TERZA AFM - PRIMO QUADRIMESTRE - DIRITTO - VERSIONE ORDINARIA
I principi
generali del diritto
Le norme
giuridiche
Definizione di diritto e di norma giuridica
Il diritto è un insieme di
norme giuridiche.
La norma giuridica è una
regola che stabilisce come ci si deve comportare e quali sono le conseguenze
per chi non si comporta come stabilito.
Esempi di norme giuridiche
sono: non rubare; paga ciò che compri; non passare con il semaforo rosso.
Funzione delle norme giuridiche
La principale funzione delle
norme giuridiche è quella di favorire una pacifica convivenza: infatti, la
presenza di norme che dicono come ci si comporta fa sì che le persone litighino
di meno per stabilire chi ha ragione e chi ha torto.
Caratteri principali delle norme giuridiche
I caratteri principali delle
norme giuridiche sono l’obbligatorietà e la generalità:
- obbligatorietà significa che
chi non rispetta la norma sarà punito;
- generalità significa che la
norma deve riguardare tutti, altrimenti non ci sarebbe uguaglianza.
La sanzione
La punizione per chi non
rispetta la norma giuridica è detta sanzione.
La sanzione può consistere,
per esempio:
- nel risarcimento dei danni
causati in un incidente stradale (chi causa un incidente commette un illecito
civile, per cui la sanzione si dirà civile);
- nel finire in carcere per
avere rubato (chi ruba compie un reato, cioè un illecito penale, per cui la
sanzione si dirà penale);
- pagare una certa somma di
denaro per essere passato col rosso (chi passa col rosso compie un illecito
amministrativo, per cui la sanzione si dirà amministrativa).
L’interpretazione delle norme giuridiche
Le norme giuridiche, per
poter essere osservate, devono essere capite, cioè interpretate.
L’interpretazione delle norme
giuridiche (cioè, del diritto) è, quindi, la ricerca del significato delle
norme giuridiche.
Per esempio, una norma
permette a chi ha compiuto 16 anni di sposarsi per gravi motivi;
l’interpretazione di questa norma consiste nel capire cosa si intende per
“gravi motivi”.
L’interpretazione delle norme
giuridiche è effettuata prevalentemente dai giudici, il cui compito è di
accertare, per conto dello Stato, se le norme giuridiche vengono osservate.
I rami del diritto
Il diritto si suddivide in
varie parti (dette “rami del diritto”).
La principale distinzione è
tra diritto privato e diritto pubblico.
Il diritto pubblico regola:
- l’attività della Pubblica
Amministrazione, formata dallo Stato e degli altri enti pubblici, come i
Comuni: per esempio, il diritto pubblico regola l’attività delle scuole;
- i rapporti tra gli enti
pubblici, come, per esempio, i rapporti tra le Regioni;
- i rapporti tra la Pubblica
amministrazione e i privati, come i cittadini, quando questi ultimi sono in una
posizione di soggezione, nel senso che non possono opporsi alla volontà
dell’Amministrazione: il ladro non può dire al carabiniere, che lo ha colto sul
fatto, che lui non desidera essere arrestato.
Il diritto privato regola:
- i rapporti tra privati, per
esempio tra marito e moglie o tra chi vende e chi compra;
- i rapporti tra la Pubblica
amministrazione e i privati, quando questi ultimi sono in una posizione di
parità con lo Stato e gli enti pubblici, come, per esempio, quando lo Stato
vuole comprare qualcosa, tipo i vaccini da distribuire gratuitamente alla popolazione:
i produttori di vaccini non sono, infatti, obbligati a venderli allo Stato se
il prezzo non è conveniente.
Sia il diritto privato che il
diritto pubblico si suddividono, a loro volta, in altri rami.
Nel campo del diritto
privato, il ramo più noto è quello del diritto civile, che regola, per esempio,
la vendita, mentre nel campo del diritto pubblico, il ramo più noto è quello
del diritto penale, che prevede i reati.
Diritto civile e penale si
differenziano principalmente per:
- l’interesse tutelato: l’interesse del singolo nel
diritto civile; l’interesse della collettività nel diritto penale.
Così,
per esempio, se una persona non paga quello che compra, solo il venditore può
chiedere al Giudice di obbligare il compratore a risarcirlo del danno; se,
invece, un ladro ruba, chiunque può denunciarlo;
- il nome della violazione: la violazione del diritto
civile si chiama illecito civile, mentre la violazione del diritto penale si
chiama illecito penale o reato;
- la sanzione per la violazione: chi commette un illecito
civile è punito, di solito, con il risarcimento del danno; chi compie un reato
è punito, di solito, con il carcere.
Le fonti del diritto
Definizione di fonte del diritto
La
fonte del diritto è ciò da cui nasce il diritto o ciò che ci fa conoscere
diritto.
Classificazione delle fonti del
diritto
Le
fonti del diritto si distinguono in fonti di produzione e fonti di cognizione
(cognizione vuol dire conoscenza).
La
fonte di produzione è un atto internazionale, statale o regionale che contiene
delle regole, come, per esempio, la Costituzione, la quale contiene la regola
dell’uguaglianza.
La
fonte di cognizione, invece, è un documento che fa conoscere la fonte di
produzione, comela Gazzetta Ufficiale. Così, per esempio, la Costituzione
italiana è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27/12/1947.
Organizzazione
gerarchica delle fonti del diritto
Le fonti sono organizzate
gerarchicamente, nel senso che ci sono fonti più importanti e fonti meno
importanti, con la conseguenza che la fonte meno importante non può essere in
contrasto con quella più importante.
La fonte più importante è la
Costituzione; le altre fonti, come, per esempio, la legge, non possono, quindi,
essere in contrasto con la Costituzione stessa.
Elenco delle fonti del diritto
Le fonti del diritto italiano
sono, in ordine gerarchico, le seguenti:
1) la Costituzione e, sullo
stesso piano, le leggi costituzionali;
2) i regolamenti comunitari;
3) le leggi ordinarie e, allo
stesso livello, i decreti legislativi ed i decreti legge, nonché, nell’ambito
della loro competenza, le leggi regionali;
4) i regolamenti governativi;
5) le consuetudini.
La Costituzione è composta da
139 articoli ed è entrata in vigore (nel senso che è diventata obbligatoria),
l’1.1.1948. Essa è la fonte più importante.
Un esempio di norma
costituzionale è quella che prevede che tutti i cittadini sono uguali davanti
alla legge.
Le leggi costituzionali sono
quelle che cambiano la Costituzione, come, per esempio, la legge che nel 2007
ha eliminato la pena di morte, che era prevista nell’articolo 27 della
Costituzione.
Esse devono essere approvate
due volte dal Parlamento, che è composto dai rappresentanti dei cittadini.
I regolamenti comunitari sono
quelli approvati dall’Unione Europea.
Le leggi ordinarie sono
approvate dal Parlamento con un procedimento più semplice rispetto a quello
seguito per le leggi costituzionali: per esempio, esse non devono essere
approvate due volte, ma una volta sola.
I decreti legislativi sono
emanati, su incarico del Parlamento, dal Governo, che è composto dai ministri,
nominati dal Presidente della Repubblica.
I decreti legge sono emanati
dal Governo e, successivamente, devono essere approvati dal Parlamento entro 60
giorni, altrimenti perdono effetto.
I regolamenti sono emanati
dal Governo per attuare le leggi.
Le consuetudini sono
comportamenti che i membri di una collettività tengono con la convinzione di
obbedire ad una norma giuridica. Per esempio, una
regola di consuetudine vigente in Roma è quella per cui nei contratti di
locazione di immobili ad uso di abitazione viene versato al locatore un
deposito cauzionale non inferiore a due mensilità.
L’efficacia delle
norme giuridiche
L’efficacia della norma
giuridica, cioè la sua obbligatorietà, inizia, di solito, dopo 15 giorni dalla
sua pubblicazione su un giornale, detto Gazzetta Ufficiale (disponibile solo
via internet).
La pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale ha lo scopo di far conoscere la norma alle persone.
Soggetto,
oggetto e rapporto giuridico
Definizione di soggetto di diritto
Il soggetto di diritto è il
destinatario delle norme giuridiche. I soggetti di diritto sono le persone, le
quali si distinguono in fisiche e giuridiche.
Le persone fisiche
Le persone fisiche siamo noi,
gli individui.
Capacità giuridica
La capacità giuridica è la
possibilità di avere diritti e doveri.
Essa si acquista con la
nascita e, quindi, tutte le persone fisiche hanno la capacità giuridica.
Così, per esempio, anche un
minorenne può essere proprietario di una moto.
Capacità di agire
La capacità di agire, invece,
è la possibilità di acquistare con la propria volontà diritti e doveri.
Essa si acquista, di regola,
alla maggiore età, cioè, in Italia, a 18 anni.
I minorenni, cioè le persone
con meno di 18 anni, sono rappresentati dai loro genitori, nel senso che
saranno i genitori che acquisteranno, per loro conto, diritti e doveri.
Per esempio, un minorenne non
potrà comprarsi il motorino, neppure se ne avesse i soldi, ma glielo dovranno
comprare i suoi genitori.
I maggiorenni, cioè le
persone che hanno compiuto 18 anni, che, per problemi mentali, non sono capaci
di intendere e volere, non hanno la capacità di agire e, quindi, non possono
acquistare, con la loro volontà, diritti e doveri; essi sono rappresentati da
una persona detta “tutore”.
Scomparsa, assenza e morte presunta
La persona si dice scomparsa
quando non se ne hanno più notizie.
In tal caso, il Giudice può
nominare un curatore, che conserverà il patrimonio della persona scomparsa.
La persona si dice assente
quando è scomparsa da almeno due anni.
In questo caso, il Giudice
potrà dare ai futuri eredi dell’assente:
- il possesso dei suoi beni;
- le rendite dei suoi beni,
come, per esempio, l’affitto della casa dell’assente.
Nel caso di ritorno,
l’assente riavrà il possesso dei suoi beni e un terzo delle rendite incassate
dai futuri eredi, che siano diversi dagli ascendenti, discendenti e coniuge
(questi ultimi, invece, tratterranno le rendite ricevute).
La persona si dice morta
presunta quando è scomparsa da almeno 10 anni.
In tal caso, gli eredi
diventeranno proprietari dei beni della persona presunta morta ed il suo
coniuge, marito o moglie, potrà risposarsi.
Se il “morto” (presunto)
ritorna, il secondo matrimonio del coniuge sarà dichiarato nullo ed egli avrà
diritto a riprendersi i beni nello stato in cui si trovano, con la conseguenza
che:
- se i beni non sono stati
venduti, egli potrà riaverli;
- se i beni sono stati venduti,
ma non sono stati ancora pagati, egli ha diritto ad incassare il loro prezzo;
- se i beni sono stati venduti
e pagati, ma il prezzo è stato riutilizzato per l’acquisto di altri beni, egli
potrà avere questi ultimi beni, cioè quelli comprati con i soldi ricavati dalla
vendita dei suoi beni;
- se i beni sono stati venduti
e pagati ed il denaro incassato è stato consumato, egli non avrà diritto a
niente.
Le persone giuridiche
La persona giuridica è
un’organizzazione di persone e di beni alla quale lo Stato attribuisce la
personalità giuridica, nel senso che la riconosce come una persona diversa
dalle persone fisiche che ne fanno parte.
Un esempio di persona
giuridica è la società a responsabilità limitata.
Per i debiti della persona
giuridica, è responsabile solo la persona stessa con il suo patrimonio, nel
senso che i creditori della persona giuridica non possono agire nei confronti
delle persone fisiche che ne fanno parte.
Il riconoscimento viene dato
solo alle organizzazioni che vogliono raggiungere uno scopo vantaggioso per la
collettività e che dimostrano di avere i mezzi per poterlo conseguire.
Le associazioni non riconosciute e
i comitati
Le organizzazioni di persone
e di beni che non ottengono il riconoscimento dello Stato e che, quindi, non
hanno la personalità giuridica, sono le associazioni non riconosciute, come i
circoli ricreativi, ed i comitati, come quelli che organizzano le feste di
quartiere.
La responsabilità per i
debiti è diversa a seconda che si faccia parte di una persona giuridica,
un’associazione non riconosciuta o un comitato.
Nel primo caso - persona
giuridica – come abbiamo detto, il debito può essere pagato solo con i soldi
dell’associazione, in quanto la persona giuridica ha un’autonomia patrimoniale
perfetta, nel senso che il suo patrimonio è separato da quello dei suoi associati.
Nel secondo caso -
un’associazione non riconosciuta - se i soldi dell’associazione non bastano, i
creditori possono chiederli ai rappresentanti dell’associazione.
Nel terzo caso - comitato - se i soldi raccolti dal comitato
non bastano, i creditori possono chiederli a tutti quelli che ne fanno parte.
Gli oggetti del
diritto
Definizione di oggetto di diritto
Oggetto del diritto è il
bene, cioè le cose alle quali lo Stato ritiene di dare valore giuridico. Tali
sono, di regola, le cose utili (che possono, cioè, soddisfare i bisogni umani),
accessibili (come, per esempio, un panino) e limitate (come uno smartphone, nel
senso che gli smartphone non si trovano in natura). Non sono accessibili, per
esempio, gli astri, come la luna, e non sono limitati, per esempio, cose come
l’aria.
Beni mobili ed immobili
I beni possono essere mobili o
immobili, a seconda che si possano o non si possano spostare senza modificarne
la loro natura.
Un esempio di bene mobile è un
orologio.
Un esempio di bene immobile è una
casa. Una casa, infatti, non può essere spostata; il fatto che potrebbe essere
fatta a pezzi e ricostruita da un’altra parte non significa che può essere
portata da un luogo a un altro: infatti, nel distruggerla se ne modifica la
natura.
I beni immobili devono essere
venduti per iscritto, mentre i beni mobili possono essere venduti, oltre che
per iscritto, anche a voce.
I beni immobili sono elencati nei
registri immobiliari, da cui risulta, per esempio, chi è il proprietario o se
il bene è libero oppure ipotecato; ipotecato vuol dire che il proprietario
dell’immobile ha preso in prestito del denaro e ha garantito chi glielo ha
prestato con l’immobile, nel senso che, se, alla scadenza, non potesse
restituire il prestito, chi glielo ha fatto potrebbe far vendere l’immobile e
prendersi il ricavato della vendita fino ad essere ripagato completamente del
denaro prestato.
Quindi, prima di comprare una
casa, è bene controllare questi registri, dato che se il bene è stato venduto
ad altre persone o è stato ipotecato, il compratore rischierebbe di aver pagato
inutilmente la casa.
Occorre evidenziare che chi prende in prestito denaro può
garantirne la restituzione sia ipotecando un immobile sia dando in pegno un
bene mobile; mentre, però, chi dà in ipoteca l’immobile, può continuare ad
abitarlo, chi dà in pegno un bene mobile, lo deve consegnare a chi gli presta i
soldi e che glielo restituirà solo se chi ha ricevuto i soldi li restituirà,
pagando in più, di solito, una somma a titolo di interesse.
Un’altra differenza tra beni
mobili e immobile è poi data dai tributi (popolarmente chiamati “tasse”), che,
di solito, sono previsti per i beni immobili, ma non per i beni mobili.
In sintesi: le differenze tra
i beni mobili e immobili riguardano: il trasferimento da una persona all’altra,
che richiede la forma scritta solo per gli immobili; la garanzia, che, solo per
i beni mobili, richiede il passaggio materiale del bene da chi chiede il
prestito a chi lo concede; il pagamento dei tributi, che, di solito, è previsto
solo per i beni immobili.
Il rapporto
giuridico
Definizione ed
esempi
Il rapporto giuridico è una
relazione tra due o più persone regolata dal diritto, cioè da norme giuridiche.
Sono
esempi di rapporti giuridici:
- la
vendita, in quanto la stessa è regolata da norme giuridiche, che stabiliscono,
tra l’altro, che il venditore ha il diritto di essere pagato, ma ha l’obbligo
di consegnare la cosa venduta, mentre il compratore ha il diritto di ricevere
la cosa acquistata e l’obbligo di pagarla;
- il
matrimonio, dato che il medesimo è disciplinato da regole giuridiche, che
stabiliscono, tra l’altro, che i coniugi devono aiutarsi ed essere fedeli l’uno all’altro.
Elementi del rapporto giuridico
Gli elementi del rapporto
giuridico sono i soggetti e gli oggetti del diritto.
Le situazioni
giuridiche soggettive nel rapporto giuridico
Definizione
La posizione che un soggetto ha
nel rapporto giuridico si dice situazione giuridica soggettiva.
Distinzione tra situazioni
giuridiche attive e passive ed esempi
Le situazioni sono principalmente
due: il diritto e l’obbligo.
Il diritto è una situazione
attiva, di vantaggio, per cui chi è titolare di una situazione attiva è detto
soggetto attivo del rapporto.
L’obbligo è una situazione
passiva, di svantaggio, per cui chi è titolare di una situazione attiva è detto
soggetto passivo del rapporto.
Per esempio, chi presta del
denaro (cosiddetto “creditore”) ha diritto alla sua restituzione e, quindi, è
in una situazione di vantaggio ed è il soggetto attivo del rapporto, mentre chi
riceve il denaro in prestito (cosiddetto “debitore”) ha l’obbligo di
restituirlo e, quindi, è in una situazione di svantaggio ed è il soggetto
passivo del rapporto.
Distinzione tra diritti: personali e
patrimoniali
I
diritti possono essere personali o patrimoniali.
I
diritti personali non sono valutabili in denaro, come, per esempio, il diritto
alla fedeltà del marito o della moglie.
I
diritti patrimoniali sono, invece, valutabili in denaro.
Distinzione tra diritti
patrimoniali: diritti reali e diritti di credito
I
diritti patrimoniali si distinguono, a loro volta, in diritti reali e diritti
di credito.
I diritti reali sono diritti
sulle cose.
I caratteri principali dei
diritti reali sono la patrimonialità e l’immediatezza:
-
patrimonialità significa che essi sono
valutabili in denaro;
-
immediatezza significa che il loro titolare può
godere delle cose che ne sono oggetto senza l’aiuto di altri.
Un esempio di diritto reale è la
proprietà di una casa; il diritto si dice patrimoniale, in quanto la casa è
valutabile in denaro, si dice immediato, in quanto il proprietario può godere
della casa, abitandola o cedendola, senza la mediazione, cioè l’aiuto, di
altri.
I diritti reali si distinguono in
due categorie:
i diritti reali sulla cosa
propria, cioè la proprietà;
i diritti reali sulla cosa di
proprietà di altre persone.
Questi ultimi si distinguono, a
loro volta, in diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia.
I primi consistono nel potere di
godere di un bene di proprietà di altri, come, per esempio, l’usufrutto, che
attribuisce il potere di godere di una cosa altrui e di percepirne i frutti.
I secondi consistono nel potere
di vendere un bene di proprietà di un debitore che non abbia pagato il proprio
debito, come, per esempio, il diritto di ipoteca; si pensi ad una banca che
abbia concesso un mutuo con ipoteca per comprare una casa; se l’acquirente non
rimborsa il mutuo, la banca può vendere la casa per recuperare i soldi
prestati.
Il diritto di credito è la pretesa di un soggetto (creditore) a che un altro
soggetto (debitore) tenga un determinato comportamento, che può consistere, per
esempio, nel dargli una somma di denaro o nel riparargli un lavandino.
Differenza tra diritto oggettivo e soggettivo
NOTA BENE: il diritto che nasce dal rapporto giuridico è un
concetto diverso dal diritto come insieme di norme giuridiche.
Il diritto nascente dal rapporto giuridico è, infatti, il
potere di un soggetto, cioè, di una persona, nei confronti di un altro
soggetto, come, per esempio, il potere di richiedere il pagamento che ha il
venditore nei confronti del compratore.
Il diritto nato dal rapporto giuridico, essendo il diritto
di un soggetto, prende il nome di diritto soggettivo; il diritto come insieme
di norme giuridiche assume, invece, il nome di diritto oggettivo.
Il diritto soggettivo presuppone il diritto oggettivo: ad
esempio, il potere del venditore di pretendere il pagamento da parte del
compratore (diritto soggettivo) PRESUPPONE l’esistenza di una norma giuridica
(facente parte del diritto oggettivo) che attribuisca al venditore stesso quel
potere.
RICAPITOLANDO:
IL DIRITTO OGGETTIVO È UN INSIEME DI NORME GIURIDICHE;
IL DIRITTO SOGGETTIVO È IL POTERE DI UN SOGGETTO NASCENTE DA
UNA NORMA GIURIDICA, CIOÈ DAL DIRITTO OGGETTIVO.
La proprietà e i diritti reali
La proprietà
La proprietà in generale
La proprietà rientra fra i
diritti patrimoniali reali.
Essa è il diritto di godere e
disporre delle cose, cioè di utilizzarle e di cederle, gratis o a pagamento.
Il diritto di proprietà è
previsto, oltre che nelle leggi ordinarie, anche nella Costituzione.
In particolare, l’art. 42
Cost. prevede, fra l’altro:
- che la proprietà privata è
riconosciuta allo scopo di assicurarne la funzione sociale;
- che la proprietà privata
può essere espropriata per motivi d'interesse generale, anche se dietro alla
corresponsione di un indennizzo, cioè di una somma di denaro.
I limiti della proprietà
Il diritto di proprietà può
essere limitato sia nell’interesse pubblico che privato.
Nel primo caso, il limite è posto
nell’interesse della società, come nel caso dell’espropriazione, con cui lo
Stato toglie un bene immobile, come un terreno, al proprietario senza il suo
consenso, perché, per esempio, deve far passare su quel terreno una strada; è
vero che lo Stato paga il proprietario, ma la somma la decide lo Stato e il
proprietario non si può opporre.
Nel secondo caso, il limite è
posto nell’interesse di altre persone, come nell’ipotesi dell’obbligo del
proprietario di costruire ad una certa distanza dalle altre costruzioni.
I modi di acquisto della proprietà
I modi con cui si può
acquistare una proprietà sono vari: per esempio, comprando una cosa o
facendosela regalare oppure ereditandola.
I modi di acquisto della
proprietà possono essere a titolo originario o derivativo.
L’acquisto a titolo
derivativo si ha quando la proprietà si acquista mediante trasferimento da
parte di un precedente proprietario, come nel caso della compravendita, che
costituisce il principale modo di acquisto della proprietà, o della donazione.
L’acquisto a titolo
originario si ha quando la proprietà si acquista senza trasferimento da parte
di un precedente proprietario.
Tra i modi di acquisto a
titolo originario ricordiamo l’occupazione e l’usucapione.
L’occupazione è un modo di
acquisto della proprietà che si ha quando si prende una cosa mobile abbandonata,
come un orologio malfunzionante, o che non è di nessuno, come un pesce nel
mare.
L’acquisto per usucapione si
ha quando si possiede un bene per un certo tempo.
In particolare, l’usucapione
si ha quando un soggetto:
- possiede continuativamente un
bene immobile o mobile per 20 anni;
- possiede continuativamente un
bene immobile per 10 anni, anche se acquistato da chi non ne era il
proprietario, purché ci siano due condizioni:
·
la
prima è che l’acquirente fosse in buona fede al momento dell’acquisto, cioè non
sapesse che il trasferente non era il proprietario;
·
la
seconda è che l’atto di trasferimento avrebbe trasmesso la proprietà se il
trasferente fosse stato il proprietario (così, per esempio, la vendita scritta
di un immobile è un atto che ne trasferirebbe la proprietà se il trasferente
fosse il proprietario; la vendita a voce di un immobile, invece, è un atto che
non ne trasferirebbe la proprietà, neppure se il trasferente ne fosse il
proprietario).
In tal caso, l’usucapione si
verifica dopo 10 anni dal giorno in cui l’acquisto è stato trascritto, cioè
iscritto in un registro pubblico, consultabile, quindi, da tutti, con la
conseguenza che chiunque, incluso il vero proprietario, può venire a sapere che
è stato venduto un bene immobile da chi non ne era proprietario;
- possiede continuativamente un
bene mobile per 10 anni, anche se acquistato da chi non ne era il proprietario,
ma alla condizione che l’acquirente fosse in buona fede al momento
dell’acquisto, cioè non sapesse che il trasferente non era il proprietario.
Nel
caso in cui, oltre alla buona fede, ci fosse anche un atto che avrebbe
trasmesso la proprietà del bene mobile se il trasferente ne fosse stato il
proprietario, allora l’acquirente ne acquisterebbe la proprietà al momento
dell’atto (cosiddetta “regola possesso vale titolo”);
- possiede continuativamente un
bene mobile registrato, come un’autovettura, per 3 anni anche se acquistato da
chi non ne era il proprietario, purché ci siano le stesse due condizioni
previste per l’acquisto della proprietà dell’immobile, per usucapione, col
possesso di dieci anni,
La comunione dei
diritti
La comunione di un diritto si
ha quando uno stesso diritto appartiene a due o più persone.
Coloro che hanno in comune un
diritto si dicono comproprietari.
Ciascun comproprietario non
ha il diritto su una parte fisica della cosa comune, ma ha una quota, cioè il
diritto su tutta la cosa, ma in una certa percentuale (50%, 25% o altra
percentuale).
Così, per esempio, se marito
e moglie mettono 50.000 euro ciascuno per comprarsi una casa di 100.000 euro,
il marito non ha il diritto su una certa parte della casa, per esempio, cucina
e bagno, ma ha una quota del 50% di tutta la casa, per cui se i coniugi (cioè,
marito e moglie) decideranno di locare la casa (cioè, come di solito si dice, di
affittarla), ognuno di loro avrà diritto al 50% dell’affitto; quindi, se la
casa viene affittata per 500 euro al mese, sia il marito che la moglie
prenderanno 250 euro ciascuno.
Continuando nell’esempio, se,
invece, il marito mette 50.000 euro e la moglie 150.000 euro per comprarsi una
casa di 200.000 euro, nel caso di affitto, la moglie avrà il diritto a prendere
il triplo dell’affitto rispetto al marito; quindi, se la casa viene affittata
per 1.000 euro al mese, il marito prenderà 250 euro, mentre alla moglie
andranno 750 euro.
Una figura particolare di
comunione è il condominio, che si ha negli edifici divisi in appartamenti, ciascuno
dei quali appartiene a proprietari diversi.
In tal caso, ciascun
proprietario, che si chiama condomino, ha sia la proprietà dell’appartamento (o
di più appartamenti) sia una quota del diritto sulle cose comuni, come le scale
o l’ascensore.
L’usufrutto
Definizione
L’usufrutto è il diritto di
godere della cosa altrui e di percepirne i frutti.
Il diritto di proprietà di una
cosa limitato dal diritto di usufrutto si dice nuda proprietà.
Durata
L’usufrutto è un diritto
temporaneo e, pertanto, si estingue per scadenza del termine stabilito ovvero,
nel caso in cui un termine non sia stato fissato, per morte dell’usufruttuario.
Tipico esempio di diritto di
usufrutto è quello dell’anziano che vende la nuda proprietà della sua casa,
riservandosene, però, l’usufrutto, ossia la possibilità di abitarci fino alla
morte.
La servitù
Definizione
La servitù è il peso imposto
sopra un fondo a favore di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Così, per esempio, chi, per
giungere dal proprio terreno alla pubblica strada, deve passare su un altro
terreno, ha un diritto di servitù su quest’ultimo, cioè, appunto, il diritto di
attraversare il terreno confinante con la pubblica via.
Il fondo appartenente al
proprietario che ha il diritto di passaggio si dice fondo dominante, mentre il
fondo di proprietà di chi deve sopportare il passaggio si chiama fondo
servente.
Obbligazioni, contratti,
fatti illeciti e responsabilità
Definizione di obbligazione
L’obbligazione, come detto sopra,
è il rapporto giuridico per il quale una parte, detta debitore, deve eseguire
una prestazione a favore di un’altra parte, detta creditore, il quale vanta,
quindi, un diritto di credito nei confronti del debitore.
Gli elementi dell’obbligazione
sono:
-
i soggetti attivo (creditore) e passivo
(debitore);
-
l’oggetto, cioè la prestazione da eseguire, la
quale può consistere in un dare (Tizio è obbligato a consegnare la cosa
venduta a Caio), in un fare (Tizio è tenuto ad insegnare la chitarra a
Caio se si è impegnato a dargli lezioni), in un non fare (non fare
concorrenza: Maria, che ha venduto un salone da parrucchiera a Francesca, non
può aprire, subito dopo la vendita, un altro salone da parrucchiera accanto a
quello venduto) o in un sopportare(sopportare il peso di una servitù:
Martina deve sopportare che Consuelo passi sul suo terreno per giungere dal
proprio fondo alla via pubblica).
Fonti delle obbligazioni
Le fonti delle obbligazioni sono
i fatti per cui esse nascono, ossia:
-
il contratto (esempio: il contratto di
compravendita, da cui nasce l’obbligo del venditore di consegnare la cosa
venduta e l’obbligo del compratore di pagarla);
-
il fatto illecito (esempio: il ferimento di una
persona, da cui nasce l’obbligo di risarcire il danno alla persona ferita);
-
ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in
conformità dell'ordinamento giuridico, come:
·
la promessa al pubblico (esempio: Mario promette
soldi a chi ritroverà il suo cane);
·
la gestione di affari altrui (esempio: Giovanni,
in assenza di Mario, proprietario di un cane, gli dà da mangiare senza esservi
obbligato; Mario sarà obbligato a rimborsare Giovanni della somma spesa);
·
l’ingiustificato arricchimento (esempio: Giovanni
e Marcella hanno un conto bancario comune e hanno comprato insieme una casa
facendo un mutuo; la banca preleva le rate del mutuo dal conto bancario comune
sul quale, però, solo Giovanni versa soldi; Giovanni e Marcella litigano e
Giovanni chiama in causa Marcella per farsi restituire la metà dei soldi
prelevati dalla banca sul loro conto comune).
Definizione di contratto ed esempi
Il contratto è l’accordo di due o
più parti per costituire un rapporto giuridico patrimoniale.
Rapporto giuridico patrimoniale è
una relazione regolata dal diritto valutabile in denaro.
Un esempio di contratto è la
compravendita, che è l’atto con cui una parte, detta venditore, trasferisce ad
un'altra parte, detta compratore, la proprietà di un bene in cambio di denaro.
Con la compravendita si
costituisce, infatti, un rapporto giuridico patrimoniale:
- giuridico, in quanto è regolato
dal diritto, il quale stabilisce come si devono comportare venditore e
compratore (per esempio, il diritto stabilisce che il venditore deve consegnare
la casa al compratore);
- patrimoniale, in quanto diritti
ed obblighi delle parti sono valutabili in denaro (per esempio, la casa che il
venditore deve consegnare all'acquirente ha un valore in denaro, detto prezzo).
Un caso di accordo, ma non di
contratto, è il matrimonio, in quanto da esso non nascono diritti e doveri
valutabili in denaro: come si fa a dire quanto vale la fedeltà di un marito o
di una moglie?
Elementi essenziali del contratto
Gli elementi essenziali del
contratto sono quelli che non possono mancare, ossia: l’accordo, l’oggetto, la
causa e la forma.
L’accordo è la volontà di tutte
le parti di un contratto di instaurare tra di loro un rapporto
giuridico-patrimoniale.
L’oggetto è il bene o il servizio
previsto nel contratto; nel caso della vendita di un terreno, l’oggetto è il
terreno.
La causa del contratto è la
ragione per cui lo Stato prevede un certo contratto, imponendo alle parti di
eseguirlo.
Per esempio, nel caso della
compravendita, la causa è lo scambio di una cosa contro un prezzo.
Tale scambio, permettendo il
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, consente il raggiungimento di uno
degli obiettivi dello Stato, che consiste, appunto, nel garantire la
soddisfazione dei loro bisogni.
È evidente, quindi, che se una
delle parti del contratto, dopo averlo concluso, cambia idea, l’altra parte può
pretendere comunque l’esecuzione del contratto stesso e, nel caso in cui
quest’ultima rifiuti, chiedere allo Stato di intervenire per obbligarla all’esecuzione
medesima.
Se, infatti, lo Stato non
intervenisse, ognuno potrebbe rifiutarsi di eseguire un contratto e, quindi,
gli scambi tra le persone diverrebbero estremamente difficili, con conseguente
mancato soddisfacimento dei loro bisogni.
La causa non deve essere
illecita.
Esempio: la causa della
prostituzione – scambio dell'uso del corpo di una persona contro un prezzo –
non è lecita.
La forma del contratto è il mezzo
attraverso cui si manifesta la volontà delle parti.
La forma si distingue in libera e
vincolata, sostanziale e probatoria.
La forma è, di regola, libera,
nel senso che la volontà può essere manifestata in qualsiasi modo: a voce, con
gesti o per iscritto.
Quando entro in un negozio per
comprare una lattina di aranciata, posso chiederla al negoziante oppure, se,
per esempio, ci conosciamo e vado di fretta, prendere la lattina dal frigo,
mettere i soldi sul banco e andarmene.
Naturalmente, potrei anche
comprarla per iscritto, ma chiaramente nessuno acquista un’aranciata per
iscritto.
Il fatto che il negoziante mi dia
lo scontrino non significa che la forma è scritta, in quanto lo scontrino serve
solo per il pagamento delle tasse.
La forma può anche essere vincolata, nel senso che il
contratto deve per forza essere fatto per iscritto (come, per esempio, la
vendita di una casa), e, in alcuni casi, deve addirittura essere scritto dal
Notaio (come, per esempio, la donazione di una casa).
Occorre aggiungere che il
contratto di vendita degli immobili, come le case e i terreni, sebbene si possa
stipulare (cioè, fare) per iscritto senza l’intervento del Notaio, conviene
sempre farlo fare al Notaio, il quale non solo scrive l’atto (detto “rogito”),
ma lo farà pure trascrivere, cioè pubblicizzare in modo tale che tutti possano
sapere che una certa casa è stata venduta.
Se l’atto non venisse
trascritto, una persona disonesta potrebbe vendersi la casa più volte; in
pratica, la potrebbe vendere ad una prima persona, incassando il denaro; poi,
la potrebbe vendere ad un’altra dicendo che è ancora lui il proprietario, e
così via.
Tra i vari compratori-proprietari,
l’unico acquirente che sarà ritenuto proprietario di fronte a tutti sarà quello
che avrà stipulato il contratto davanti al Notaio, proprio perché solo il
Notaio lo potrà far trascrivere rendendo l’acquisto pubblico.
La forma può anche essere
sostanziale (ad substantiam) e probatoria (ad probationem).
Forma sostanziale significa che
se la volontà non è manifestata nella forma richiesta il contratto è invalido.
Così, per esempio, se la casa è
venduta a voce, il contratto è invalido e, più esattamente, nullo, come oltre
si chiarirà.
Forma probatoria significa che se
la volontà non è manifestata nella forma richiesta il contratto è valido, ma
non può essere provato con testimoni.
Così, per esempio, se un’azienda
che non contiene beni immobili viene venduta a voce, la vendita non potrà
essere dimostrata con testimoni. In questo caso se chi l’ha venduta vuole
dimostrare la vendita dovrà ottenere la confessione del compratore e viceversa.
Elementi accidentali del contratto
Gli elementi accidentali del
contratto sono la condizione, il termine ed il modo.
La condizione è un evento futuro
ed incerto da cui dipende l'efficacia del contratto.
Esempio: Mario si obbliga a
comprare la casa di Maria a condizione che la banca Mariana gli conceda il
mutuo.
In tal caso, la condizione è la
concessione del mutuo, che è un evento futuro ed incerto, mentre l'efficacia
del contratto è data dall'obbligo di Mario di comprare la casa.
Il termine è un evento futuro e
certo da cui dipende l'efficacia del contratto.
Esempio: Mario, l'1.12.21, loca
(comunemente si dice “affitta”) la propria casa a Maria, stabilendo che
l'efficacia del contratto inizi l'1.3.22.
In tal caso, il termine è l'1.3.22,
che è un evento futuro e certo, mentre l'efficacia del contratto è data
dall'obbligo di Mario di consegnare la casa a Maria e dall'obbligo di
quest'ultima di pagargli il canone (cioè, quello che comunemente si dice
“affitto”).
Il modo, detto anche onere, è ciò
che deve fare chi riceve gratis un bene.
Il modo, quindi, limita
l'efficacia dell'atto con cui si dà gratis un bene a qualcuno.
Esempio: Mario riceve gratis da
Maria una casa con l'onere di tenere sempre accesa una lampada davanti alla
porta di casa.
In tal caso, il modo è
l'accensione della lampada.
Se l'onerato non rispetta il
modo, Maria può chiedere al Giudice di ordinargli di rispettare l'onere o, se
previsto nel contratto di donazione, addirittura di restituire la casa donata.
Patologia
contrattuale
Invalidità del
contratto
L'invalidità del contratto si ha
quando il contratto è diverso da come dovrebbe essere in base la legge.
L'invalidità può assumere due
forme: la nullità e l'annullabilità.
La nullità del contratto si ha
quando manca un elemento essenziale del contratto stesso.
Esempio: Mario, durante un'asta,
alza la mano per salutare Maria, ma il banditore, scambiando il saluto per
un'offerta, gli assegna il bene in vendita.
In tal caso, Mario non ha
espresso la volontà di comprare il bene e, quindi, mancando l'elemento
essenziale costituito dall'accordo delle parti, il contratto è nullo.
Il contratto nullo non ha effetti
e, quindi, Mario non è tenuto al pagamento del bene offerto all'asta.
L'annullabilità del contratto si
ha quando il contratto è concluso da un incapace, come un minorenne, o se vi
sono vizi della volontà, come la violenza. Si parla di vizi della volontà nel
senso che la volontà non si è formata liberamente.
Primo esempio: Mario, minorenne,
vende la casa regalatagli dalla madre Maria.
Secondo esempio: Mario,
maggiorenne, vende la casa a Maria sotto minaccia di morte.
Nel primo caso, si presume che
Mario, in quanto minorenne, non sia in grado di esprimere consapevolmente la
propria volontà.
Nel secondo caso, si ritiene che
la volontà di Mario di vendere la casa a Maria sia stata viziata dalla
minaccia, nel senso che, senza di questa, egli non avrebbe venduto la casa.
Il contratto annullabile, a
differenza di quello nullo, ha effetti fino a quando un giudice non lo annulla
su richiesta dell'incapace o della persona la cui volontà è stata viziata.
Risoluzione del contratto
La risoluzione consiste nella
cessazione degli effetti di un contratto a causa di un fatto che si verifica
dopo la sua stipulazione.
Cessazione degli effetti di un
contratto significa fine dei diritti e degli obblighi in esso previsti.
Esempio: la risoluzione di un
contratto di compravendita comporta:
-per il venditore, che non deve
consegnare la cosa venduta o, se l'ha già consegnata, che gli deve essere
restituita;
- per il compratore, che non deve
pagare il prezzo o, se l'ha già pagato, che gli deve essere rimborsato.
Le cause di risoluzione sono tre:
inadempimento; impossibilità sopravvenuta della prestazione; eccessiva
onerosità.
La risoluzione per inadempimento
si ha quando una parte non adempie.
Esempio: Mario compra la casa di
Maria. Se Mario non paga, Maria ha diritto alla risoluzione.
La risoluzione per impossibilità
sopravvenuta della prestazione si ha quando non è possibile eseguire il
contratto.
Esempio: Mario loca la casa a
Maria. Se la casa viene distrutta da un terremoto, Maria ha diritto alla
risoluzione.
La risoluzione per eccessiva
onerosità si ha quando per eseguire il contratto una parte dovrebbe sopportare
un costo eccessivo, non prevedibile al momento della stipulazione.
Esempio: Maria, benzinaia, e
Mario, tassista, stipulano un contratto con il quale Maria si obbliga a fornire
benzina ad un dato prezzo per un certo tempo, come un anno, a Mario. Dopo la
stipula del contratto, una crisi petrolifera determina un enorme aumento del
prezzo del petrolio e, quindi, anche della benzina. Maria ha diritto alla
risoluzione del contratto.
Tipologia di contratti.
I contratti tipici in generale
Definizione di
contratto tipico
I contratti tipici sono quelli
espressamente previsti dalla legge (la parola “tipici”, infatti, sta ad indicare
“tipi” di contratto regolati).
Alcuni contratti tipici
Definizione di fatto illecito
Il fatto illecito è un fatto, volontario o involontario, che
ha causato un danno ad una persona.
Se il fatto è volontario si dice doloso. Se è involontario
si dice colposo.
In ogni caso, se il fatto, volontario od involontario, è
contrario al diritto, chi l’ha compiuto deve risarcire i danni causati.
Un esempio di fatto contrario al diritto, che causa un danno
da risarcire, è il comportamento di chi, alla guida di un’auto, investe,
volontariamente o involontariamente, un pedone rompendogli una gamba.
Un esempio di fatto non contrario al diritto, che non
obbliga il danneggiante a risarcire il danno, è il comportamento del
carabiniere che arresta un assassino: quest’ultimo non può certo accusare il
carabiniere di sequestro di persona e farsi risarcire i danni per aver perso la
propria libertà.
Il principio di responsabilità
La responsabilità è la
soggezione alle conseguenze del proprio comportamento.
La responsabilità può essere
contrattuale o extracontrattuale a seconda che derivi da un contratto, come la
compravendita, o da un fatto illecito, come urtare una persona facendola
cadere.
Per esempio, la
responsabilità del compratore che non paghi il bene acquistato è di tipo
contrattuale, in quanto deriva dal contratto di compravendita; la
responsabilità di chi, urtando una persona, la faccia cadere e rompersi una
gamba, è, invece, di tipo extracontrattuale, in quanto nasce da un fatto
illecito.
La responsabilità
contrattuale o extracontrattuale determina l’obbligo di risarcire il danno
causato.
Differenze
tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
L’illecito contrattuale
presuppone, a differenza di quello extracontrattuale, la lesione di un diritto
nascente da un rapporto obbligatorio specifico, anche se non costituito mediante
un contratto, ma attraverso un’altra fonte di obbligazioni. Così, per esempio,
in un incidente stradale, il danneggiante è responsabile extracontrattualmente
verso il danneggiato, ma se, ove condannato, non lo risarcisca, diviene
responsabile contrattualmente nei suoi confronti; sempre in un incidente
stradale, il danneggiante è responsabile extracontrattualmente verso il pedone
investito, ma contrattualmente ed extracontrattualmente verso il terzo
trasportato.
La responsabilità
extracontrattuale si differenzia da quella contrattuale sotto molteplici
profili:
- fonte:
la responsabilità contrattuale presuppone l’obbligo di comportarsi in un certo
modo nei confronti di una specifica persona; così, per esempio, chi vende un
telefono ha l’obbligo di consegnarlo solo a chi lo ha comprato; la
responsabilità extracontrattuale presuppone, invece, il dovere di tenere un
comportamento che non causi danni agli altri; così, per esempio, chi guida ha
il dovere di non investire le altre persone;
- capacità
di intendere e volere: la responsabilità extracontrattuale presuppone la
capacità di intendere e di volere del danneggiante ex art. 2046 c.c.; la
responsabilità contrattuale, invece, presuppone detta capacità nella fase
genetica dell’obbligazione (il contratto può essere annullato per incapacità
legale ex 1425, co. 1, o naturale ex artt. 1425, co. 2° e 428), mentre non la
richiede per la fase esecutiva, dato che «il debitore che ha eseguito la
prestazione non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità» ex
art. 1191;
- la prescrizione del diritto risarcitorio: di regola, 10 anni nella responsabilità
contrattuale, e 5 anni nella responsabilità extracontrattuale[1].
La prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l’agente compie
l’illecito o da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il
danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui l’illecito ed il conseguente
danno si manifestano all’esterno, divenendo oggettivamente percepibili e
riconoscibili (Cass. n. 26188/11). La conoscibilità non implica che il
danneggiato debba attivarsi per acquisire personalmente conoscenze
tecnico-scientifiche;
- le
clausole di esonero della
responsabilità, previste solo nella responsabilità contrattuale[2];
- i danni risarcibili: prevedibili
e, solo nel caso di dolo, imprevedibili, nella responsabilità contrattuale,
prevedibili e imprevedibili nella responsabilità extracontrattuale, come
desumibile dal fatto che l’art. 2056 non richiama l’art. 1225, sulla
limitazione della risarcibilità, nel caso di inadempimento, ai soli danni
prevedibili[3];
- la
costituzione in mora: necessaria, di
regola, nella responsabilità contrattuale; non necessaria nella responsabilità extracontrattuale [4];
- la
ripartizione della responsabilità nei rapporti interni tra i debitori:
in quote presuntivamente uguali, nella responsabilità contrattuale; secondo la
gravità della rispettiva colpa e l'entità delle conseguenze derivatene, nella responsabilità
extracontrattuale[5]. L’art.
2055 si applica anche al concorso tra responsabilità a titolo contrattuale ed
extracontrattuale, come nel caso del terzo trasportato su un taxi, con airbag
non funzionante, investito da un’altra auto, il quale subisca un danno maggiore
di quello che avrebbe riportato ove l’airbag fosse stato funzionante. Il
passeggero danneggiato potrà far valere la responsabilità contrattuale del
tassista e quella extracontrattuale dell’investitore. I coobbligati possono
stipulare patti che escludano o limitino la responsabilità di uno o più di
essi, non operando il divieto di cui all’art. 1229, in quanto tali patti
concernono i rapporti interni tra i soggetti imputabili di uno stesso fatto
dannoso (Trabucchi);
- l’onere
di provare la colpevolezza del danneggiante, presunta nella responsabilità
contrattuale, da provare da parte del danneggiato nella responsabilità extracontrattuale [6].
Analogie tra
illecito contrattuale ed extracontrattuale
Le analogie tra illecito
contrattuale ed extracontrattuale sono costituite da:
- natura
dell’obbligazione risarcitoria: debito di valore, soggetto, quindi, a
rivalutazione automatica e a interessi sulla somma via via rivalutata dal dì
dell’illecito fino a quello della liquidazione (Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n.
1712);
- risarcimento in forma specifica: si ritiene che l’art. 2058 si applichi anche alla responsabilità contrattuale, in quanto l’art. 1223 descrive le componenti del danno risarcibile (danno emergente e lucro cessante), ma nulla dispone sulle modalità del risarcimento. Così, per esempio, è stato affermato che, nel caso in cui il notaio rogante abbia dichiarato libero un bene gravato da ipoteca e sottoposto a procedura esecutiva, il risarcimento può essere disposto anche in forma specifica, mediante condanna del notaio alla cancellazione della formalità non rilevata, a condizione, tuttavia, che vi sia la possibilità di ottenere, a tal fine, il consenso del creditore procedente e che il relativo incombente non sia eccessivamente gravoso, sia per la natura - dell’attività occorrente, che per la congruità, rispetto al danno, della somma da pagare;
risarcibilità del danno non patrimoniale: le Sezioni Unite della Corte di Cassaizone (sentenza n. 26972/08) ha, infatti, ritenuto che l’art. 2059 sia applicabile anche nel caso di obbligo contrattuale.dell’attività occorrente, che per la congruità, rispetto al danno, della somma da pagare;
- risarcibilità del danno non patrimoniale: CU 26972/08 ha, infatti, ritenuto che l’art. 2059 sia applicabile anche nel caso di obbligo contrattuale.
[1]
Art. 2946. Prescrizione ordinaria.
Salvi i casi in cui la
legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il
decorso di dieci anni.
Art. 2947. Prescrizione del
diritto al risarcimento del danno.
Il diritto al risarcimento
del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in
cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del
danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si
prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è
considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione
più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è
estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza
irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si
prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data
di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta
irrevocabile.
[2]
Art. 1229. Clausole di esonero da responsabilità.
È nullo qualsiasi patto che
esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per
colpa grave.
È nullo altresì qualsiasi
patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in
cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di
obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
[3]
Art. 1225. Prevedibilità del danno.
Se l'inadempimento o il
ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno
che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.
[Il Pothier ipotizzava tre
serie causali: a) la morte per contagio di altri animali di proprietà del
compratore; b) la perdita del raccolto per impossibilità di coltivare il fondo
a causa della perdita dei bovini; c) il generale dissesto economico del
compratore o il suo fallimento a causa della perdita del raccolto. La prima
doveva considerarsi sempre risarcibile, la seconda solo a condizione che fosse
inevitabile per il compratore, la terza da considerarsi irrisarcibile in quanto
il danno doveva considerarsi quale conseguenza indiretta e remota.
Art. 2056. Valutazione dei
danni.
Il risarcimento dovuto al
danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223,
1226 e 1227.
Il lucro cessante è
valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
[4]
Art. 1219. Costituzione in mora.
«Il debitore è costituito
in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Non è necessaria la
costituzione in mora:
1) quando il debito deriva
da fatto illecito;
2) quando il debitore ha
dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
3) quando è scaduto il
termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se
il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in
mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto
giorni dall'intimazione o dalla richiesta».
[5] Art. 2055. Responsabilità solidale.
«Se
il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al
risarcimento del danno.
Colui
che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura
determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle
conseguenze che ne sono derivate.
Nel
dubbio, le singole colpe si presumono uguali».
Art. 1298. Rapporti interni
tra debitori o creditori solidali.
«Nei rapporti interni
l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi
creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di
essi.
Le parti di ciascuno si
presumono uguali, se non risulta diversamente».
[6]
1218. Responsabilità del debitore. «Il debitore che non esegue esattamente la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile».
Art. 2697. Onere della
prova.
Chi vuol far valere un
diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia
di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve
provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.