CLASSE TERZA A - VERSIONE ORDINARIA - EDUCAZIONE CIVICA –
LA COSTITUZIONE
Rapporti economici (articoli dal 35 al 47)
I rapporti economici sono
rapporti giuridici, ossia relazioni tra soggetti da cui derivano diritti ed
obblighi.
La Costituzione regola tali
rapporti negli articoli dal 35 al 47, di cui noi abbiamo esaminato quelli che
vanno dal 35 al 42.
Da essi deriva sia il diritto dei
cittadini a ricevere determinate prestazioni sia l’obbligo, a carico degli enti
pubblici, di fornirle.
Così, per esempio, l’art. 38,
nello stabilire che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale,
attribuisce a chi non può lavorare e non ha di che vivere, ha diritto ad essere
mantenuto e impone agli enti pubblici di provvedervi.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
(articoli da 35 a 47)
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione
professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi
e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e
dignitosa.
La durata massima della giornata
lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli
stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite
minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro
e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno
diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo
articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
Art. 39.
L’organizzazione sindacale è
libera.
Ai sindacati non può essere
imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione
che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41.
L’iniziativa economica privata è
libera.
Non può svolgersi in contrasto
con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o
privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere,
nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.