CLASSE QUINTA – 1° QUADRIMESTRE - DIRITTO - VERSIONE ORDINARIA -
Indice
Funzioni extralegislative del Parlamento
Il sistema elettorale in generale
Il sistema elettorale italiano (cosiddetto
Rosatellum)
Il
Presidente della Repubblica
Funzioni e prerogative dei magistrati
La riforma costituzionale sulla cosiddetta “separazione
delle carriere”
Il C.S.M. e, nel testo costituzionale riformato, anche
l’Alta Corte Disciplinare
Giurisdizione ordinaria civile
La giurisdizione ordinaria penale
Giudici monocratici e collegiali
I gradi di giurisdizione in generale
I gradi di giurisdizione: la Corte di Cassazione
L'ORDINAMENTO
COSTITUZIONALE
Il Parlamento
Definizione
Il Parlamento è un organo
costituzionale, rappresentativo e legislativo: costituzionale, in quanto
previsto e disciplinato dalla Costituzione; rappresentativo, in quanto eletto
dal popolo, di cui è rappresentante; legislativo, in quanto emana le leggi.
Formazione
Il Parlamento italiano è
composto di due Camere aventi identici poteri (cosiddetto bicameralismo
perfetto): la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica.
Le due Camere si
differenziano principalmente per il numero dei componenti e per l'elettorato.
Per quanto riguarda il numero
dei componenti, i deputati sono 400, mentre i senatori sono 200 eletti dal
popolo oltre ad un numero variabile di senatori a vita.
Questi ultimi sono gli ex
Presidenti della Repubblica nonché, nel numero massimo di cinque, i cittadini
scelti per altissimi meriti dai Presidenti della Repubblica.
Attualmente sono cinque, tutti
scelti per meriti (Elena Cattaneo, microbiologa; Mario Monti, economista; Renzo
Piano, architetto; Carlo Rubbia, fisico; Liliana Segre, per meriti nel campo
sociale).
Per quel che riguarda
l’elettorato delle Camere, occorre premettere che esso è costituito sia da
coloro che possono votare (cosiddetto elettorato attivo), sia da coloro che
possono essere votati (cosiddetto elettorato passivo).
L’elettorato attivo è formato
sia alla Camera che, per effetto della legge cost. 18 ottobre 2021, n. 1
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20/10/2021), al Senato, dai cittadini
italiani che hanno compiuto 18 anni.
L’elettorato passivo, invece,
è costituito, alla Camera, dai cittadini italiani che hanno compiuto 25 anni, e
al Senato, dai cittadini italiani che ne hanno compiuti 40.
Le Camere sono elette per 5
anni.
Il parlamentare, detto anche
onorevole, non rappresenta solo coloro che lo hanno eletto, ma l’intera
Nazione, con la conseguenza che non è obbligato a mantenere le promesse fatte
ai suoi elettori (cosiddetto divieto di mandato imperativo).
Egli, inoltre, non è
responsabile per quello che dice e per come vota nell’esercizio delle sue
funzioni (cosiddetta insindacabilità), né può essere arrestato (cosiddetta
immunità) senza l’autorizzazione della Camera alla quale appartiene, salvo che
sia colto in flagranza, cioè nell’atto di commettere un reato oppure in esecuzione
di una sentenza di condanna definitiva, cioè di una sentenza che non può essere
più contestata.
L’art. 69 della Costituzione
dice che “I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge”.
L’indennità
parlamentare è diversa dallo stipendio di un impiegato.
Mentre, infatti, lo stipendio è il corrispettivo per il lavoro svolto dall’impiegato, l’indennità compensa il parlamentare per il tempo destinato alla funzione, così garantendogli la possibilità di svolgere liberamente il suo incarico, senza essere condizionato dalla necessità di svolgere un altro lavoro per vivere.
Da quanto riportato sui siti del Senato (https://www.senato.it/istituzione/legge-sul-trattamento-economico-dei-parlamentari), al 6/11/2025, e della Camera (https://conoscere.camera.it/la-camera-dei-deputati/i-deputati/il-trattamento-economico), al 7/11/2025, risulta che senatori e deputati percepiscono somme diverse; considerato, però, che le differenze non sono molto rilevanti, si può dire, sia pure con una certa approssimazione, che tutti i parlamentari hanno diritto a: un’indennità; un rimborso spese; viaggiare gratis; un assegno di fine mandato; ad andare in pensioni a condizioni più favorevoli rispetto alla generalità dei cittadini.
In particolare, senatori e
deputati hanno diritto a:
1) un’indennità di circa 10.000 euro lordi al mese, che si riducono a 5.000 euro circa al netto dei tributi;
2) un rimborso spese di circa
9.000 euro, di cui solo 2.000 circa da dimostrare, oltre a un parziale rimborso
delle spese sanitarie;
3) viaggiare gratis, in
Italia;
4) incassare, a fine mandato,
un assegno pari all'80 per cento dell'indennità mensile moltiplicata per il
numero degli anni di mandato. Così, per esempio, chi ha svolto il suo incarico
per 10 anni, avrà diritto a circa 80.000 lordi, calcolati moltiplicando 8.000
euro (pari all’80% dell’indennità mensile lorda) per 10. Si precisa che l’assegno
di fine mandato è soggetto, come il trattamento di fine rapporto dei
dipendenti, a tassazione separata, con un’aliquota inferiore a quella ordinaria,
dato che se si applicasse quest’ultima, l’assegno finale, ben più alto di
quello mensile, si ridurrebbe di molto;
5) andare in pensione a 65 anni con soli 5 anni di mandato. Se, poi, si fanno più di 5 anni, per ogni anno in più si riduce di un anno l’età per andare in pensione, fermo restando che non ci si potrà pensionare prima dei 60 anni.
Funzionamento
Le Camere possono svolgere i
propri lavori in assemblea, nei gruppi o nelle commissioni.
L'assemblea è la riunione
alla quale possono partecipare tutti i deputati alla Camera e tutti i senatori
al Senato.
Il gruppo parlamentare è l’insieme
dei deputati o dei senatori appartenenti, di regola, allo stesso partito.
La Commissione è l’insieme
dei deputati o di senatori competenti in un determinato settore.
La composizione della
Commissione rispecchia quella dell’assemblea; così, per esempio, se in
assemblea il 10% dei deputati appartiene al gruppo Alfa, anche in Commissione
il 10% dei deputati sarà del gruppo Alfa.
Più concretamente, se alla Camera dei Deputati, il gruppo Alfa è costituito da 200 deputati, il numero dei componenti di tale gruppo che entrerà a far parte di una Commissione si determinerà, quindi, mediante la seguente proporzione:
Totale dei componenti
di una Camera (esempio: 400) STA a totale dei componenti della Commissione
(esempio: 20)
COME
totale dei componenti
di un gruppo (esempio: 200) STA a X
(X è il numero dei componenti
del gruppo che parteciperà alla Commissione).
In pratica: 400:20=200:X. X è
uguale a 20x200/400, ossia è uguale a 10.
Ciascuna Commissione è
competente in una determinata materia: per esempio, in materia scolastica è
competente la Commissione Cultura,
scienza e istruzione.
Le funzioni
parlamentari possono essere svolte sia dalle Camere separatamente, come la
funzione legislativa, sia dal Parlamento in seduta comune, come l’elezione del
Presidente della Repubblica.
Le decisioni delle CAMERE
possono essere prese, a seconda dei casi:
- a maggioranza semplice (50%
dei presenti alla seduta più un voto);
- a maggioranza
assoluta (50% dei componenti più un voto);
- a maggioranza
qualificata (più della maggioranza assoluta, come, per esempio, i 2/3 dei
componenti).
Funzione legislativa
La principale
attribuzione del Parlamento è la funzione legislativa, cioè l’emanazione di
leggi sia ordinarie che costituzionali.
La procedura per la
formazione delle leggi ordinarie si articola in quattro fasi: l’iniziativa;
l’esame e la votazione; la promulgazione e la pubblicazione.
Tale procedura, tuttavia, non è uguale per tutte le leggi
ordinarie, sebbene si articoli sempre nelle suddette fasi, come meglio
risulterà dalla tabella oltre riportata.
La procedura per la formazione delle leggi costituzionali,
ossia delle leggi che modificano la Costituzione, è detta aggravata ed è più
complessa rispetto a quella relativa alle leggi ordinarie.
La votazione deve essere effettuata due volte da parte di
ciascuna Camera ed inoltre tra la prima e la seconda votazione devono passare
almeno tre mesi.
Nella seconda votazione, le leggi debbono essere approvate
con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera oppure con
la maggioranza assoluta (cioè, la metà più uno) dei componenti, ma, in
quest’ultimo caso, le leggi possono essere sottoposte a referendum, per cui
sarà il popolo a decidere se approvare o non approvare le leggi stesse.
Di seguito, si riportano tre tipi di procedimenti di formazione delle leggi.
Leggi ordinarie non particolarmente importanti
Esse sono approvate,
di regola, secondo il procedimento ordinario con Commissione in sede
deliberante.
Tale procedimento si articola in quattro fasi: iniziativa; esame e votazione; promulgazione; pubblicazione.
Iniziativa
Essa consiste nella presentazione di una proposta di legge, per esempio da parte di un deputato alla Camera dei Deputati o da un senatore al Senato della Repubblica o dal Governo (in tal caso, la proposta di legge prende il nome di disegno di legge).
Esame e votazione
La proposta di legge
viene esaminata e votata dalla Commissione competente per materia della Camera
a cui è stata presentata (es.: una legge sulla scuola viene esaminata dalla
Commissione Istruzione).
Se la proposta non è
approvata, cioè non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
il procedimento si arresta.
Se la proposta è
approvata, allora viene trasmessa alla Commissione competente per materia
dell’altra Camera, dove seguirà lo stesso procedimento suindicato.
Se la Commissione
della seconda Camera non approva la proposta di legge, il procedimento si
arresta.
Se la Commissione della seconda Camera approva con modifiche la proposta, questa ritornerà alla Commissione della prima Camera, per essere nuovamente votata (questo passaggio “avanti e indietro” della proposta di legge si chiama “navetta”).
Promulgazione
Dopo l’approvazione
da parte delle Commissioni di entrambe le Camere, la legge viene trasmessa al
Presidente della Repubblica, il quale:
-
se ritiene che la legge rispetti la Costituzione, la
promulga, cioè la firma, attestando che la legge è perfetta;
- se, invece, pensa che la legge non rispetti la Costituzione, la può rinviare alle Camere (cosiddetto veto sospensivo), ma se queste la riapprovano, egli la dovrà promulgare.
Pubblicazione
La legge promulgata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e diviene obbligatoria dopo quindici giorni, a meno che la legge stessa non stabilisca un termine diverso.
Leggi ordinarie importanti
Esempi: leggi
elettorali (che stabiliscono come si vota) e leggi di delegazione (che
incaricano il Governo di fare leggi).
Esse sono approvate secondo
il procedimento ordinario con Commissione in sede referente.
Tale procedimento si
articola in quattro fasi: iniziativa; esame e votazione; promulgazione;
pubblicazione.
Iniziativa
Essa consiste nella presentazione di una proposta di legge, per esempio da parte di un deputato alla Camera dei Deputati o da un senatore al Senato della Repubblica o dal Governo (in tal caso, la proposta di legge prende il nome di disegno di legge).
Esame e votazione
La proposta di legge
viene esaminata dalla Commissione competente per materia della Camera a cui è
stata presentata (es.: una legge sulla scuola viene esaminata dalla Commissione
Istruzione) e, poi, votata dall’Assemblea, cioè da tutti i componenti della
Camera cui appartiene la Commissione.
Se la proposta non è
approvata, cioè non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
il procedimento si arresta.
Se la proposta è
approvata, allora viene trasmessa, per l’esame, alla Commissione competente per
materia dell’altra Camera, e da qui, per l’approvazione, all’Assemblea della
seconda Camera.
Se l’Assemblea della seconda
Camera (per semplicità, d’ora in poi diremo Camera al posto di Assemblea) non
approva la proposta di legge, il procedimento si arresta.
Se la seconda Camera
approva con modifiche la proposta, questa ritornerà alla prima Camera, per
essere nuovamente votata (questo passaggio “avanti e indietro” della proposta
di legge si chiama “navetta”).
Promulgazione
Dopo l’approvazione
da parte delle Commissioni di entrambe le Camere, la legge viene trasmessa al
Presidente della Repubblica, il quale:
-
se ritiene che la legge rispetti la Costituzione, la
promulga, cioè la firma, attestando che la legge è perfetta;
- se, invece, pensa che la legge non rispetti la Costituzione, la può rinviare alle Camere (cosiddetto veto sospensivo), ma se queste la riapprovano, egli la dovrà promulgare.
Pubblicazione
La legge promulgata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e diviene obbligatoria dopo quindici giorni, a meno che la legge stessa non stabilisca un termine diverso.
Leggi costituzionali
Il procedimento di
formazione della legge costituzionale è detto aggravato e consiste nella doppia
approvazione delle leggi costituzionali.
La prima approvazione
segue lo stesso iter del procedimento ordinario di formazione della legge e si
articola, quindi, in quattro fasi: iniziativa; esame e votazione;
promulgazione; pubblicazione.
Iniziativa
Essa consiste nella presentazione di una proposta di legge costituzionale, per esempio da parte di un deputato alla Camera dei Deputati o da un senatore al Senato della Repubblica o dal Governo (in tal caso, la proposta di legge prende il nome di disegno di legge).
Esame e votazione
La proposta di legge
viene esaminata dalla Commissione competente per materia della Camera a cui è
stata presentata (es.: una legge sulla scuola viene esaminata dalla Commissione
Istruzione) e, poi, votata dall’Assemblea, cioè da tutti i componenti della
Camera cui appartiene la Commissione.
Se la proposta non è
approvata, cioè non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
il procedimento si arresta.
Se la proposta è
approvata, allora viene trasmessa, per l’esame, alla Commissione competente per
materia dell’altra Camera, e da qui, per l’approvazione, all’Assemblea della
seconda Camera.
Se l’Assemblea della
seconda Camera (per semplicità, d’ora in poi diremo Camera al posto di
Assemblea) non approva la proposta di legge, il procedimento si arresta.
Se la seconda Camera
approva con modifiche la proposta, questa ritornerà alla prima Camera, per
essere nuovamente votata (questo passaggio “avanti e indietro” della proposta
di legge si chiama “navetta”).
Dopo l’approvazione
da parte di entrambe le Camere, la legge, trascorsi almeno 3 mesi, è nuovamente
votata dalle Camere.
Se la proposta di
legge non viene riapprovata, il procedimento si arresta.
Se la proposta di
legge viene riapprovata con una maggioranza qualificata, cioè molto alta (2/3
dei componenti di ciascuna Camera), essa viene trasmessa al Presidente della
Repubblica per la promulgazione.
Se la proposta di
legge viene, invece, riapprovata con una maggioranza meno alta, comunque
assoluta (cioè, più del 50% dei suoi componenti), la legge viene pubblicata, ma
può essere chiesto, entro tre mesi dalla pubblicazione, da parte di almeno un
quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali, un referendum, cioè una votazione da parte del popolo.
Promulgazione
Dopo la seconda
approvazione da parte delle Assemblee di entrambe le Camere con la maggioranza
qualificata;
oppure, dopo la
seconda approvazione con la maggioranza assoluta, senza che nel termine di tre
mesi venga richiesto il referendum;
oppure, dopo il
referendum che abbia confermato la legge, cioè col voto favorevole della
maggioranza dei votanti;
la legge viene
trasmessa al Presidente della Repubblica.
Il Presidente della
Repubblica promulga la legge, cioè la firma attestando che la legge è perfetta.
Si ritiene, invero, sia pur dubitativamente, che nel caso delle leggi costituzionali, il Giudice non possa avvalersi del veto sospensivo, cioè della possibilità di rinviare la legge alle Camere, in quanto, trattandosi di legge costituzionale, essa può anche modificare la Costituzione.
Pubblicazione
La legge promulgata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e diviene obbligatoria dopo quindici giorni, a meno che la legge stessa non stabilisca un termine diverso.
Funzioni
extralegislative del Parlamento
Funzioni extralegislative del Parlamento sono, per esempio:
1) la funzione di controllo politico del Governo, la quale
viene esercitata attraverso vari atti, tra cui, per esempio, il voto di
fiducia, che è l’atto con cui il Parlamento decide se concedere o negare la
fiducia al Governo e, quindi, se consentirgli o meno di governare;
2) la funzione di elezione di altri organi costituzionali, come l'elezione del Presidente della Repubblica.
Il
sistema elettorale in generale
Il sistema elettorale è costituito dalle norme che
stabiliscono come si vota e come i voti si trasformano in seggi, cioè in posti
per gli eletti (per esempio, in posti di deputato o di senatore).
I sistemi elettorali
principali sono quello proporzionale e quello maggioritario.
Il sistema elettorale
proporzionale si ha quando ogni partito ottiene un numero di seggi in
proporzione ai voti riportati, nel senso, per esempio, che se il partito Alfa
ottiene il 10% dei voti avrà il 10% dei seggi.
Il sistema elettorale
maggioritario si ha quando il partito più votato ottiene un numero di seggi più
che proporzionale ai voti riportati, nel senso, per esempio, che se il partito
Alfa ottiene il 10% dei voti avrà più del 10% dei seggi.
Il sistema elettorale
maggioritario si dice uninominale quando il partito più votato ottiene l'unico
seggio disponibile.
Il sistema proporzionale è
più rappresentativo del maggioritario, nel senso che tutti i votanti sono
egualmente rappresentati, mentre con il maggioritario sono più rappresentati
gli elettori del partito più votato.
Quest'ultimo, però, dovrebbe garantire una maggiore governabilità del Paese, in quanto il partito vincente ottiene un numero di seggi sufficiente ad appoggiare il Governo senza dover ricorrere ad alleanze con altri partiti, con le conseguenti divergenze che mettono a rischio la stabilità del Governo medesimo.
Il
sistema elettorale italiano (cosiddetto Rosatellum)
Il
sistema elettorale italiano è misto, ossia, in parte, maggioritario e, in
parte, proporzionale.
Esso
prevede che:
-
il
37% dei seggi sia assegnato con un sistema maggioritario uninominale;
-
il
61% dei seggi sia ripartito proporzionalmente tra le coalizioni (la coalizione
è un gruppo di liste collegate tra loro) e le singole liste che abbiano
superato le previste soglie di sbarramento nazionali, ossia le percentuali di
voti al di sotto delle quali non si viene ammessi alla ripartizione dei seggi (la
ripartizione dei seggi è effettuata a livello nazionale per la Camera e a
livello regionale per il Senato);
- il 2% dei seggi sia destinato al voto degli italiani residenti all'estero e venga assegnato con un sistema proporzionale.
Approfondimento
sul sistema elettorale
(le
cifre riportate sono solo esemplificative, data la rilevante complessità del
sistema stesso)
Prima
di analizzare il sistema proporzionale in particolare, occorre chiarire il
significato di seguenti termini: partito politico; lista; coalizione; voto
valido; soglia di sbarramento; cifra elettorale; quoziente elettorale.
Che
cos’è il partito politico?
Il
partito politico è un’associazione che persegue l’interesse generale.
Ogni partito ha, però, una propria visione dell’interesse generale e del modo di realizzarlo, cioè una visione di parte; ecco perché si chiama “partito”.
Che
cos’è la lista?
La
lista è un elenco di candidati, cioè di persone che si presentano agli elettori
chiedendo di essere eletti. Essa è, di regola, predisposta da un partito
politico.
Che cos'è la coalizione?
La
coalizione è un collegamento tra due o più liste, le quali si uniscono nella
speranza di attrarre più elettori. Le liste collegate in coalizioni sono dette
liste coalizzate.
Il
voto valido è quello espresso secondo la legge; così, per esempio, non è valido
il voto che riporta la firma di chi ha votato, in quanto il voto è segreto.
Il
voto valido si differenzia dal voto utile.
Sono
voti utili, infatti, quei voti che sono, oltre che validi, anche tanto numerosi
da superare le cosiddette soglie di sbarramento, permettendo a chi li ha
ricevuti di ottenere dei seggi.
La soglia di sbarramento è la percentuale al di sotto della quale i voti riportati non sono sufficienti per ottenere dei seggi.
Che
cos’è la cifra elettorale?
La
cifra elettorale è la somma dei voti validi ed utili al fine di partecipare
alla ripartizione dei seggi.
Il quoziente elettorale è il rapporto tra la cifra elettorale e il numero dei seggi da assegnare.
*
* *
Col
sistema proporzionale, i seggi sono assegnati calcolando i voti validi, le
soglie di sbarramento, le cifre elettorali, il quoziente elettorale e i seggi
spettanti.
I
voti validi sono calcolati sommandoli.
Le
soglie di sbarramento sono quattro.
La
prima soglia di sbarramento riguarda le coalizioni ed è il 10% del totale nazionale
dei voti validi, per cui se una coalizione non supera il 10% del totale stesso non
otterrà seggi.
La
seconda soglia di sbarramento concerne sempre le coalizioni e consiste in ciò
che almeno una delle liste della coalizione deve riportare il 3% del totale nazionale
dei voti validi, per cui se in una coalizione che supera il 10% del totale stesso,
non c’è almeno una lista che supera il 3% di questo totale, la coalizione non otterrà
seggi.
La terza
soglia di sbarramento riguarda le liste coalizzate ed è l’1% del totale
nazionale dei voti validi, per cui se in una coalizione che supera il 10% del
totale stesso e c’è almeno una lista che supera il 3% di questo totale, vi è un’altra
lista che non supera l’% del totale medesimo, i voti riportati da quest’ultima
lista non saranno conteggiati ai fini del numero di seggi spettanti alla
coalizione.
La quarta soglia di sbarramento concerne le liste non coalizzate ed è il 3% del totale dei voti validi nazionali, per cui se una lista non coalizzata non supera il 3% del totale stesso non otterrà seggi.
Così, per esempio, se il totale dei voti validi a livello nazionale fosse 100.000, la prima soglia di sbarramento delle coalizioni (10%) sarebbe 10.000, la seconda (3%), 3.000, la terza (1%), 1.000, e, infine, la soglia delle liste non coalizzate, (3%) 3.000.
Cifra
elettorale nazionale
La
cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione è data dai voti validi
riportati da ogni coalizione, al netto dei voti validi ottenuti dalle liste
collegate alla stessa in percentuale inferiore all’1% dei voti validi totali.
Così, per esempio, se il totale dei voti validi nazionali è 100.000 e la coalizione “Benessere sostenibile” ottiene 90.000 voti, ma con una delle liste coalizzate che, prendendo 500 voti, non supera la soglia di sbarramento dell’1%, la cifra elettorale nazionale della coalizione stessa è di 89.500 voti, come meglio risulta dallo specchietto che segue:
|
Esempio di cifra elettorale nazionale della coalizione “Benessere
sostenibile” |
||
|
Totale
dei voti validi nazionali |
100.000 |
|
|
Soglia
di sbarramento delle liste coalizzate |
1% |
1.000 |
|
Lista
A della coalizione (% di voti validi nazionali e voti avuti) |
80% |
80.000 |
|
Lista
B della coalizione (% di voti validi nazionali e voti avuti) |
10% |
10.000 |
|
Lista
C della coalizione (% di voti validi nazionali e voti avuti) |
0,5% |
500 |
|
Voti
totali coalizione |
|
90.500 |
|
Cifra
elettorale nazionale coalizione 1 (liste A e B) |
|
90.000 |
La
cifra elettorale nazionale di lista è data dai voti validi riportati da ogni lista,
purché superiori al 3% dei voti validi totali.
Così,
per esempio, se il totale dei voti validi nazionali è 100.000, la lista “Largo
ai giovani” ottiene 4.500 voti, cioè il 4,5% del totale, la lista “Angolo relax”
prende 3.500 voti, ossia il 3,5% del totale, le cifra elettorali delle prime
due liste sono appunto, rispettivamente, 4.500 e 3.500, mentre la terza lista
non concorrerà alla ripartizione dei seggi, dato che non supera la soglia di
sbarramento del 3%, come meglio risulta dallo specchietto che segue:
|
Esempio di cifra elettorale nazionale delle liste “Largo ai giovani”, “Angolo relax” e “Lavoro domani” |
||
|
Totale
dei voti validi nazionali |
100.000 |
|
|
Soglia
di sbarramento delle liste singole |
3% |
3.000 |
|
Lista
“Largo ai giovani” |
4,5% |
4.500 |
|
Lista
“Angolo relax” |
3,5% |
3.500 |
|
Lista
“Lavoro domani” |
2% |
2.000 |
|
Voti
totali delle liste |
|
10.000 |
|
Cifra
elettorale nazionale di lista |
|
8.000 |
La
cifra elettorale nazionale è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali
di coalizione e delle cifre elettorali nazionali di lista, come da prospetto
seguente:
|
Cifra elettorale nazionale di
coalizione |
90.000 |
|
Cifra elettorale nazionale di
lista |
8.000 |
|
Cifra elettorale nazionale |
98.000 |
Il
quoziente elettorale nazionale si ottiene dividendo la cifra elettorale
nazionale per il numero dei seggi da assegnare, come da prospetto che segue:
|
Cifra
elettorale nazionale |
98.000 |
|
Numero
dei seggi da assegnare |
100 |
|
Quoziente
elettorale nazionale |
980 |
Il
numero dei seggi spettanti a ciascuna coalizione o lista non collegata si ottiene
dividendo la cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse per il quoziente
elettorale nazionale, come da specchietto seguente:
|
Esempio: numero seggi
spettanti a ciascuna coalizione o lista non collegata |
|||
|
Denominazione
coalizione o lista |
Cifra elettorale nazionale |
Quoziente elettorale nazionale |
Seggi spettanti |
|
Coalizione
“Benessere sostenibile” |
90.000 |
980 |
92 |
|
Lista
“Largo ai giovani” |
4.500 |
980 |
5 |
|
Lista
“Angolo relax” |
3.500 |
980 |
3 |
Il Presidente della
Repubblica
Definizione
Il
Presidente della Repubblica, organo costituzionale, è il Capo dello Stato e,
come tale, rappresenta l'unità nazionale, cioè tutti gli italiani.
Elezione
Può
essere eletto Presidente della Repubblica chi è cittadino italiano ed ha
compiuto 50 anni.
Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune e da 58
delegati regionali (uno per la Valle d'Aosta e 3 per ogni altra regione).
L'elezione
richiede la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto nelle
prime tre votazioni e la maggioranza assoluta, cioè della metà più uno dei
medesimi aventi diritto, in quelle successive.
Il
Presidente dura in carica 7 anni ed è rieleggibile.
Funzioni
Il
Presidente della Repubblica è garante della Costituzione: egli, quindi, vigila
sulla sua osservanza da parte degli altri organi costituzionali e può
influenzare l'esercizio dei loro poteri.
Tenendo
conto del potere dello Stato su cui prevalentemente incidono, le principali
funzioni del Presidente della Repubblica possono essere così raggruppate:
-
nel campo legislativo:
- la nomina di 5 senatori
a vita, o, meglio, di un numero di senatori a vita che, sommato ai
senatori a vita di nomina presidenziale eventualmente presenti, non superi
complessivamente il numero di cinque (così, per esempio, se i senatori a
vita di nomina presidenziale sono, al momento dell’elezione di un nuovo
Presidente, 4, quest’ultimo ne può nominare uno soltanto);
- l'autorizzazione alla
presentazione dei disegni di legge;
- la promulgazione delle
leggi con relativo veto sospensivo, con la precisazione che la
promulgazione è la firma della legge approvata dalle Camere, mentre il
veto sospensivo è la facoltà del Presidente della Repubblica di rinviare
al Parlamento le leggi approvate, qualora ritenga che contrastino con la
Costituzione, fermo restando che, ove le Camere le riapprovino, egli le
dovrà comunque promulgare;
- lo scioglimento delle
Camere, tranne che nel c.d. semestre bianco, ossia negli ultimi sei mesi
del suo mandato;
-
nel campo esecutivo:
- la nomina del Presidente
del Consiglio, dei ministri e dei più importanti organi dello Stato come i
sottosegretari (ossia coloro che collaborano con i ministri e che, spesso,
sono delegati da questi ultimi in importanti settori della loro attività);
nel
campo giudiziario:
- la presidenza del
Consiglio Superiore della Magistratura, ossia dell'organo che decide in
merito alla carriera ed alla disciplina dei magistrati;
- la concessione della
grazia, cioè dell'atto con cui il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA cancella, in
tutto o in parte, la pena alla quale una persona è stata condannata.
Nel
caso in cui il Presidente della Repubblica non possa temporaneamente esercitare
le sue funzioni, è sostituito dal Presidente del Senato, mentre qualora non le
possa più esercitare (dimissioni, malattia grave, morte), il Presidente della
Camera, entro 15 giorni dall'impedimento, deve indire le elezioni del nuovo
Presidente.
Responsabilità
Ogni
atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato dal ministro
competente nella materia relativa all'atto stesso. La responsabilità dell'atto
è del ministro. Il Presidente della Repubblica, infatti, secondo l'art. 90
Cost., non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento ed attentato alla Costituzione. Tali
reati, secondo una certa opinione, si verificano quando egli commette un reato
previsto da altre norme e tale reato minacci il corretto funzionamento delle
istituzioni o l'integrità dello Stato. Secondo un’altra opinione, invece,
l’alto tradimento consisterebbe nella violazione del dovere di fedeltà alla
Repubblica con conseguente possibile pregiudizio alla personalità internazionale
dello Stato, mentre l’attentato alla Costituzione consisterebbe in un atto
diretto a modificare con frode o violenza l’ordinamento costituzionale dello
Stato.
Nel
caso di attentato alla Costituzione ed alto tradimento, il Presidente della
Repubblica viene accusato dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla
Corte Costituzionale integrata da 16 cittadini.
Il Governo
Definizione e formazione.
Il
Governo è un organo costituzionale formato dal Presidente del Consiglio e dai
Ministri.
È
il Presidente della Repubblica che nomina sia il Presidente del Consiglio, sia,
su proposta di quest'ultimo, i ministri.
Il
Presidente della Repubblica è libero di scegliere chi vuole come Presidente del
Consiglio, ma, di solito, nomina come Presidente del Consiglio il capo del
partito che ha vinto le elezioni.
Questo
perché la nomina del Governo deve essere approvata dalla maggioranza dei
parlamentari, la quale è formata proprio dagli appartenenti al partito
vittorioso.
Nel
linguaggio giuridico, per dire che il Parlamento deve approvare la nomina del
Governo fatta dal Presidente della Repubblica, si afferma che il Parlamento
deve concedere la fiducia al Governo.
Qualora
il Governo non ottenesse la fiducia da parte del Parlamento, esso dovrebbe
dimettersi.
Funzioni
La
principale funzione del Governo è quella esecutiva, ma esso esercita anche
un'altra fondamentale funzione: quella normativa.
La
funzione esecutiva consiste nell’esecuzione delle leggi.
Se,
per esempio, il Parlamento emanasse una legge con la quale stabilisse un
aumento del numero delle prigioni, il Governo avrebbe il compito di farle
costruire.
La
funzione normativa consiste nell’emanazione di norme giuridiche.
Gli
atti con cui il Governo pone norme giuridiche sono gli atti aventi forza di
legge ed i regolamenti.
Gli
atti aventi forza di legge sono di due tipi: decreti legge e decreti
legislativi.
I
decreti legge sono emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e di
urgenza, come, per esempio, in caso di terremoto. Essi sono obbligatori dal
giorno della loro pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
Il
decreto legge deve essere convertito in legge (cioè, approvato) dalle Camere
entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Se non viene
convertito, esso perde efficacia sin dal giorno in cui è stato emanato.
Per
esempio, se un decreto legge introducesse una tassa per entrare nelle città ed
il Parlamento, entro 60 giorni, non la convertisse in legge, coloro che
avessero pagato la tassa in quei 60 giorni, avrebbero diritto ad essere
rimborsati.
I
decreti legislativi sono emanati dal Governo in base a una delega del
Parlamento.
L’opportunità
della delega si presenta, normalmente, quando debbano emanarsi leggi complesse,
come, per esempio, i codici, quale il codice della strada.
Qualora
il decreto legislativo non rispetti la delega, la Corte Costituzionale lo può
eliminare.
Così,
per esempio, nel 2009, il Parlamento delegò il Governo ad introdurre, mediante
decreto legislativo, la mediazione, ossia un procedimento con cui due litiganti
possono risolvere una lite senza ricorrere al Giudice. Il Governo, nel 2010,
emanò un decreto legislativo stabilendo che i litiganti, prima di cominciare la
causa davanti al Giudice, dovevano obbligatoriamente sottoporsi al procedimento
di mediazione. La Corte Costituzionale eliminò il decreto legislativo nella
parte in cui stabiliva che la mediazione era obbligatoria, dato che nella
delega non era prevista l'obbligatorietà.
I
regolamenti sono atti la cui funzione consiste, di regola, nel completare la
disciplina di una materia regolata dalla legge.
Essi
non possono essere in contrasto con le leggi. Così, per esempio, poiché la
legge n. 127/97 stabilisce che la partecipazione ai concorsi pubblici non è
soggetta, di solito, a limiti di età, un regolamento che disciplina la
partecipazione al concorso non può stabilire che i partecipanti non devono aver
superato una determinata età.
La Magistratura
Funzioni e prerogative dei magistrati
La Magistratura è formata da persone, dette magistrati, che si possono
suddividere in due categorie: i giudici ed i pubblici ministeri.
I primi esercitano la funzione giurisdizionale, la quale consiste nel
risolvere le liti e nel punire i reati, accertando, attraverso i processi (o
cause), quali siano le norme giuridiche da applicare nei casi concreti, ossia
in quelli che vengono sottoposti all'esame dei giudici stessi.
I secondi hanno come principale funzione quella di esercitare l'azione
penale, cioè di accusare, davanti a un giudice, le persone che, secondo loro,
hanno commesso un reato.
I giudici devono essere imparziali, nel senso che non devono favorire
una delle parti in causa.
Per evitare che i magistrati (sia giudici che pubblici ministeri)
possano subire pressioni da parte dei politici, soprattutto di quelli che
governano, la Costituzione stabilisce che essi sono soggetti soltanto alla
legge (art. 101 Cost.), indipendenti da ogni altro potere dello Stato (art. 104
Cost.) e inamovibili (art. 107 Cost.), ossia, di regola, non trasferibili.
Solo con il loro consenso oppure con decisione del Consiglio Superiore
della Magistratura, possono, infatti, essere dispensati o sospesi dal servizio
o destinati ad altre sedi o funzioni (art. 107 Cost.).
La riforma costituzionale sulla
cosiddetta “separazione delle carriere”
Sulla Gazzetta Ufficiale del 30/10/2025 è stata pubblicata la legge
costituzionale relativa alla cosiddetta “separazione delle carriere”.
Entro tre mesi dall’approvazione di una legge costituzionale, la legge
n. 352 del 1970 prevede che un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali possono chiedere un
referendum (cioè una votazione da parte dei cittadini), depositando la relativa
richiesta in Corte di Cassazione, la quale, entro 30 giorni, deve decidere se
la richiesta è illegittima oppure legittima.
Nel primo caso, i presentatori della richiesta di referendum possono,
entro 5 giorni dalla comunicazione dell’illegittimità, dichiarare che saneranno
le irregolarità ed eliminarle entro i successivi 20 giorni, informandone la
Cassazione, la quale, entro 48 ore, dovrà nuovamente decidere sulla legittimità
della richiesta.
Qualora la richiesta venga ritenuta illegittima, la legge costituzionale
sarà promulgata, ripubblicata ed entrerà in vigore.
Ove, invece, la richiesta sia ritenuta legittima, il referendum è
indetto con decreto del Presidente della Repubblica (sigla: D.P.R.), su
deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.
La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° ed
il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.
L’art. 16 della Legge n. 352/70 stabilisce che “Il quesito da sottoporre
a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della
legge di revisione dell'articolo... (o degli articoli...) della Costituzione,
concernente... (o concernenti...), approvato dal Parlamento e pubblicato -
nella Gazzetta Ufficiale numero... del...?"; ovvero: "Approvate il
testo della legge costituzionale. concernente... approvato dal Parlamento e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero... del...?".
* * *
Nel caso del referendum sulla separazione delle carriere, poiché esso è
stato richiesto da diversi soggetti, la Cassazione si è pronunciata due volte:
la prima volta ha ritenuto la richiesta legittima e, sulla base di essa, è
stato emanato il D.P.R. 13/01/2026; anche la seconda volta ha ritenuto
legittima la richiesta, ma, dato che quest’ultima conteneva un quesito diverso
dalla prima, ha disposto la modificazione del quesito, per cui è stato è stato
emesso, il 7/2/2026, un nuovo D.P.R. 7/2/2026.
Si riproduce, di seguito, il dispositivo dei due decreti citati:
|
D.P.R. 13/01/2026 |
D.P.R. 7/2/2026 |
|
È indetto il referendum popolare confermativo sul seguente quesito:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in
materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte
disciplinare" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?».
I relativi comizi sono convocati per i giorni di domenica 22 marzo e
lunedi' 23 marzo 2026. |
Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo della legge
costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di
istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre
2025. (26A00663) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA […] Emana il seguente decreto: il referendum popolare confermativo già indetto con il decreto del 13
gennaio 2026 si terrà sul seguente quesito, come riformulato dall'Ufficio
centrale per il referendum della Corte suprema di cassazione in data 6
febbraio 2026: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87,
decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma,
e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di
ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte
disciplinare"?». |
Come si può vedere, la differenza tra i due decreti consiste nel fatto che nel secondo decreto sono specificati gli articoli della Costituzione che saranno modificati; ciò al fine di rendere più trasparenti le modifiche introdotte.
Il C.S.M. e, nel
testo costituzionale riformato, anche l’Alta Corte Disciplinare
|
C.S.M. attuale |
C.S.M. nel testo riformato |
|
Il Consiglio
Superiore della Magistratura è l'organo che decide in merito: alla carriera
(come, per esempio, i trasferimenti e le promozioni); alla disciplina
(come, per esempio, la destituzione, cioè, il licenziamento), di tutti i magistrati,
sia giudicanti che requirenti. |
La Costituzione
riformata prevede due CSM: il Consiglio superiore della magistratura
giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, ciascuno
dei quali decide in merito alla carriera (come, per esempio, i trasferimenti
e le promozioni), rispettivamente, dei Giudici e dei Pubblici Ministeri. Quindi, i due
CSM, nel testo riformato, a differenza del CSM attuale, sono competenti solo
sulla carriera e non sulla disciplina dei magistrati. |
|
Il CSM è,
quindi, l'organo di autogoverno dei magistrati, necessario, in quanto, come
su detto, essi non sono sottoposti agli altri poteri dello Stato. |
Il CSM è,
quindi, un organo di autogoverno, necessario, in quanto, come su detto, i
magistrati giudicanti o requirenti non sono sottoposti agli altri poteri
dello Stato. |
|
Il CSM è
composto da: |
Il Consiglio
superiore della magistratura giudicante è composto da: |
|
-
tre membri di diritto, cioè appartenenti al CSM per le loro funzioni e
non per essere stati eletti, che sono il Presidente della Repubblica, il
Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale presso
la Corte di Cassazione; |
-
due membri di diritto, cioè appartenenti al CSM per le loro funzioni e
non per essere stati eletti, che sono il Presidente della Repubblica e il
Primo Presidente della Corte di Cassazione; |
|
-
20 magistrati (chiamati “togati”), di cui 2 che esercitano funzioni di
legittimità (cioè, due Giudici della Cassazione), 13 che esercitano funzioni
giudicanti di merito (cioè Giudici dei Tribunali, delle Corti di assise e
delle Corti di appello) e 5 che esercitano funzioni requirenti di merito
(cioè Pubblici ministeri) sono eletti dai magistrati; |
-
due terzi del numero di consiglieri che sarà stabilito dalla legge
sono giudici e sono estratti a sorte tra i giudici; |
|
-
10 membri (chiamati “laici”) scelti dal Parlamento tra professori
ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio
della professione. |
-
il restante terzo è estratto a sorte da un elenco di soggetti eletti
dal Parlamento tra professori ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati con almeno quindici anni di esercizio. |
|
|
Il Consiglio
superiore della magistratura requirente si differenzia da quello della
magistratura giudicante, in quanto: uno dei membri
di diritto è, al posto del Primo Presidente della Corte di Cassazione, il
Procuratore generale presso la Corte di Cassazione; i due terzi del
numero di consiglieri che sarà stabilito dalla legge sono appartenenti alla
magistratura requirente (cioè Pubblici ministeri). |
|
Il
Vicepresidente del CSM viene eletto da tutti i consiglieri, cioè sia dai
magistrati che dagli avvocati e dai professori universitari, ma viene scelto
solo tra gli avvocati e i professori universitari. Egli sostituisce
il Presidente della Repubblica in caso di assenza o impedimento, esercita le
funzioni che questi gli delega nonché quelle previste dalla legge e/o dal
regolamento interno (quali, ad esempio, la predisposizione dell’ordine del
giorno e la presidenza del Comitato di presidenza). |
Il
Vicepresidente del CSM viene eletto da tutti i consiglieri e scelto fra i
membri laici. |
|
I membri
elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili. |
I componenti designati
mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare
alla procedura di sorteggio successiva. |
|
Alta Corte
disciplinare |
|
Nel testo
costituzionale attuale, la disciplina dei magistrati rientra nella competenza
del CSM. Nel testo
costituzionale riformato, invece, essa è attribuita all'Alta Corte
disciplinare. Essa è composta
da quindici giudici, di cui: 3 nominati dal Presidente della
Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati con almeno venti anni di esercizio; 3 estratti a sorte da un elenco di
soggetti, in possesso dei medesimi requisiti, eletti dal Parlamento; 6 magistrati giudicanti e 3
requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie
con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano
o abbiano svolto funzioni di legittimità. L'Alta Corte
elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o
estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici
dell'Alta Corte durano in carica quattro anni e non possono essere
rinominati. Contro le
sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione soltanto
dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei
componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. Si chiarisce che
“prima istanza” significa esser giudicati, per un certo fatto, per la prima
volta, mentre “impugnazione” significa contestazione, cioè non esser d’accordo
col giudizio dell’Alta Corte. |
Si riportano, di
seguito, gli articoli della Costituzione nel testo vigente e nel testo
riformato:
|
Testo costituzionale vigente |
Testo costituzionale riformato |
|
Articolo 87, decimo comma |
|
|
Il Presidente
della Repubblica […] Presiede il
Consiglio superiore della magistratura. |
Il Presidente
della Repubblica […] Presiede il
Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore
della magistratura requirente. |
|
Articolo 102, primo comma |
|
|
La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati
dalle norme sull'ordinamento giudiziario. |
La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati
dalle norme sull'ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le
distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. |
|
Articolo 104 della Costituzione |
|
|
La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio
superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte
di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di
cassazione. Gli altri
componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli
appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio
elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri
elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili. |
La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è
composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera
requirente. Il Consiglio
superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della
magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte
di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione. Gli altri
componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori
ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno
quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei
mesi dall'insediamento, compila mediante elezione e per due terzi,
rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel
numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Ciascun
Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati
mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio
durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di
sorteggio successiva. I componenti non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né
far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
|
Articolo 105 della Costituzione |
|
|
Spettano al
Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni
e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. |
Spettano a
ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i
trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni
nei riguardi dei magistrati. La giurisdizione
disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è
attribuita all'Alta Corte disciplinare. L'Alta Corte è
composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della
Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un
elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in
seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione,
nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra
gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio
delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di
legittimità. L'Alta Corte
elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o
estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici
dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non
può essere rinnovato. L'ufficio di
giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento,
del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con
l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio
indicati dalla legge. Contro le
sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione,
anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che
giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a
pronunciare la decisione impugnata. La legge
determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la
composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e
le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i
magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio. |
|
Articolo 106, terzo comma |
|
|
Le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso. Su designazione
del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati
all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici
anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori. |
Le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso. Su designazione
del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere
chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati
appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di
esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio
e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. |
|
Articolo 107, primo comma |
|
|
I magistrati
sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né
destinati ad altre ((sedi o funzioni)) se non in seguito a
decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi
e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il
loro consenso. |
I magistrati
sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio [1]né
destinati ad altre ((sedi o funzioni)) se non in seguito a
decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. |
|
Articolo 110 |
|
|
Ferme le
competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro
della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia. |
Ferme le
competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano
al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia. |
[1]
Competerebbe, quindi, ancora al CSM, giudicante o requirente, il potere di dispensare
o sospendere dal servizio i Magistrati.
Ne deriva che, secondo il tenore letterale della riforma, l’Alta Corte Disciplinare potrebbe comminare solo le sanzioni dell'ammonimento, della censura, della perdita dell'anzianità e dell’incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, escluse, quindi, le più rilevanti sanzioni della sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni nonché della rimozione, ossia le ultime due sanzioni di cui all’art. 5 del Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonchè modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150), il quale, infatti, prevede, al comma 1:
“Il magistrato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la perdita
dell'anzianità;
d) l'incapacità temporanea
a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
e) la sospensione dalle
funzioni da tre mesi a due anni;
f) la rimozione.
Tipi di processo
La funzione giurisdizionale si suddivide in ordinaria e speciale.
La giurisdizione ordinaria riguarda tutte le materie non espressamente
riservate dalla legge ai giudici cosiddetti “speciali”.
La giurisdizione speciale si occupa solo delle materie che la legge
demanda espressamente ai giudici “speciali”, tra i quali rientrano i Tribunali
amministrativi regionali (T.A.R.), i quali sono competenti a decidere, per
esempio, in merito ai ricorsi degli studenti contro le bocciature da parte
delle scuole.
Giurisdizione ordinaria civile
La giurisdizione ordinaria si ripartisce in civile e penale.
La giurisdizione civile ha per oggetto i diritti nascenti sia dagli atti
compiuti da privati (come il diritto al mantenimento nascente dal matrimonio)
che dagli atti compiuti dalla Pubblica Amministrazione, a condizione che
quest'ultima agisca come privato e non quale soggetto dotato di sovranità.
Così, per esempio, rientra nella giurisdizione civile il diritto allo stipendio
nascente dall'assunzione di un professore da parte della scuola pubblica,
mentre non vi rientra la possibilità, per un cittadino, di richiedere
l'eliminazione dell'atto con cui il Comune si sia appropriata del suo terreno
per costruirci una strada (cosiddetta espropriazione).
Le parti del processo civile sono l'attore (o ricorrente), che è colui
che inizia il processo, e il convenuto (o resistente), che è il soggetto nei
cui confronti il processo viene iniziato.
La giurisdizione ordinaria penale
La giurisdizione penale ha per oggetto la decisione sull’accusa mossa
dal pubblico ministero ad un dato soggetto, nel senso che il giudice penale
deve decidere se una persona ha commesso o meno un reato, come, per esempio, un
omicidio.
Le principali parti del processo penale sono il pubblico ministero e
l'imputato.
Giudici monocratici e collegiali
A seconda della loro importanza, i casi possono essere decisi da un
giudice singolo (cosiddetto Giudice monocratico) o da un insieme di giudici
(cosiddetto Giudice collegiale).
Sia nel campo civile che penale, giudici singoli sono il Giudice di pace
e il Tribunale in composizione monocratica, mentre giudici collegiali sono il
Tribunale ordinario, il Tribunale per i minorenni, la Corte di Appello e la
Corte di Cassazione.
Solo nel campo penale, giudici collegiali sono, inoltre, la Corte di
Assise e la Corte di Assise d'Appello.
Gli organi giudiziari delle maggiori città sono di regola suddivisi in
sezioni. Ciascuna sezione può essere monocratica o collegiale.
I gradi di giurisdizione in generale
I giudici suindicati sono, di norma, ordinati per gradi: il giudice
davanti al quale inizia la causa è detto giudice di primo grado; il giudice al
quale si rivolge chi ha perso la causa e desidera che sia cambiata la decisione
(detta sentenza) si dice giudice di secondo grado o giudice di appello.
Sia nel campo civile che penale, giudici di primo grado sono, nella
maggior parte dei casi, il Giudice di pace, il Tribunale ordinario ed il
Tribunale per i minorenni, mentre di secondo grado sono il Tribunale (rispetto
alle sentenze del Giudice di Pace), la Corte di Appello (rispetto alle sentenze
del Tribunale) e la Sezione per i minorenni della Corte di Appello (rispetto
alle sentenze del Tribunale per i Minorenni).
Solo nel campo penale, giudice di primo grado è, inoltre, la Corte di
Assise, mentre di secondo grado, rispetto alle sentenze di quest'ultima, è la
Corte di Assise d'Appello.
Dal fatto che esistono più giudici si capisce che ciascuno di essi è
competente a decidere (cioè può decidere) solo determinati casi.
La competenza dei giudici civili si determina in base ad un triplice
criterio: territorio, materia, valore.
In base al criterio del territorio, ciascuno dei giudici è competente a
decidere i casi che si verificano su una determinata parte del territorio
italiano.
Così, per esempio, le cause di separazione tra i coniugi residenti a
Roma devono essere decise da un giudice di Roma
In virtù del criterio della materia, ogni giudice è competente a
decidere i casi di un certo tipo, indipendentemente dal loro valore.
Così, per esempio, le cause di separazione tra i coniugi devono essere
decise dal Tribunale ordinario.
In forza del criterio del valore, i giudici si ripartiscono i casi a
seconda del loro valore in denaro.
Così, per esempio, le cause le cause relative a beni mobili di valore
non superiore a cinquemila euro sono decise dal Giudice di Pace.
La competenza dei giudici penali si determina in base ad un duplice
criterio: territorio e materia.
In base al criterio del territorio, è competente il giudice del luogo in
cui è stato commesso il reato.
In virtù del criterio della materia, per esempio, la Corte di Assise è
competente per il reato di omicidio.
Contro le sentenze emanate dai giudici di secondo grado è possibile
ricorrere alla Corte di Cassazione.
I gradi di giurisdizione: la Corte di Cassazione
La Cassazione, unica per tutta l'Italia e con sede a Roma, ha una
funzione NOMOFILATTICA, nel senso che assicura l'esatta osservanza e l'uniforme
interpretazione della legge su tutto il territorio italiano.
A tal fine, la Corte di Cassazione ha il potere di cassare, ossia di
cancellare, le sentenze che non abbiano applicato esattamente la legge.
Tutti i giudici suindicati, eccetto la Corte di Cassazione, sono detti
giudici di merito, in quanto giudici sia del “fatto” che del “diritto”:
- del “fatto”, in quanto devono decidere, spiegandone le ragioni, se è
vero o falso quanto affermato dalle parti del processo (per esempio, se è vero
o falso che Tizio ha sottratto una cosa a Caio);
- del “diritto”, in quanto, dopo aver accertato il fatto, devono
decidere quale norma giuridica applicare al caso (per esempio, se Tizio è
responsabile di furto o di rapina, cioè di furto con violenza).
La Corte di Cassazione è detta giudice di legittimità, in quanto giudice
del solo “diritto”, nel senso che essa non accerta se è vero o falso il fatto,
ma solo se gli altri giudici hanno applicato la giusta norma e motivato
logicamente la loro decisione.
La cassazione della sentenza può avvenire con o senza rinvio: se la
Corte ritiene possibile correggere l'errore del Giudice con un ulteriore
processo, cassa la sentenza con rinvio ad un altro Giudice; se, invece, ritiene
che l'errore non possa essere corretto neppure con un altro processo, allora
cassa la sentenza senza rinvio.
Esempio di cassazione con rinvio.
In data 12-7-92 R. P., denunciava alla Questura di Potenza che il giorno
precedente era stata violentata da C. C. La Corte di Appello di Potenza
condannava l'imputato, ma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1636 del
6.11.1998, cassava la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in
quanto la motivazione della Corte di Potenza sarebbe stata carente (cioè
incompleta) ed illogica.
La sentenza della Cassazione suscitò, all'epoca, parecchio scalpore, in
quanto una delle ragioni del rinvio era data dal fatto che la Corte di Appello
aveva condannato l'imputato senza spiegare come fosse stata possibile la
violenza, dato che la ragazza indossava i jeans (le parole della Corte furono
esattamente: “Deve poi rilevarsi che è un dato di comune esperienza che è quasi
impossibile sfilare anche in parte i jeans di una persona senza la sua fattiva
collaborazione, poiché trattasi di una operazione che è già assai difficoltosa
per chi li indossa”).
Esempio di cassazione senza rinvio.
Con la sentenza del 9.6.11, il Tribunale di Salerno condannava un
imputato per il reato previsto dall'art. 650 del codice penale, in quanto
faceva il parcheggiatore abusivo, nonostante il divieto stabilito dal Questore
di Salerno.
Con la sentenza del 19.3.13, la Corte di Cassazione cassava senza rinvio
la sentenza del Tribunale, in quanto l'attività di parcheggiatore abusivo non è
prevista dalla legge come reato, anche se comunque è un'attività illecita,
essendo vietata dal codice della strada.
E' chiaro, che in tal caso, la Cassazione non poteva rinviare la causa
ad alcun giudice, perché il processo non si sarebbe mai dovuto fare.
La Corte
Costituzionale
Definizione
La Corte Costituzionale è un organo costituzionale.
Formazione
Essa è composta da 15 giudici: 5 nominati dal Parlamento, 5
dal Presidente della Repubblica e 5 da altri giudici.
I membri della Corte devono essere scelti tra professori
universitari in materie giuridiche, avvocati con almeno 20 anni di professione
ed alti magistrati (sono tali i giudici che decidono in via definitiva sulle
contestazioni contro le sentenze pronunciate da magistrati di rango inferiore)
Essi durano in carica nove anni e godono delle stesse
garanzie dei parlamentari, ossia dell'insindacabilità e dell'immunità.
Funzionamento
La Corte può decidere solo se sono presenti almeno 11 Giudici.
Le sue decisioni sono prese a maggioranza semplice (50% dei presenti
più un voto).
Funzioni
La Corte Costituzionale giudica:
1) sulla legittimità costituzionale delle leggi;
2) sui conflitti di attribuzione;
3) sull'ammissibilità dei referendum abrogativi;
4) il Presidente della Repubblica, nel caso in cui sia
accusato di alto tradimento o attentato alla Costituzione.
La prima funzione consiste nel verificare se le leggi
ordinarie rispettino la Costituzione.
Essa si esercita mediante due procedimenti: incidentale e
principale.
Il procedimento incidentale incide su un processo in corso.
In particolare, qualora un Giudice, durante un processo,
ritenga che, per decidere, deve applicare una legge presumibilmente
incostituzionale, sospende il processo e chiede alla Corte Costituzionale di
decidere se la legge sia contraria o meno alla Costituzione.
Attenzione:
se il giudice ritiene che una legge sia contraria alla Costituzione, ma pensa
che tale legge non debba essere applicata al caso sottopostogli, allora egli
deve decidere la causa senza rivolgersi alla Corte.
In
altre parole, il Giudice, prima di sottoporre la questione di costituzionalità
alla Corte Costituzionale, deve valutare sia la rilevanza che la non manifesta
infondatezza della questione stessa: rilevanza vuol dire che la norma
presumibilmente incostituzionale rileva, cioè deve essere applicata, nel caso
sottoposto al Giudice;
Per
comprendere meglio il significato della rilevanza, facciamo alcuni esempi:
-
esempio di questione rilevante e non manifestamente
infondata:
se una legge stabilisse che gli ospedali possono assumere come medici solo i
laureati in medicina di sesso maschile ed una laureata in medicina si
rivolgesse al Giudice per contestare il rifiuto di un ospedale di assumerla
come medico, la legge dovrebbe essere applicata al caso da decidere, per cui la
questione è rilevante; essa, inoltre, non è manifestamente infondata, in quanto
appare evidente che tale legge contrasterebbe con il principio di uguaglianza
di cui all’art. 3 della Costituzione;
-
esempio di questione non rilevante, anche se non
manifestamente infondata: se una legge stabilisse che gli ospedali possono assumere
come medici solo i laureati in medicina di sesso maschile e una diplomata si
rivolgesse al Giudice per contestare il rifiuto di un ospedale di assumerla
come medico, la legge NON dovrebbe essere applicata al caso da decidere – in
quanto la persona non è laureata – per cui la questione non è rilevante, onde
il giudice, se pure ritenesse la questione non manifestamente infondata, cioè
sospettasse di incostituzionalità la legge, non dovrebbe chiedere alla Corte di
pronunciarsi sulla costituzionalità o meno di quella legge, ma dovrebbe
decidere senz'altro la causa;
-
esempio di questione rilevante e manifestamente infondata: se una persona
chiedesse al Giudice di ordinare all’Amministrazione finanziaria la
restituzione dell’IVA da lui pagata sull’auto, in quanto il tributo in
questione non è progressivo in violazione dell’art. 53 della Costituzione, che
sancisce la progressività del sistema tributario, la questione sarebbe
rilevante, in quanto la persona in questione avrebbe dimostrato di aver pagato
l’IVA, ma sarebbe manifestamente infondata, in quanto l’art. 53 impone che il
sistema tributario nel suo complesso debba essere informato a criteri di
progressività, ma non che ogni imposta debba essere progressiva.
Il giudizio in via principale si ha quando lo Stato chiede che sia dichiarata incostituzionale una legge regionale che invade la competenza statale e, viceversa, quanto una Regione chiede che sia dichiarata incostituzionale una legge statale che invade la competenza esclusiva, in determinate materie, della Regione stessa.
La
seconda funzione consiste nello stabilire quale organo di vertice abbia una
determinata attribuzione (cioè, un determinato potere). Se, per esempio, una
Camera intende sfiduciare un Ministro, ma quest'ultimo nega che essa ne abbia
il potere, allora sarà la Corte Costituzionale a decidere se spetta o meno alla
Camera il potere medesimo. Nel 1995, per esempio, la Corte Costituzionale
ammise la mozione di sfiducia da parte del Senato nei confronti del ministro
Mancuso, che aveva contestato al Senato il potere di approvare la mozione
medesima.
La
terza funzione consiste nello stabilire se si possa fare un referendum
abrogativo. Il referendum abrogativo è l'atto con il quale il popolo abroga una
norma giuridica. Esso non è ammissibile nei casi previsti dall'art. 75 della
Costituzione, tra cui, per esempio, il caso in cui il popolo voglia abrogare
una norma in materia di tasse (se i cittadini potessero abolire le tasse, è
facile immaginare che molti di essi lo farebbero, con la conseguenza che lo
Stato non potrebbe più funzionare).
Il referendum abrogativo è un mezzo di democrazia diretta.
Esso deve essere chiesto da almeno 500.000 cittadini.
Affinché il referendum abroghi la legge occorre che votino
almeno la metà più uno degli elettori (cioè dei cittadini aventi diritto al
voto) e che, di coloro che votano, almeno la metà più uno chiedano
l’abrogazione.
Esempio: supponiamo che gli elettori siano 40.000.000.
Affinché il referendum sia valido, occorre che votino almeno 20.000.001
elettori (ossia la metà più uno di tutti gli elettori) e che, di costoro,
almeno 10.000.001, (cioè più della metà) chiedano l’abrogazione.
Coloro che sono contrari all’abrogazione della legge di
solito invitano i cittadini NON a votare contro l'abrogazione, ma A NON andare
a votare, così da rendere invalido il referendum. Facciamo un esempio per
capire meglio questo concetto.
Supponiamo che gli elettori siano 40.000.000, di cui
19.000.000 vogliano l'eliminazione di una legge, 3.000.000 vogliano che la
legge non sia eliminata e 18.000.000 siano indifferenti e, quindi, non vogliano
andare a votare.
Se gli elettori a favore e quelli a sfavore
dell'eliminazione della legge vanno a votare, i votanti saranno 22.000.000
(19.000.000 di elettori favorevoli all'abrogazione più 3.000.000 di contrari)
e, quindi, il referendum sarà valido, perché hanno votato più di 20.000.000 di
elettori, e la legge sarà abrogata, perché ha votato a favore dell'abrogazione
la maggioranza (19.000.000 contro 3.000.000).
Se, invece, gli elettori contrari all'eliminazione della
legge non andranno a votare, i votanti saranno solo 19.000.000 e, quindi, il
referendum non sarà valido, in quanto hanno votato meno di 20.000.001 elettori,
e, di conseguenza, la legge non sarà abrogata.
E' come se avesse vinto la minoranza (3.000.000 contro
19.000.000).
Si
ricorda che chi vuole l'abrogazione deve votare “SI”, mentre chi è contrario ad
essa deve votare “NO”.
Da non confondere col referendum abrogativo, di cui sopra, è
il referendum costituzionale (o confermativo), previsto dall'art. 138 della
Costituzione per il caso in cui il Parlamento modifichi la Costituzione con una
legge approvata a maggioranza assoluta (cioè con la metà più uno dei
parlamentari). In tal caso, se, entro tre mesi dall'approvazione, ALMENO
500.000 cittadini o cinque Consigli Regionali lo chiedono, si farà il
referendum di conferma della legge costituzionale approvata. A differenza del referendum
abrogativo, quello confermativo è valido anche se i votanti sono meno della
maggioranza del corpo elettorale.
Il referendum non si potrà fare se la legge costituzionale
sia stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei parlamentari
(cosiddetta maggioranza qualificata).
La quarta funzione è esercitata dalla
Corte unitamente a 16 cittadini scelti dal Parlamento in seduta comune.
Le
fonti del diritto
Definizione di fonte del diritto
La
fonte del diritto è ciò da cui nasce il diritto o ciò che ci fa conoscere
diritto.
Classificazione delle fonti del
diritto
Le
fonti del diritto si distinguono in fonti di produzione e fonti di cognizione
(cognizione vuol dire conoscenza).
La
fonte di produzione è un atto internazionale, statale o regionale che contiene
delle regole, come, per esempio, la Costituzione, la quale contiene, per
esempio, la regola dell’uguaglianza.
La
fonte di cognizione, invece, è un documento che fa conoscere la fonte di
produzione, come la Gazzetta Ufficiale. Così, per esempio, la Costituzione
italiana è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27/12/1947.
Organizzazione
gerarchica delle fonti del diritto
Le fonti sono organizzate
gerarchicamente, nel senso che ci sono fonti più importanti e fonti meno
importanti, con la conseguenza che la fonte meno importante non può essere in
contrasto con quella più importante.
La fonte più importante è la
Costituzione; le altre fonti, come, per esempio, la legge, non possono, quindi,
essere in contrasto con la Costituzione stessa.
Elenco delle fonti del diritto
Le fonti del diritto italiano
sono, in ordine gerarchico, le seguenti:
1) la Costituzione e, sullo
stesso piano, le leggi costituzionali;
2) i regolamenti comunitari;
3) le leggi ordinarie e, allo
stesso livello, i decreti legislativi ed i decreti legge, nonché, nell’ambito
della loro competenza, le leggi regionali;
4) i regolamenti governativi;
5) le consuetudini.
La Costituzione è composta da
139 articoli ed è entrata in vigore (nel senso che è diventata obbligatoria),
l’1.1.1948. Essa è la fonte più importante.
Un esempio di norma
costituzionale è quella che prevede che tutti i cittadini sono uguali davanti
alla legge.
Le leggi costituzionali sono
quelle che cambiano la Costituzione, come, per esempio, la legge che nel 2007
ha eliminato la pena di morte, che era prevista nell’articolo 27 della
Costituzione.
Esse devono essere approvate
due volte dal Parlamento, che è composto dai rappresentanti dei cittadini.
I regolamenti comunitari sono
quelli approvati dall’Unione Europea.
Le leggi ordinarie sono
approvate dal Parlamento con un procedimento più semplice rispetto a quello
seguito per le leggi costituzionali: per esempio, esse non devono essere
approvate due volte, ma una volta sola.
I decreti legislativi sono
emanati, su incarico del Parlamento, dal Governo, che è composto dai ministri,
nominati dal Presidente della Repubblica.
I decreti legge sono emanati
dal Governo e, successivamente, devono essere approvati dal Parlamento entro 60
giorni, altrimenti perdono effetto.
I regolamenti sono emanati
dal Governo per attuare le leggi.
Le consuetudini sono
comportamenti che i membri di una collettività tengono con la convinzione di
obbedire ad una norma giuridica. Per esempio, una
regola di consuetudine vigente in Roma è quella per cui nei contratti di
locazione di immobili ad uso di abitazione viene versato al locatore un
deposito cauzionale non inferiore a due mensilità.