detta giudice di legittimità, in quanto giudice del solo “diritto”, nel senso che essa non accerta se è vero o falso il fatto, ma solo se gli altri giudici hanno applicato la giusta norma e motivato logicamente la loro decisione.

La cassazione della sentenza può avvenire con o senza rinvio: se la Corte ritiene possibile correggere l'errore del Giudice con un ulteriore processo, cassa la sentenza con rinvio ad un altro Giudice; se, invece, ritiene che l'errore non possa essere corretto neppure con un altro processo, allora cassa la sentenza senza rinvio.

Esempio di cassazione con rinvio.

In data 12-7-92 R. P., denunciava alla Questura di Potenza che il giorno precedente era stata violentata da C. C. La Corte di Appello di Potenza condannava l'imputato, ma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1636 del 6.11.1998, cassava la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in quanto la motivazione della Corte di Potenza sarebbe stata carente (cioè incompleta) ed illogica.

La sentenza della Cassazione suscitò, all'epoca, parecchio scalpore, in quanto una delle ragioni del rinvio era data dal fatto che la Corte di Appello aveva condannato l'imputato senza spiegare come fosse stata possibile la violenza, dato che la ragazza indossava i jeans (le parole della Corte furono esattamente: “Deve poi rilevarsi che è un dato di comune esperienza che è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans di una persona senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi di una operazione che è già assai difficoltosa per chi li indossa”).

Esempio di cassazione senza rinvio.

Con la sentenza del 9.6.11, il Tribunale di Salerno condannava un imputato per il reato previsto dall'art. 650 del codice penale, in quanto faceva il parcheggiatore abusivo, nonostante il divieto stabilito dal Questore di Salerno.

Con la sentenza del 19.3.13, la Corte di Cassazione cassava senza rinvio la sentenza del Tribunale, in quanto l'attività di parcheggiatore abusivo non è prevista dalla legge come reato, anche se comunque è un'attività illecita, essendo vietata dal codice della strada.

E' chiaro, che in tal caso, la Cassazione non poteva rinviare la causa ad alcun giudice, perché il processo non si sarebbe mai dovuto fare.

La Corte Costituzionale

Definizione

La Corte Costituzionale è un organo costituzionale.

Formazione

Essa è composta da 15 giudici: 5 nominati dal Parlamento, 5 dal Presidente della Repubblica e 5 da altri giudici.

I membri della Corte devono essere scelti tra professori universitari in materie giuridiche, avvocati con almeno 20 anni di professione ed alti magistrati (sono tali i giudici che decidono in via definitiva sulle contestazioni contro le sentenze pronunciate da magistrati di rango inferiore)

Essi durano in carica nove anni e godono delle stesse garanzie dei parlamentari, ossia dell'insindacabilità e dell'immunità.

Funzionamento

La Corte può decidere solo se sono presenti almeno 11 Giudici.

Le sue decisioni sono prese a maggioranza semplice (50% dei presenti più un voto).

 

Funzioni

La Corte Costituzionale giudica:

1) sulla legittimità costituzionale delle leggi;

2) sui conflitti di attribuzione;

3) sull'ammissibilità dei referendum abrogativi;

4) il Presidente della Repubblica, nel caso in cui sia accusato di alto tradimento o attentato alla Costituzione.

La prima funzione consiste nel verificare se le leggi ordinarie rispettino la Costituzione.

Essa si esercita mediante due procedimenti: incidentale e principale.

Il procedimento incidentale incide su un processo in corso.

In particolare, qualora un Giudice, durante un processo, ritenga che, per decidere, deve applicare una legge presumibilmente incostituzionale, sospende il processo e chiede alla Corte Costituzionale di decidere se la legge sia contraria o meno alla Costituzione.

Attenzione: se il giudice ritiene che una legge sia contraria alla Costituzione, ma pensa che tale legge non debba essere applicata al caso sottopostogli, allora egli deve decidere la causa senza rivolgersi alla Corte.

In altre parole, il Giudice, prima di sottoporre la questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale, deve valutare sia la rilevanza che la non manifesta infondatezza della questione stessa: rilevanza vuol dire che la norma presumibilmente incostituzionale rileva, cioè deve essere applicata, nel caso sottoposto al Giudice;

Per comprendere meglio il significato della rilevanza, facciamo alcuni esempi:

-        esempio di questione rilevante e non manifestamente infondata: se una legge stabilisse che gli ospedali possono assumere come medici solo i laureati in medicina di sesso maschile ed una laureata in medicina si rivolgesse al Giudice per contestare il rifiuto di un ospedale di assumerla come medico, la legge dovrebbe essere applicata al caso da decidere, per cui la questione è rilevante; essa, inoltre, non è manifestamente infondata, in quanto appare evidente che tale legge contrasterebbe con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione;

-        esempio di questione non rilevante, anche se non manifestamente infondata: se una legge stabilisse che gli ospedali possono assumere come medici solo i laureati in medicina di sesso maschile e una diplomata si rivolgesse al Giudice per contestare il rifiuto di un ospedale di assumerla come medico, la legge NON dovrebbe essere applicata al caso da decidere – in quanto la persona non è laureata – per cui la questione non è rilevante, onde il giudice, se pure ritenesse la questione non manifestamente infondata, cioè sospettasse di incostituzionalità la legge, non dovrebbe chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla costituzionalità o meno di quella legge, ma dovrebbe decidere senz'altro la causa;

-        esempio di questione rilevante e manifestamente infondata: se una persona chiedesse al Giudice di ordinare all’Amministrazione finanziaria la restituzione dell’IVA da lui pagata sull’auto, in quanto il tributo in questione non è progressivo in violazione dell’art. 53 della Costituzione, che sancisce la progressività del sistema tributario, la questione sarebbe rilevante, in quanto la persona in questione avrebbe dimostrato di aver pagato l’IVA, ma sarebbe manifestamente infondata, in quanto l’art. 53 impone che il sistema tributario nel suo complesso debba essere informato a criteri di progressività, ma non che ogni imposta debba essere progressiva.

Il giudizio in via principale si ha quando lo Stato chiede che sia dichiarata incostituzionale una legge regionale che invade la competenza statale e, viceversa, quanto una Regione chiede che sia dichiarata incostituzionale una legge statale che invade la competenza esclusiva, in determinate materie, della Regione stessa.

La seconda funzione consiste nello stabilire quale organo di vertice abbia una determinata attribuzione (cioè, un determinato potere). Se, per esempio, una Camera intende sfiduciare un Ministro, ma quest'ultimo nega che essa ne abbia il potere, allora sarà la Corte Costituzionale a decidere se spetta o meno alla Camera il potere medesimo. Nel 1995, per esempio, la Corte Costituzionale ammise la mozione di sfiducia da parte del Senato nei confronti del ministro Mancuso, che aveva contestato al Senato il potere di approvare la mozione medesima.

La terza funzione consiste nello stabilire se si possa fare un referendum abrogativo. Il referendum abrogativo è l'atto con il quale il popolo abroga una norma giuridica. Esso non è ammissibile nei casi previsti dall'art. 75 della Costituzione, tra cui, per esempio, il caso in cui il popolo voglia abrogare una norma in materia di tasse (se i cittadini potessero abolire le tasse, è facile immaginare che molti di essi lo farebbero, con la conseguenza che lo Stato non potrebbe più funzionare).

Il referendum abrogativo è un mezzo di democrazia diretta.

Esso deve essere chiesto da almeno 500.000 cittadini.

Affinché il referendum abroghi la legge occorre che votino almeno la metà più uno degli elettori (cioè dei cittadini aventi diritto al voto) e che, di coloro che votano, almeno la metà più uno chiedano l’abrogazione.

Esempio: supponiamo che gli elettori siano 40.000.000. Affinché il referendum sia valido, occorre che votino almeno 20.000.001 elettori (ossia la metà più uno di tutti gli elettori) e che, di costoro, almeno 10.000.001, (cioè più della metà) chiedano l’abrogazione.

Coloro che sono contrari all’abrogazione della legge di solito invitano i cittadini NON a votare contro l'abrogazione, ma A NON andare a votare, così da rendere invalido il referendum. Facciamo un esempio per capire meglio questo concetto.

Supponiamo che gli elettori siano 40.000.000, di cui 19.000.000 vogliano l'eliminazione di una legge, 3.000.000 vogliano che la legge non sia eliminata e 18.000.000 siano indifferenti e, quindi, non vogliano andare a votare.

Se gli elettori a favore e quelli a sfavore dell'eliminazione della legge vanno a votare, i votanti saranno 22.000.000 (19.000.000 di elettori favorevoli all'abrogazione più 3.000.000 di contrari) e, quindi, il referendum sarà valido, perché hanno votato più di 20.000.000 di elettori, e la legge sarà abrogata, perché ha votato a favore dell'abrogazione la maggioranza (19.000.000 contro 3.000.000).

Se, invece, gli elettori contrari all'eliminazione della legge non andranno a votare, i votanti saranno solo 19.000.000 e, quindi, il referendum non sarà valido, in quanto hanno votato meno di 20.000.001 elettori, e, di conseguenza, la legge non sarà abrogata.

E' come se avesse vinto la minoranza (3.000.000 contro 19.000.000).

Si ricorda che chi vuole l'abrogazione deve votare “SI”, mentre chi è contrario ad essa deve votare “NO”.

Da non confondere col referendum abrogativo, di cui sopra, è il referendum costituzionale (o confermativo), previsto dall'art. 138 della Costituzione per il caso in cui il Parlamento modifichi la Costituzione con una legge approvata a maggioranza assoluta (cioè con la metà più uno dei parlamentari). In tal caso, se, entro tre mesi dall'approvazione, ALMENO 500.000 cittadini o cinque Consigli Regionali lo chiedono, si farà il referendum di conferma della legge costituzionale approvata. A differenza del referendum abrogativo, quello confermativo è valido anche se i votanti sono meno della maggioranza del corpo elettorale.

Il referendum non si potrà fare se la legge costituzionale sia stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei parlamentari (cosiddetta maggioranza qualificata).

La quarta funzione è esercitata dalla Corte unitamente a 16 cittadini scelti dal Parlamento in seduta comune.

 

Le fonti del diritto

Definizione di fonte del diritto

La fonte del diritto è ciò da cui nasce il diritto o ciò che ci fa conoscere diritto.

Classificazione delle fonti del diritto

Le fonti del diritto si distinguono in fonti di produzione e fonti di cognizione (cognizione vuol dire conoscenza).

La fonte di produzione è un atto internazionale, statale o regionale che contiene delle regole, come, per esempio, la Costituzione, la quale contiene, per esempio, la regola dell’uguaglianza.

La fonte di cognizione, invece, è un documento che fa conoscere la fonte di produzione, come la Gazzetta Ufficiale. Così, per esempio, la Costituzione italiana è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27/12/1947.

Organizzazione gerarchica delle fonti del diritto

Le fonti sono organizzate gerarchicamente, nel senso che ci sono fonti più importanti e fonti meno importanti, con la conseguenza che la fonte meno importante non può essere in contrasto con quella più importante.

La fonte più importante è la Costituzione; le altre fonti, come, per esempio, la legge, non possono, quindi, essere in contrasto con la Costituzione stessa.

Elenco delle fonti del diritto

Le fonti del diritto italiano sono, in ordine gerarchico, le seguenti:

1) la Costituzione e, sullo stesso piano, le leggi costituzionali;

2) i regolamenti comunitari;

3) le leggi ordinarie e, allo stesso livello, i decreti legislativi ed i decreti legge, nonché, nell’ambito della loro competenza, le leggi regionali;

4) i regolamenti governativi;

5) le consuetudini.

La Costituzione è composta da 139 articoli ed è entrata in vigore (nel senso che è diventata obbligatoria), l’1.1.1948. Essa è la fonte più importante.

Un esempio di norma costituzionale è quella che prevede che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.

Le leggi costituzionali sono quelle che cambiano la Costituzione, come, per esempio, la legge che nel 2007 ha eliminato la pena di morte, che era prevista nell’articolo 27 della Costituzione.

Esse devono essere approvate due volte dal Parlamento, che è composto dai rappresentanti dei cittadini.

I regolamenti comunitari sono quelli approvati dall’Unione Europea.

Le leggi ordinarie sono approvate dal Parlamento con un procedimento più semplice rispetto a quello seguito per le leggi costituzionali: per esempio, esse non devono essere approvate due volte, ma una volta sola.

I decreti legislativi sono emanati, su incarico del Parlamento, dal Governo, che è composto dai ministri, nominati dal Presidente della Repubblica.

I decreti legge sono emanati dal Governo e, successivamente, devono essere approvati dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perdono effetto.

I regolamenti sono emanati dal Governo per attuare le leggi.

Le consuetudini sono comportamenti che i membri di una collettività tengono con la convinzione di obbedire ad una norma giuridica. Per esempio, una regola di consuetudine vigente in Roma è quella per cui nei contratti di locazione di immobili ad uso di abitazione viene versato al locatore un deposito cauzionale non inferiore a due mensilità.


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