TERZA AFM - PRIMO QUADRIMESTRE - DIRITTO - VERSIONE ORDINARIA

 

I principi generali del diritto

Le norme giuridiche

Definizione di diritto e di norma giuridica

Il diritto è un insieme di norme giuridiche.

La norma giuridica è una regola che stabilisce come ci si deve comportare e quali sono le conseguenze per chi non si comporta come stabilito.

Esempi di norme giuridiche sono: non rubare; paga ciò che compri; non passare con il semaforo rosso.

Funzione delle norme giuridiche

La principale funzione delle norme giuridiche è quella di favorire una pacifica convivenza: infatti, la presenza di norme che dicono come ci si comporta fa sì che le persone litighino di meno per stabilire chi ha ragione e chi ha torto.

 

Caratteri principali delle norme giuridiche

I caratteri principali delle norme giuridiche sono l’obbligatorietà e la generalità:

-       obbligatorietà significa che chi non rispetta la norma sarà punito;

-       generalità significa che la norma deve riguardare tutti, altrimenti non ci sarebbe uguaglianza.

La sanzione

La punizione per chi non rispetta la norma giuridica è detta sanzione.

La sanzione può consistere, per esempio:

-       nel risarcimento dei danni causati in un incidente stradale (chi causa un incidente commette un illecito civile, per cui la sanzione si dirà civile);

-       nel finire in carcere per avere rubato (chi ruba compie un reato, cioè un illecito penale, per cui la sanzione si dirà penale);

-       pagare una certa somma di denaro per essere passato col rosso (chi passa col rosso compie un illecito amministrativo, per cui la sanzione si dirà amministrativa).

L’interpretazione delle norme giuridiche

Le norme giuridiche, per poter essere osservate, devono essere capite, cioè interpretate.

L’interpretazione delle norme giuridiche (cioè, del diritto) è, quindi, la ricerca del significato delle norme giuridiche.

Per esempio, una norma permette a chi ha compiuto 16 anni di sposarsi per gravi motivi; l’interpretazione di questa norma consiste nel capire cosa si intende per “gravi motivi”.

L’interpretazione delle norme giuridiche è effettuata prevalentemente dai giudici, il cui compito è di accertare, per conto dello Stato, se le norme giuridiche vengono osservate.

I rami del diritto

Il diritto si suddivide in varie parti (dette “rami del diritto”).

La principale distinzione è tra diritto privato e diritto pubblico.

Il diritto pubblico regola:

-       l’attività della Pubblica Amministrazione, formata dallo Stato e degli altri enti pubblici, come i Comuni: per esempio, il diritto pubblico regola l’attività delle scuole;

-       i rapporti tra gli enti pubblici, come, per esempio, i rapporti tra le Regioni;

-       i rapporti tra la Pubblica amministrazione e i privati, come i cittadini, quando questi ultimi sono in una posizione di soggezione, nel senso che non possono opporsi alla volontà dell’Amministrazione: il ladro non può dire al carabiniere, che lo ha colto sul fatto, che lui non desidera essere arrestato.

Il diritto privato regola:

-       i rapporti tra privati, per esempio tra marito e moglie o tra chi vende e chi compra;

-       i rapporti tra la Pubblica amministrazione e i privati, quando questi ultimi sono in una posizione di parità con lo Stato e gli enti pubblici, come, per esempio, quando lo Stato vuole comprare qualcosa, tipo i vaccini da distribuire gratuitamente alla popolazione: i produttori di vaccini non sono, infatti, obbligati a venderli allo Stato se il prezzo non è conveniente.

Sia il diritto privato che il diritto pubblico si suddividono, a loro volta, in altri rami.

Nel campo del diritto privato, il ramo più noto è quello del diritto civile, che regola, per esempio, la vendita, mentre nel campo del diritto pubblico, il ramo più noto è quello del diritto penale, che prevede i reati.

Diritto civile e penale si differenziano principalmente per:

-       l’interesse tutelato: l’interesse del singolo nel diritto civile; l’interesse della collettività nel diritto penale.

Così, per esempio, se una persona non paga quello che compra, solo il venditore può chiedere al Giudice di obbligare il compratore a risarcirlo del danno; se, invece, un ladro ruba, chiunque può denunciarlo;

-       il nome della violazione: la violazione del diritto civile si chiama illecito civile, mentre la violazione del diritto penale si chiama illecito penale o reato;

-       la sanzione per la violazione: chi commette un illecito civile è punito, di solito, con il risarcimento del danno; chi compie un reato è punito, di solito, con il carcere.

Le fonti del diritto

Definizione di fonte del diritto

La fonte del diritto è ciò da cui nasce il diritto o ciò che ci fa conoscere diritto.

Classificazione delle fonti del diritto

Le fonti del diritto si distinguono in fonti di produzione e fonti di cognizione (cognizione vuol dire conoscenza).

La fonte di produzione è un atto internazionale, statale o regionale che contiene delle regole, come, per esempio, la Costituzione, la quale contiene la regola dell’uguaglianza.

La fonte di cognizione, invece, è un documento che fa conoscere la fonte di produzione, comela Gazzetta Ufficiale. Così, per esempio, la Costituzione italiana è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27/12/1947.

Organizzazione gerarchica delle fonti del diritto

Le fonti sono organizzate gerarchicamente, nel senso che ci sono fonti più importanti e fonti meno importanti, con la conseguenza che la fonte meno importante non può essere in contrasto con quella più importante.

La fonte più importante è la Costituzione; le altre fonti, come, per esempio, la legge, non possono, quindi, essere in contrasto con la Costituzione stessa.

Elenco delle fonti del diritto

Le fonti del diritto italiano sono, in ordine gerarchico, le seguenti:

1) la Costituzione e, sullo stesso piano, le leggi costituzionali;

2) i regolamenti comunitari;

3) le leggi ordinarie e, allo stesso livello, i decreti legislativi ed i decreti legge, nonché, nell’ambito della loro competenza, le leggi regionali;

4) i regolamenti governativi;

5) le consuetudini.

La Costituzione è composta da 139 articoli ed è entrata in vigore (nel senso che è diventata obbligatoria), l’1.1.1948. Essa è la fonte più importante.

Un esempio di norma costituzionale è quella che prevede che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.

Le leggi costituzionali sono quelle che cambiano la Costituzione, come, per esempio, la legge che nel 2007 ha eliminato la pena di morte, che era prevista nell’articolo 27 della Costituzione.

Esse devono essere approvate due volte dal Parlamento, che è composto dai rappresentanti dei cittadini.

I regolamenti comunitari sono quelli approvati dall’Unione Europea.

Le leggi ordinarie sono approvate dal Parlamento con un procedimento più semplice rispetto a quello seguito per le leggi costituzionali: per esempio, esse non devono essere approvate due volte, ma una volta sola.

I decreti legislativi sono emanati, su incarico del Parlamento, dal Governo, che è composto dai ministri, nominati dal Presidente della Repubblica.

I decreti legge sono emanati dal Governo e, successivamente, devono essere approvati dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perdono effetto.

I regolamenti sono emanati dal Governo per attuare le leggi.

Le consuetudini sono comportamenti che i membri di una collettività tengono con la convinzione di obbedire ad una norma giuridica. Per esempio, una regola di consuetudine vigente in Roma è quella per cui nei contratti di locazione di immobili ad uso di abitazione viene versato al locatore un deposito cauzionale non inferiore a due mensilità.

L’efficacia delle norme giuridiche

L’efficacia della norma giuridica, cioè la sua obbligatorietà, inizia, di solito, dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione su un giornale, detto Gazzetta Ufficiale (disponibile solo via internet).

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha lo scopo di far conoscere la norma alle persone.

Soggetto, oggetto e rapporto giuridico

Definizione di soggetto di diritto

Il soggetto di diritto è il destinatario delle norme giuridiche. I soggetti di diritto sono le persone, le quali si distinguono in fisiche e giuridiche.

Le persone fisiche

Le persone fisiche siamo noi, gli individui.

Capacità giuridica

La capacità giuridica è la possibilità di avere diritti e doveri.

Essa si acquista con la nascita e, quindi, tutte le persone fisiche hanno la capacità giuridica.

Così, per esempio, anche un minorenne può essere proprietario di una moto.

Capacità di agire

La capacità di agire, invece, è la possibilità di acquistare con la propria volontà diritti e doveri.

Essa si acquista, di regola, alla maggiore età, cioè, in Italia, a 18 anni.

I minorenni, cioè le persone con meno di 18 anni, sono rappresentati dai loro genitori, nel senso che saranno i genitori che acquisteranno, per loro conto, diritti e doveri.

Per esempio, un minorenne non potrà comprarsi il motorino, neppure se ne avesse i soldi, ma glielo dovranno comprare i suoi genitori.

I maggiorenni, cioè le persone che hanno compiuto 18 anni, che, per problemi mentali, non sono capaci di intendere e volere, non hanno la capacità di agire e, quindi, non possono acquistare, con la loro volontà, diritti e doveri; essi sono rappresentati da una persona detta “tutore”.

Scomparsa, assenza e morte presunta

La persona si dice scomparsa quando non se ne hanno più notizie.

In tal caso, il Giudice può nominare un curatore, che conserverà il patrimonio della persona scomparsa.

La persona si dice assente quando è scomparsa da almeno due anni.

In questo caso, il Giudice potrà dare ai futuri eredi dell’assente:

-       il possesso dei suoi beni;

-       le rendite dei suoi beni, come, per esempio, l’affitto della casa dell’assente.

Nel caso di ritorno, l’assente riavrà il possesso dei suoi beni e un terzo delle rendite incassate dai futuri eredi, che siano diversi dagli ascendenti, discendenti e coniuge (questi ultimi, invece, tratterranno le rendite ricevute).

La persona si dice morta presunta quando è scomparsa da almeno 10 anni.

In tal caso, gli eredi diventeranno proprietari dei beni della persona presunta morta ed il suo coniuge, marito o moglie, potrà risposarsi.

Se il “morto” (presunto) ritorna, il secondo matrimonio del coniuge sarà dichiarato nullo ed egli avrà diritto a riprendersi i beni nello stato in cui si trovano, con la conseguenza che:

-       se i beni non sono stati venduti, egli potrà riaverli;

-       se i beni sono stati venduti, ma non sono stati ancora pagati, egli ha diritto ad incassare il loro prezzo;

-       se i beni sono stati venduti e pagati, ma il prezzo è stato riutilizzato per l’acquisto di altri beni, egli potrà avere questi ultimi beni, cioè quelli comprati con i soldi ricavati dalla vendita dei suoi beni;

-       se i beni sono stati venduti e pagati ed il denaro incassato è stato consumato, egli non avrà diritto a niente.

Le persone giuridiche

La persona giuridica è un’organizzazione di persone e di beni alla quale lo Stato attribuisce la personalità giuridica, nel senso che la riconosce come una persona diversa dalle persone fisiche che ne fanno parte.

Un esempio di persona giuridica è la società a responsabilità limitata.

Per i debiti della persona giuridica, è responsabile solo la persona stessa con il suo patrimonio, nel senso che i creditori della persona giuridica non possono agire nei confronti delle persone fisiche che ne fanno parte.

Il riconoscimento viene dato solo alle organizzazioni che vogliono raggiungere uno scopo vantaggioso per la collettività e che dimostrano di avere i mezzi per poterlo conseguire.

Le associazioni non riconosciute e i comitati

Le organizzazioni di persone e di beni che non ottengono il riconoscimento dello Stato e che, quindi, non hanno la personalità giuridica, sono le associazioni non riconosciute, come i circoli ricreativi, ed i comitati, come quelli che organizzano le feste di quartiere.

La responsabilità per i debiti è diversa a seconda che si faccia parte di una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato.

Nel primo caso - persona giuridica – come abbiamo detto, il debito può essere pagato solo con i soldi dell’associazione, in quanto la persona giuridica ha un’autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che il suo patrimonio è separato da quello dei suoi associati.

Nel secondo caso - un’associazione non riconosciuta - se i soldi dell’associazione non bastano, i creditori possono chiederli ai rappresentanti dell’associazione.

Nel terzo caso - comitato - se i soldi raccolti dal comitato non bastano, i creditori possono chiederli a tutti quelli che ne fanno parte.

Gli oggetti del diritto

Definizione di oggetto di diritto

Oggetto del diritto è il bene, cioè le cose alle quali lo Stato ritiene di dare valore giuridico. Tali sono, di regola, le cose utili (che possono, cioè, soddisfare i bisogni umani), accessibili (come, per esempio, un panino) e limitate (come uno smartphone, nel senso che gli smartphone non si trovano in natura). Non sono accessibili, per esempio, gli astri, come la luna, e non sono limitati, per esempio, cose come l’aria.

Beni mobili ed immobili

I beni possono essere mobili o immobili, a seconda che si possano o non si possano spostare senza modificarne la loro natura.

Un esempio di bene mobile è un orologio.

Un esempio di bene immobile è una casa. Una casa, infatti, non può essere spostata; il fatto che potrebbe essere fatta a pezzi e ricostruita da un’altra parte non significa che può essere portata da un luogo a un altro: infatti, nel distruggerla se ne modifica la natura.

I beni immobili devono essere venduti per iscritto, mentre i beni mobili possono essere venduti, oltre che per iscritto, anche a voce.

I beni immobili sono elencati nei registri immobiliari, da cui risulta, per esempio, chi è il proprietario o se il bene è libero oppure ipotecato; ipotecato vuol dire che il proprietario dell’immobile ha preso in prestito del denaro e ha garantito chi glielo ha prestato con l’immobile, nel senso che, se, alla scadenza, non potesse restituire il prestito, chi glielo ha fatto potrebbe far vendere l’immobile e prendersi il ricavato della vendita fino ad essere ripagato completamente del denaro prestato.

Quindi, prima di comprare una casa, è bene controllare questi registri, dato che se il bene è stato venduto ad altre persone o è stato ipotecato, il compratore rischierebbe di aver pagato inutilmente la casa.

Occorre evidenziare che chi prende in prestito denaro può garantirne la restituzione sia ipotecando un immobile sia dando in pegno un bene mobile; mentre, però, chi dà in ipoteca l’immobile, può continuare ad abitarlo, chi dà in pegno un bene mobile, lo deve consegnare a chi gli presta i soldi e che glielo restituirà solo se chi ha ricevuto i soldi li restituirà, pagando in più, di solito, una somma a titolo di interesse.

Un’altra differenza tra beni mobili e immobile è poi data dai tributi (popolarmente chiamati “tasse”), che, di solito, sono previsti per i beni immobili, ma non per i beni mobili.

In sintesi: le differenze tra i beni mobili e immobili riguardano: il trasferimento da una persona all’altra, che richiede la forma scritta solo per gli immobili; la garanzia, che, solo per i beni mobili, richiede il passaggio materiale del bene da chi chiede il prestito a chi lo concede; il pagamento dei tributi, che, di solito, è previsto solo per i beni immobili.

Il rapporto giuridico

Definizione ed esempi

Il rapporto giuridico è una relazione tra due o più persone regolata dal diritto, cioè da norme giuridiche.

Sono esempi di rapporti giuridici:

-       la vendita, in quanto la stessa è regolata da norme giuridiche, che stabiliscono, tra l’altro, che il venditore ha il diritto di essere pagato, ma ha l’obbligo di consegnare la cosa venduta, mentre il compratore ha il diritto di ricevere la cosa acquistata e l’obbligo di pagarla;

-       il matrimonio, dato che il medesimo è disciplinato da regole giuridiche, che stabiliscono, tra l’altro, che i coniugi devono aiutarsi ed essere fedeli l’uno all’altro.

Elementi del rapporto giuridico

Gli elementi del rapporto giuridico sono i soggetti e gli oggetti del diritto.

Le situazioni giuridiche soggettive nel rapporto giuridico

Definizione

La posizione che un soggetto ha nel rapporto giuridico si dice situazione giuridica soggettiva.

Distinzione tra situazioni giuridiche attive e passive ed esempi

Le situazioni sono principalmente due: il diritto e l’obbligo.

Il diritto è una situazione attiva, di vantaggio, per cui chi è titolare di una situazione attiva è detto soggetto attivo del rapporto.

L’obbligo è una situazione passiva, di svantaggio, per cui chi è titolare di una situazione attiva è detto soggetto passivo del rapporto.

Per esempio, chi presta del denaro (cosiddetto “creditore”) ha diritto alla sua restituzione e, quindi, è in una situazione di vantaggio ed è il soggetto attivo del rapporto, mentre chi riceve il denaro in prestito (cosiddetto “debitore”) ha l’obbligo di restituirlo e, quindi, è in una situazione di svantaggio ed è il soggetto passivo del rapporto.

Distinzione tra diritti: personali e patrimoniali

Il diritto soggettivo è il potere di agire per soddisfare un proprio interesse riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico, cioè dallo Stato.

I diritti possono essere personali o patrimoniali.

I diritti personali non sono valutabili in denaro, come, per esempio, il diritto alla fedeltà del marito o della moglie.

I diritti patrimoniali sono, invece, valutabili in denaro.

Distinzione tra diritti patrimoniali: diritti reali e diritti di credito

I diritti patrimoniali si distinguono, a loro volta, in diritti reali e diritti di credito.

I diritti reali sono diritti sulle cose.

I caratteri principali dei diritti reali sono la patrimonialità e l’immediatezza:

-       patrimonialità significa che essi sono valutabili in denaro;

-       immediatezza significa che il loro titolare può godere delle cose che ne sono oggetto senza l’aiuto di altri.

Un esempio di diritto reale è la proprietà di una casa; il diritto si dice patrimoniale, in quanto la casa è valutabile in denaro, si dice immediato, in quanto il proprietario può godere della casa, abitandola o cedendola, senza la mediazione, cioè l’aiuto, di altri.

I diritti reali si distinguono in due categorie:

i diritti reali sulla cosa propria, cioè la proprietà;

i diritti reali sulla cosa di proprietà di altre persone.

Questi ultimi si distinguono, a loro volta, in diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia.

I primi consistono nel potere di godere di un bene di proprietà di altri, come, per esempio, l’usufrutto, che attribuisce il potere di godere di una cosa altrui e di percepirne i frutti.

I secondi consistono nel potere di vendere un bene di proprietà di un debitore che non abbia pagato il proprio debito, come, per esempio, il diritto di ipoteca; si pensi ad una banca che abbia concesso un mutuo con ipoteca per comprare una casa; se l’acquirente non rimborsa il mutuo, la banca può vendere la casa per recuperare i soldi prestati.

Il diritto di credito è la pretesa di un soggetto (creditore) a che un altro soggetto (debitore) tenga un determinato comportamento, che può consistere, per esempio, nel dargli una somma di denaro o nel riparargli un lavandino.

Differenza tra diritto oggettivo e soggettivo

NOTA BENE: il diritto che nasce dal rapporto giuridico è un concetto diverso dal diritto come insieme di norme giuridiche.

Il diritto nascente dal rapporto giuridico è, infatti, il potere di un soggetto, cioè, di una persona, nei confronti di un altro soggetto, come, per esempio, il potere di richiedere il pagamento che ha il venditore nei confronti del compratore.

Il diritto nato dal rapporto giuridico, essendo il diritto di un soggetto, prende il nome di diritto soggettivo; il diritto come insieme di norme giuridiche assume, invece, il nome di diritto oggettivo.

Il diritto soggettivo presuppone il diritto oggettivo: ad esempio, il potere del venditore di pretendere il pagamento da parte del compratore (diritto soggettivo) PRESUPPONE l’esistenza di una norma giuridica (facente parte del diritto oggettivo) che attribuisca al venditore stesso quel potere.

RICAPITOLANDO:

IL DIRITTO OGGETTIVO È UN INSIEME DI NORME GIURIDICHE;

IL DIRITTO SOGGETTIVO È IL POTERE DI UN SOGGETTO NASCENTE DA UNA NORMA GIURIDICA, CIOÈ DAL DIRITTO OGGETTIVO.

La proprietà e i diritti reali

La proprietà

La proprietà in generale

La proprietà rientra fra i diritti patrimoniali reali.

Essa è il diritto di godere e disporre delle cose, cioè di utilizzarle e di cederle, gratis o a pagamento.

Il diritto di proprietà è previsto, oltre che nelle leggi ordinarie, anche nella Costituzione.

In particolare, l’art. 42 Cost. prevede, fra l’altro:

- che la proprietà privata è riconosciuta allo scopo di assicurarne la funzione sociale;

- che la proprietà privata può essere espropriata per motivi d'interesse generale, anche se dietro alla corresponsione di un indennizzo, cioè di una somma di denaro.

I limiti della proprietà

Il diritto di proprietà può essere limitato sia nell’interesse pubblico che privato.

Nel primo caso, il limite è posto nell’interesse della società, come nel caso dell’espropriazione, con cui lo Stato toglie un bene immobile, come un terreno, al proprietario senza il suo consenso, perché, per esempio, deve far passare su quel terreno una strada; è vero che lo Stato paga il proprietario, ma la somma la decide lo Stato e il proprietario non si può opporre.

Nel secondo caso, il limite è posto nell’interesse di altre persone, come nell’ipotesi dell’obbligo del proprietario di costruire ad una certa distanza dalle altre costruzioni.

I modi di acquisto della proprietà

I modi con cui si può acquistare una proprietà sono vari: per esempio, comprando una cosa o facendosela regalare oppure ereditandola.

I modi di acquisto della proprietà possono essere a titolo originario o derivativo.

L’acquisto a titolo derivativo si ha quando la proprietà si acquista mediante trasferimento da parte di un precedente proprietario, come nel caso della compravendita, che costituisce il principale modo di acquisto della proprietà, o della donazione.

L’acquisto a titolo originario si ha quando la proprietà si acquista senza trasferimento da parte di un precedente proprietario.

Tra i modi di acquisto a titolo originario ricordiamo l’occupazione e l’usucapione.

L’occupazione è un modo di acquisto della proprietà che si ha quando si prende una cosa mobile abbandonata, come un orologio malfunzionante, o che non è di nessuno, come un pesce nel mare.

L’acquisto per usucapione si ha quando si possiede un bene per un certo tempo.

In particolare, l’usucapione si ha quando un soggetto:

-       possiede continuativamente un bene immobile o mobile per 20 anni;

-       possiede continuativamente un bene immobile per 10 anni, anche se acquistato da chi non ne era il proprietario, purché ci siano due condizioni:

·       la prima è che l’acquirente fosse in buona fede al momento dell’acquisto, cioè non sapesse che il trasferente non era il proprietario;

·       la seconda è che l’atto di trasferimento avrebbe trasmesso la proprietà se il trasferente fosse stato il proprietario (così, per esempio, la vendita scritta di un immobile è un atto che ne trasferirebbe la proprietà se il trasferente fosse il proprietario; la vendita a voce di un immobile, invece, è un atto che non ne trasferirebbe la proprietà, neppure se il trasferente ne fosse il proprietario).

In tal caso, l’usucapione si verifica dopo 10 anni dal giorno in cui l’acquisto è stato trascritto, cioè iscritto in un registro pubblico, consultabile, quindi, da tutti, con la conseguenza che chiunque, incluso il vero proprietario, può venire a sapere che è stato venduto un bene immobile da chi non ne era proprietario;

-       possiede continuativamente un bene mobile per 10 anni, anche se acquistato da chi non ne era il proprietario, ma alla condizione che l’acquirente fosse in buona fede al momento dell’acquisto, cioè non sapesse che il trasferente non era il proprietario.

Nel caso in cui, oltre alla buona fede, ci fosse anche un atto che avrebbe trasmesso la proprietà del bene mobile se il trasferente ne fosse stato il proprietario, allora l’acquirente ne acquisterebbe la proprietà al momento dell’atto (cosiddetta “regola possesso vale titolo”);

-       possiede continuativamente un bene mobile registrato, come un’autovettura, per 3 anni anche se acquistato da chi non ne era il proprietario, purché ci siano le stesse due condizioni previste per l’acquisto della proprietà dell’immobile, per usucapione, col possesso di dieci anni,

La comunione dei diritti

La comunione di un diritto si ha quando uno stesso diritto appartiene a due o più persone.

Coloro che hanno in comune un diritto si dicono comproprietari.

Ciascun comproprietario non ha il diritto su una parte fisica della cosa comune, ma ha una quota, cioè il diritto su tutta la cosa, ma in una certa percentuale (50%, 25% o altra percentuale).

Così, per esempio, se marito e moglie mettono 50.000 euro ciascuno per comprarsi una casa di 100.000 euro, il marito non ha il diritto su una certa parte della casa, per esempio, cucina e bagno, ma ha una quota del 50% di tutta la casa, per cui se i coniugi (cioè, marito e moglie) decideranno di locare la casa (cioè, come di solito si dice, di affittarla), ognuno di loro avrà diritto al 50% dell’affitto; quindi, se la casa viene affittata per 500 euro al mese, sia il marito che la moglie prenderanno 250 euro ciascuno.

Continuando nell’esempio, se, invece, il marito mette 50.000 euro e la moglie 150.000 euro per comprarsi una casa di 200.000 euro, nel caso di affitto, la moglie avrà il diritto a prendere il triplo dell’affitto rispetto al marito; quindi, se la casa viene affittata per 1.000 euro al mese, il marito prenderà 250 euro, mentre alla moglie andranno 750 euro.

Una figura particolare di comunione è il condominio, che si ha negli edifici divisi in appartamenti, ciascuno dei quali appartiene a proprietari diversi.

In tal caso, ciascun proprietario, che si chiama condomino, ha sia la proprietà dell’appartamento (o di più appartamenti) sia una quota del diritto sulle cose comuni, come le scale o l’ascensore.

Diversa dalla comunione è la multiproprietà, che si ha quando il diritto di proprietà (o meglio, come lo definisce il codice del consumo, il diritto di godimento) su uno stesso bene è esercitato, in tempi diversi, da differenti soggetti, detti multiproprietari.

 

L’usufrutto

Definizione

L’usufrutto è il diritto di godere della cosa altrui e di percepirne i frutti.

Il diritto di proprietà di una cosa limitato dal diritto di usufrutto si dice nuda proprietà.

 

Durata

L’usufrutto è un diritto temporaneo e, pertanto, si estingue per scadenza del termine stabilito ovvero, nel caso in cui un termine non sia stato fissato, per morte dell’usufruttuario.

Tipico esempio di diritto di usufrutto è quello dell’anziano che vende la nuda proprietà della sua casa, riservandosene, però, l’usufrutto, ossia la possibilità di abitarci fino alla morte.

 

La servitù

Definizione

La servitù è il peso imposto sopra un fondo a favore di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.

Così, per esempio, chi, per giungere dal proprio terreno alla pubblica strada, deve passare su un altro terreno, ha un diritto di servitù su quest’ultimo, cioè, appunto, il diritto di attraversare il terreno confinante con la pubblica via.

Il fondo appartenente al proprietario che ha il diritto di passaggio si dice fondo dominante, mentre il fondo di proprietà di chi deve sopportare il passaggio si chiama fondo servente.

 

Obbligazioni, contratti, fatti illeciti e responsabilità

Definizione di obbligazione

L’obbligazione, come detto sopra, è il rapporto giuridico per il quale una parte, detta debitore, deve eseguire una prestazione a favore di un’altra parte, detta creditore, il quale vanta, quindi, un diritto di credito nei confronti del debitore.

Gli elementi dell’obbligazione sono:

-       i soggetti attivo (creditore) e passivo (debitore);

-       l’oggetto, cioè la prestazione da eseguire, la quale può consistere in un dare (Tizio è obbligato a consegnare la cosa venduta a Caio), in un fare (Tizio è tenuto ad insegnare la chitarra a Caio se si è impegnato a dargli lezioni), in un non fare (non fare concorrenza: Maria, che ha venduto un salone da parrucchiera a Francesca, non può aprire, subito dopo la vendita, un altro salone da parrucchiera accanto a quello venduto) o in un sopportare(sopportare il peso di una servitù: Martina deve sopportare che Consuelo passi sul suo terreno per giungere dal proprio fondo alla via pubblica).

 

Fonti delle obbligazioni

Le fonti delle obbligazioni sono i fatti per cui esse nascono, ossia:

-       il contratto (esempio: il contratto di compravendita, da cui nasce l’obbligo del venditore di consegnare la cosa venduta e l’obbligo del compratore di pagarla);

-       il fatto illecito (esempio: il ferimento di una persona, da cui nasce l’obbligo di risarcire il danno alla persona ferita);

-       ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico, come:

·       la promessa al pubblico (esempio: Mario promette soldi a chi ritroverà il suo cane);

·       la gestione di affari altrui (esempio: Giovanni, in assenza di Mario, proprietario di un cane, gli dà da mangiare senza esservi obbligato; Mario sarà obbligato a rimborsare Giovanni della somma spesa);

·       l’ingiustificato arricchimento (esempio: Giovanni e Marcella hanno un conto bancario comune e hanno comprato insieme una casa facendo un mutuo; la banca preleva le rate del mutuo dal conto bancario comune sul quale, però, solo Giovanni versa soldi; Giovanni e Marcella litigano e Giovanni chiama in causa Marcella per farsi restituire la metà dei soldi prelevati dalla banca sul loro conto comune).

Definizione di contratto ed esempi

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire un rapporto giuridico patrimoniale.

Rapporto giuridico patrimoniale è una relazione regolata dal diritto valutabile in denaro.

Un esempio di contratto è la compravendita, che è l’atto con cui una parte, detta venditore, trasferisce ad un'altra parte, detta compratore, la proprietà di un bene in cambio di denaro.

Con la compravendita si costituisce, infatti, un rapporto giuridico patrimoniale:

- giuridico, in quanto è regolato dal diritto, il quale stabilisce come si devono comportare venditore e compratore (per esempio, il diritto stabilisce che il venditore deve consegnare la casa al compratore);

- patrimoniale, in quanto diritti ed obblighi delle parti sono valutabili in denaro (per esempio, la casa che il venditore deve consegnare all'acquirente ha un valore in denaro, detto prezzo).

Un caso di accordo, ma non di contratto, è il matrimonio, in quanto da esso non nascono diritti e doveri valutabili in denaro: come si fa a dire quanto vale la fedeltà di un marito o di una moglie?

 

Elementi essenziali del contratto

Gli elementi essenziali del contratto sono quelli che non possono mancare, ossia: l’accordo, l’oggetto, la causa e la forma.

L’accordo è la volontà di tutte le parti di un contratto di instaurare tra di loro un rapporto giuridico-patrimoniale.

L’oggetto è il bene o il servizio previsto nel contratto; nel caso della vendita di un terreno, l’oggetto è il terreno.

La causa del contratto è la ragione per cui lo Stato prevede un certo contratto, imponendo alle parti di eseguirlo.

Per esempio, nel caso della compravendita, la causa è lo scambio di una cosa contro un prezzo.

Tale scambio, permettendo il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, consente il raggiungimento di uno degli obiettivi dello Stato, che consiste, appunto, nel garantire la soddisfazione dei loro bisogni.

È evidente, quindi, che se una delle parti del contratto, dopo averlo concluso, cambia idea, l’altra parte può pretendere comunque l’esecuzione del contratto stesso e, nel caso in cui quest’ultima rifiuti, chiedere allo Stato di intervenire per obbligarla all’esecuzione medesima.

Se, infatti, lo Stato non intervenisse, ognuno potrebbe rifiutarsi di eseguire un contratto e, quindi, gli scambi tra le persone diverrebbero estremamente difficili, con conseguente mancato soddisfacimento dei loro bisogni.

La causa non deve essere illecita.

Esempio: la causa della prostituzione – scambio dell'uso del corpo di una persona contro un prezzo – non è lecita.

La forma del contratto è il mezzo attraverso cui si manifesta la volontà delle parti.

La forma si distingue in libera e vincolata, sostanziale e probatoria.

La forma è, di regola, libera, nel senso che la volontà può essere manifestata in qualsiasi modo: a voce, con gesti o per iscritto.

Quando entro in un negozio per comprare una lattina di aranciata, posso chiederla al negoziante oppure, se, per esempio, ci conosciamo e vado di fretta, prendere la lattina dal frigo, mettere i soldi sul banco e andarmene.

Naturalmente, potrei anche comprarla per iscritto, ma chiaramente nessuno acquista un’aranciata per iscritto.

Il fatto che il negoziante mi dia lo scontrino non significa che la forma è scritta, in quanto lo scontrino serve solo per il pagamento delle tasse.

La forma può anche essere vincolata, nel senso che il contratto deve per forza essere fatto per iscritto (come, per esempio, la vendita di una casa), e, in alcuni casi, deve addirittura essere scritto dal Notaio (come, per esempio, la donazione di una casa).

Occorre aggiungere che il contratto di vendita degli immobili, come le case e i terreni, sebbene si possa stipulare (cioè, fare) per iscritto senza l’intervento del Notaio, conviene sempre farlo fare al Notaio, il quale non solo scrive l’atto (detto “rogito”), ma lo farà pure trascrivere, cioè pubblicizzare in modo tale che tutti possano sapere che una certa casa è stata venduta.

Se l’atto non venisse trascritto, una persona disonesta potrebbe vendersi la casa più volte; in pratica, la potrebbe vendere ad una prima persona, incassando il denaro; poi, la potrebbe vendere ad un’altra dicendo che è ancora lui il proprietario, e così via.

Tra i vari compratori-proprietari, l’unico acquirente che sarà ritenuto proprietario di fronte a tutti sarà quello che avrà stipulato il contratto davanti al Notaio, proprio perché solo il Notaio lo potrà far trascrivere rendendo l’acquisto pubblico.

La forma può anche essere sostanziale (ad substantiam) e probatoria (ad probationem).

Forma sostanziale significa che se la volontà non è manifestata nella forma richiesta il contratto è invalido.

Così, per esempio, se la casa è venduta a voce, il contratto è invalido e, più esattamente, nullo, come oltre si chiarirà.

Forma probatoria significa che se la volontà non è manifestata nella forma richiesta il contratto è valido, ma non può essere provato con testimoni.

Così, per esempio, se un’azienda che non contiene beni immobili viene venduta a voce, la vendita non potrà essere dimostrata con testimoni. In questo caso se chi l’ha venduta vuole dimostrare la vendita dovrà ottenere la confessione del compratore e viceversa.

 

Elementi accidentali del contratto

Gli elementi accidentali del contratto sono la condizione, il termine ed il modo.

La condizione è un evento futuro ed incerto da cui dipende l'efficacia del contratto.

Esempio: Mario si obbliga a comprare la casa di Maria a condizione che la banca Mariana gli conceda il mutuo.

In tal caso, la condizione è la concessione del mutuo, che è un evento futuro ed incerto, mentre l'efficacia del contratto è data dall'obbligo di Mario di comprare la casa.

Il termine è un evento futuro e certo da cui dipende l'efficacia del contratto.

Esempio: Mario, l'1.12.21, loca (comunemente si dice “affitta”) la propria casa a Maria, stabilendo che l'efficacia del contratto inizi l'1.3.22.

In tal caso, il termine è l'1.3.22, che è un evento futuro e certo, mentre l'efficacia del contratto è data dall'obbligo di Mario di consegnare la casa a Maria e dall'obbligo di quest'ultima di pagargli il canone (cioè, quello che comunemente si dice “affitto”).

Il modo, detto anche onere, è ciò che deve fare chi riceve gratis un bene.

Il modo, quindi, limita l'efficacia dell'atto con cui si dà gratis un bene a qualcuno.

Esempio: Mario riceve gratis da Maria una casa con l'onere di tenere sempre accesa una lampada davanti alla porta di casa.

In tal caso, il modo è l'accensione della lampada.

Se l'onerato non rispetta il modo, Maria può chiedere al Giudice di ordinargli di rispettare l'onere o, se previsto nel contratto di donazione, addirittura di restituire la casa donata.

 

Patologia contrattuale

Invalidità del contratto

L'invalidità del contratto si ha quando il contratto è diverso da come dovrebbe essere in base la legge.

L'invalidità può assumere due forme: la nullità e l'annullabilità.

La nullità del contratto si ha quando manca un elemento essenziale del contratto stesso.

Esempio: Mario, durante un'asta, alza la mano per salutare Maria, ma il banditore, scambiando il saluto per un'offerta, gli assegna il bene in vendita.

In tal caso, Mario non ha espresso la volontà di comprare il bene e, quindi, mancando l'elemento essenziale costituito dall'accordo delle parti, il contratto è nullo.

Il contratto nullo non ha effetti e, quindi, Mario non è tenuto al pagamento del bene offerto all'asta.

L'annullabilità del contratto si ha quando il contratto è concluso da un incapace, come un minorenne, o se vi sono vizi della volontà, come la violenza. Si parla di vizi della volontà nel senso che la volontà non si è formata liberamente.

Primo esempio: Mario, minorenne, vende la casa regalatagli dalla madre Maria.

Secondo esempio: Mario, maggiorenne, vende la casa a Maria sotto minaccia di morte.

Nel primo caso, si presume che Mario, in quanto minorenne, non sia in grado di esprimere consapevolmente la propria volontà.

Nel secondo caso, si ritiene che la volontà di Mario di vendere la casa a Maria sia stata viziata dalla minaccia, nel senso che, senza di questa, egli non avrebbe venduto la casa.

Il contratto annullabile, a differenza di quello nullo, ha effetti fino a quando un giudice non lo annulla su richiesta dell'incapace o della persona la cui volontà è stata viziata.

 

Risoluzione del contratto

La risoluzione consiste nella cessazione degli effetti di un contratto a causa di un fatto che si verifica dopo la sua stipulazione.

Cessazione degli effetti di un contratto significa fine dei diritti e degli obblighi in esso previsti.

Esempio: la risoluzione di un contratto di compravendita comporta:

-per il venditore, che non deve consegnare la cosa venduta o, se l'ha già consegnata, che gli deve essere restituita;

- per il compratore, che non deve pagare il prezzo o, se l'ha già pagato, che gli deve essere rimborsato.

Le cause di risoluzione sono tre: inadempimento; impossibilità sopravvenuta della prestazione; eccessiva onerosità.

La risoluzione per inadempimento si ha quando una parte non adempie.

Esempio: Mario compra la casa di Maria. Se Mario non paga, Maria ha diritto alla risoluzione.

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha quando non è possibile eseguire il contratto.

Esempio: Mario loca la casa a Maria. Se la casa viene distrutta da un terremoto, Maria ha diritto alla risoluzione.

La risoluzione per eccessiva onerosità si ha quando per eseguire il contratto una parte dovrebbe sopportare un costo eccessivo, non prevedibile al momento della stipulazione.

Esempio: Maria, benzinaia, e Mario, tassista, stipulano un contratto con il quale Maria si obbliga a fornire benzina ad un dato prezzo per un certo tempo, come un anno, a Mario. Dopo la stipula del contratto, una crisi petrolifera determina un enorme aumento del prezzo del petrolio e, quindi, anche della benzina. Maria ha diritto alla risoluzione del contratto.

 

Tipologia di contratti.

I contratti tipici in generale

Definizione di contratto tipico

I contratti tipici sono quelli espressamente previsti dalla legge (la parola “tipici”, infatti, sta ad indicare “tipi” di contratto regolati).

Alcuni contratti tipici

Tra i contratti tipici ricordiamo, la compravendita (con cui il venditore trasferisce la proprietà di una cosa in cambio del pagamento del prezzo), la locazione (con cui il locatore concede in godimento un bene al locatario, in cambio del pagamento di un importo periodico, detto canone), il mandato (con cui il mandante incarica il mandatario di compiere un certo atto, come, per esempio, comprargli un libro) ed il mutuo (con cui il mutuante cede una somma al mutuatario, il quale si impegna a restituirgliela con gl’interessi).

 

Definizione di fatto illecito

Il fatto illecito è un fatto, volontario o involontario, che ha causato un danno ad una persona.

Se il fatto è volontario si dice doloso. Se è involontario si dice colposo.

In ogni caso, se il fatto, volontario od involontario, è contrario al diritto, chi l’ha compiuto deve risarcire i danni causati.

Un esempio di fatto contrario al diritto, che causa un danno da risarcire, è il comportamento di chi, alla guida di un’auto, investe, volontariamente o involontariamente, un pedone rompendogli una gamba.

Un esempio di fatto non contrario al diritto, che non obbliga il danneggiante a risarcire il danno, è il comportamento del carabiniere che arresta un assassino: quest’ultimo non può certo accusare il carabiniere di sequestro di persona e farsi risarcire i danni per aver perso la propria libertà.

 

Il principio di responsabilità

La responsabilità è la soggezione alle conseguenze del proprio comportamento.

La responsabilità può essere contrattuale o extracontrattuale a seconda che derivi da un contratto, come la compravendita, o da un fatto illecito, come urtare una persona facendola cadere.

Per esempio, la responsabilità del compratore che non paghi il bene acquistato è di tipo contrattuale, in quanto deriva dal contratto di compravendita; la responsabilità di chi, urtando una persona, la faccia cadere e rompersi una gamba, è, invece, di tipo extracontrattuale, in quanto nasce da un fatto illecito.

La responsabilità contrattuale o extracontrattuale determina l’obbligo di risarcire il danno causato.

 

Differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

L’illecito contrattuale presuppone, a differenza di quello extracontrattuale, la lesione di un diritto nascente da un rapporto obbligatorio specifico, anche se non costituito mediante un contratto, ma attraverso un’altra fonte di obbligazioni. Così, per esempio, in un incidente stradale, il danneggiante è responsabile extracontrattualmente verso il danneggiato, ma se, ove condannato, non lo risarcisca, diviene responsabile contrattualmente nei suoi confronti; sempre in un incidente stradale, il danneggiante è responsabile extracontrattualmente verso il pedone investito, ma contrattualmente ed extracontrattualmente verso il terzo trasportato.

La responsabilità extracontrattuale si differenzia da quella contrattuale sotto molteplici profili:

-       fonte: la responsabilità contrattuale presuppone l’obbligo di comportarsi in un certo modo nei confronti di una specifica persona; così, per esempio, chi vende un telefono ha l’obbligo di consegnarlo solo a chi lo ha comprato; la responsabilità extracontrattuale presuppone, invece, il dovere di tenere un comportamento che non causi danni agli altri; così, per esempio, chi guida ha il dovere di non investire le altre persone;

-       capacità di intendere e volere: la responsabilità extracontrattuale presuppone la capacità di intendere e di volere del danneggiante ex art. 2046 c.c.; la responsabilità contrattuale, invece, presuppone detta capacità nella fase genetica dell’obbligazione (il contratto può essere annullato per incapacità legale ex 1425, co. 1, o naturale ex artt. 1425, co. 2° e 428), mentre non la richiede per la fase esecutiva, dato che «il debitore che ha eseguito la prestazione non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità» ex art. 1191;

-       la prescrizione del diritto risarcitorio: di regola, 10 anni nella responsabilità contrattuale, e 5 anni nella responsabilità extracontrattuale[1]. La prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l’agente compie l’illecito o da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui l’illecito ed il conseguente danno si manifestano all’esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili (Cass. n. 26188/11). La conoscibilità non implica che il danneggiato debba attivarsi per acquisire personalmente conoscenze tecnico-scientifiche;

-       le clausole di esonero della responsabilità, previste solo nella responsabilità contrattuale[2];

-       i danni risarcibili: prevedibili e, solo nel caso di dolo, imprevedibili, nella responsabilità contrattuale, prevedibili e imprevedibili nella responsabilità extracontrattuale, come desumibile dal fatto che l’art. 2056 non richiama l’art. 1225, sulla limitazione della risarcibilità, nel caso di inadempimento, ai soli danni prevedibili[3];

-       la costituzione in mora: necessaria, di regola, nella responsabilità contrattuale; non necessaria nella responsabilità extracontrattuale [4];

-       la ripartizione della responsabilità nei rapporti interni tra i debitori: in quote presuntivamente uguali, nella responsabilità contrattuale; secondo la gravità della rispettiva colpa e l'entità delle conseguenze derivatene, nella responsabilità extracontrattuale[5]. L’art. 2055 si applica anche al concorso tra responsabilità a titolo contrattuale ed extracontrattuale, come nel caso del terzo trasportato su un taxi, con airbag non funzionante, investito da un’altra auto, il quale subisca un danno maggiore di quello che avrebbe riportato ove l’airbag fosse stato funzionante. Il passeggero danneggiato potrà far valere la responsabilità contrattuale del tassista e quella extracontrattuale dell’investitore. I coobbligati possono stipulare patti che escludano o limitino la responsabilità di uno o più di essi, non operando il divieto di cui all’art. 1229, in quanto tali patti concernono i rapporti interni tra i soggetti imputabili di uno stesso fatto dannoso (Trabucchi);

-       l’onere di provare la colpevolezza del danneggiante, presunta nella responsabilità contrattuale, da provare da parte del danneggiato nella responsabilità extracontrattuale [6].

Analogie tra illecito contrattuale ed extracontrattuale

Le analogie tra illecito contrattuale ed extracontrattuale sono costituite da:

-       natura dell’obbligazione risarcitoria: debito di valore, soggetto, quindi, a rivalutazione automatica e a interessi sulla somma via via rivalutata dal dì dell’illecito fino a quello della liquidazione (Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712);

-       risarcimento in forma specifica: si ritiene che l’art. 2058 si applichi anche alla responsabilità contrattuale, in quanto l’art. 1223 descrive le componenti del danno risarcibile (danno emergente e lucro cessante), ma nulla dispone sulle modalità del risarcimento. Così, per esempio, è stato affermato che, nel caso in cui il notaio rogante abbia dichiarato libero un bene gravato da ipoteca e sottoposto a procedura esecutiva, il risarcimento può essere disposto anche in forma specifica, mediante condanna del notaio alla cancellazione della formalità non rilevata, a condizione, tuttavia, che vi sia la possibilità di ottenere, a tal fine, il consenso del creditore procedente e che il relativo incombente non sia eccessivamente gravoso, sia per la natura -       dell’attività occorrente, che per la congruità, rispetto al danno, della somma da pagare;

     risarcibilità del danno non patrimoniale: le Sezioni Unite della Corte di Cassaizone (sentenza n. 26972/08) ha, infatti, ritenuto che l’art. 2059 sia applicabile anche nel caso di obbligo contrattuale.dell’attività occorrente, che per la congruità, rispetto al danno, della somma da pagare;

-       risarcibilità del danno non patrimoniale: CU 26972/08 ha, infatti, ritenuto che l’art. 2059 sia            applicabile anche nel caso di obbligo contrattuale.



[1] Art. 2946. Prescrizione ordinaria.

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

Art. 2947. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

[2] Art. 1229. Clausole di esonero da responsabilità.

È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.

È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

[3] Art. 1225. Prevedibilità del danno.

Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

[Il Pothier ipotizzava tre serie causali: a) la morte per contagio di altri animali di proprietà del compratore; b) la perdita del raccolto per impossibilità di coltivare il fondo a causa della perdita dei bovini; c) il generale dissesto economico del compratore o il suo fallimento a causa della perdita del raccolto. La prima doveva considerarsi sempre risarcibile, la seconda solo a condizione che fosse inevitabile per il compratore, la terza da considerarsi irrisarcibile in quanto il danno doveva considerarsi quale conseguenza indiretta e remota.

Art. 2056. Valutazione dei danni.

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

[4] Art. 1219. Costituzione in mora.

«Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Non è necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito;

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;

3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta».

[5] Art. 2055. Responsabilità solidale.

«Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali».

Art. 1298. Rapporti interni tra debitori o creditori solidali.

«Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.

Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente».

[6] 1218. Responsabilità del debitore. «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

Art. 2697. Onere della prova.

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.


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