CLASSE QUINTE A_C –DIRITTO
– PRIMO QUADRIMESTRE
Indice
Funzioni extralegislative del Parlamento
Il sistema elettorale in generale
Il sistema elettorale italiano (cosiddetto Rosatellum)
Il Presidente
della Repubblica
Funzioni e prerogative dei magistrati
Giurisdizione ordinaria civile
La giurisdizione ordinaria penale
Giudici monocratici e collegiali
I gradi di giurisdizione in generale
I gradi di giurisdizione: la Corte di Cassazione
L'ORDINAMENTO
COSTITUZIONALE
Il Parlamento
Definizione
Il Parlamento è un organo
costituzionale, rappresentativo e legislativo: costituzionale, in quanto
previsto e disciplinato dalla Costituzione; rappresentativo, in quanto eletto
dal popolo, di cui è rappresentante; legislativo, in quanto emana le leggi.
Formazione
Il Parlamento italiano è
composto di due Camere aventi identici poteri (cosiddetto bicameralismo
perfetto): la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica.
Le due Camere si
differenziano principalmente per il numero dei componenti e per l'elettorato.
Per quanto riguarda il numero
dei componenti, i deputati sono 400, mentre i senatori sono 200 eletti dal
popolo oltre ad un numero variabile di senatori a vita.
Questi ultimi sono gli ex
Presidenti della Repubblica nonché, nel numero massimo di cinque, i cittadini
scelti per altissimi meriti dai Presidenti della Repubblica.
Attualmente sono sei, uno,
quale ex Presidente della Repubblica (Napolitano), e cinque scelti per meriti
(Elena Cattaneo, microbiologa; Mario Monti, economista; Renzo Piano,
architetto; Carlo Rubbia, fisico; Liliana Segre, per meriti nel campo sociale).
Per quel che riguarda
l’elettorato delle Camere, occorre premettere che esso è costituito sia da
coloro che possono votare (cosiddetto elettorato attivo), sia da coloro che
possono essere votati (cosiddetto elettorato passivo).
L’elettorato attivo è formato
sia alla Camera che, per effetto della legge cost. 18 ottobre 2021, n. 1
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20/10/2021), al Senato, dai cittadini
italiani che hanno compiuto 18 anni.
L’elettorato passivo, invece,
è costituito, alla Camera, dai cittadini italiani che hanno compiuto 25 anni, e
al Senato, dai cittadini italiani che ne hanno compiuti 40.
Le Camere sono elette per 5
anni.
Il parlamentare, detto anche
onorevole, non rappresenta solo coloro che lo hanno eletto, ma l’intera
Nazione, con la conseguenza che non è obbligato a mantenere le promesse fatte
ai suoi elettori (cosiddetto divieto di mandato imperativo).
Egli, inoltre, non è
responsabile per quello che dice e per come vota nell’esercizio delle sue
funzioni (cosiddetta insindacabilità), né può essere arrestato (cosiddetta
immunità) senza l’autorizzazione della Camera alla quale appartiene, salvo che
sia colto in flagranza, cioè nell’atto di commettere un reato oppure in esecuzione
di una sentenza di condanna definitiva, cioè di una sentenza che non può essere
più contestata.
Funzionamento
Le Camere possono svolgere i
propri lavori in assemblea, nei gruppi o nelle commissioni.
L'assemblea è la riunione
alla quale possono partecipare tutti i deputati alla Camera e tutti i senatori
al Senato.
Il gruppo parlamentare è l’insieme
dei deputati o dei senatori appartenenti, di regola, allo stesso partito.
La Commissione è l’insieme
dei deputati o di senatori competenti in un determinato settore.
La composizione della Commissione
rispecchia quella dell’Assemblea; così, per esempio, se in Assemblea il 10% dei
deputati appartiene al gruppo Alfa, anche in Commissione il 10% dei deputati
sarà del gruppo Alfa.
Il numero dei
componenti di un gruppo che entrerà a far parte di una Commissione si
determinerà, quindi, mediante la seguente proporzione:
Totale dei componenti di una
Camera (esempio: 400) STA a totale dei componenti della Commissione (esempio:
20)
COME
totale dei componenti di un
gruppo (esempio: 100) STA a X
(X è il numero dei componenti
del gruppo che parteciperà alla Commissione).
In pratica: 400: 20 = 100 :
X. X è uguale a 20x100/400, ossia è uguale a 5.
Ciascuna Commissione è
competente in una determinata materia: per esempio, in materia scolastica è
competente la Commissione Cultura, scienza e
istruzione.
Le funzioni parlamentari
possono essere svolte sia dalle Camere separatamente, come la funzione
legislativa, sia dal Parlamento in seduta comune, come l’elezione del
Presidente della Repubblica.
Le decisioni delle CAMERE possono essere
prese, a seconda dei casi:
- a maggioranza semplice (50% dei presenti
alla seduta più un voto);
- a maggioranza assoluta (50%
dei componenti più un voto);
- a maggioranza qualificata
(più della maggioranza assoluta, come, per esempio, i 2/3 dei componenti).
Funzione legislativa
La principale attribuzione
del Parlamento è la funzione legislativa, cioè l’emanazione di leggi sia
ordinarie che costituzionali.
La procedura per la
formazione delle leggi ordinarie si articola in quattro fasi: l’iniziativa;
l’esame e la votazione; la promulgazione e la pubblicazione.
Tale
procedura, tuttavia, non è uguale per tutte le leggi ordinarie, sebbene si
articoli sempre nelle suddette fasi, come meglio risulterà dalla tabella oltre
riportata.
La
procedura per la formazione delle leggi costituzionali, ossia delle leggi che
modificano la Costituzione, è detta aggravata ed è più complessa rispetto a
quella relativa alle leggi ordinarie.
La
votazione deve essere effettuata due volte da parte di ciascuna Camera ed
inoltre tra la prima e la seconda votazione devono passare almeno tre mesi.
Nella
seconda votazione, le leggi debbono essere approvate con la maggioranza dei due
terzi dei componenti di ciascuna Camera oppure con la maggioranza assoluta
(cioè, la metà più uno) dei componenti, ma, in quest’ultimo caso, le leggi
possono essere sottoposte a referendum, per cui sarà il popolo a decidere se
approvare o non approvare le leggi stesse.
Di seguito, si riportano tre
tipi di procedimenti di formazione delle leggi.
Leggi
ordinarie non particolarmente importanti
Esse sono approvate, di
regola, secondo il procedimento ordinario con Commissione in sede deliberante.
Tale procedimento si articola
in quattro fasi: iniziativa; esame e votazione; promulgazione; pubblicazione.
Iniziativa
Essa consiste nella
presentazione di una proposta di legge, per esempio da parte di un deputato
alla Camera dei Deputati o da un senatore al Senato della Repubblica o dal
Governo (in tal caso, la proposta di legge prende il nome di disegno di legge).
Esame
e votazione
La proposta di legge viene
esaminata e votata dalla Commissione competente per materia della Camera a cui
è stata presentata (es.: una legge sulla scuola viene esaminata dalla
Commissione Istruzione).
Se la proposta non è
approvata, cioè non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
il procedimento si arresta.
Se la proposta è approvata,
allora viene trasmessa alla Commissione competente per materia dell’altra
Camera, dove seguirà lo stesso procedimento suindicato.
Se la Commissione della
seconda Camera non approva la proposta di legge, il procedimento si arresta.
Se la Commissione della
seconda Camera approva con modifiche la proposta, questa ritornerà alla
Commissione della prima Camera, per essere nuovamente votata (questo passaggio
“avanti e indietro” della proposta di legge si chiama “navetta”).
Promulgazione
Dopo l’approvazione da parte
delle Commissioni di entrambe le Camere, la legge viene trasmessa al Presidente
della Repubblica, il quale:
-
se
ritiene che la legge rispetti la Costituzione, la promulga, cioè la firma,
attestando che la legge è perfetta;
-
se,
invece, pensa che la legge non rispetti la Costituzione, la può rinviare alle
Camere (cosiddetto veto sospensivo), ma se questela riapprovano, egli la dovrà
promulgare.
Pubblicazione
La legge promulgata viene
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e diviene obbligatoria dopo quindici
giorni, a meno che la legge stessa non stabilisca un termine diverso.
Leggi
ordinarie importanti
Esempi: leggi elettorali (che
stabiliscono come si vota) e leggi di delegazione (che incaricano il Governo di
fare leggi).
Esse sono approvatesecondo il
procedimento ordinario con Commissione in sede referente.
Tale procedimento si articola
in quattro fasi: iniziativa; esame e votazione; promulgazione; pubblicazione.
Iniziativa
Essa consiste nella
presentazione di una proposta di legge, per esempio da parte di un deputato
alla Camera dei Deputati o da un senatore al Senato della Repubblica o dal
Governo (in tal caso, la proposta di legge prende il nome di disegno di legge).
Esame
e votazione
La proposta di legge viene
esaminata dalla Commissione competente per materia della Camera a cui è stata
presentata (es.: una legge sulla scuola viene esaminata dalla Commissione
Istruzione) e, poi, votata dall’Assemblea, cioè da tutti i componenti della
Camera cui appartiene la Commissione.
Se la proposta non è
approvata, cioè non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
il procedimento si arresta.
Se la proposta è approvata,
allora viene trasmessa, per l’esame, alla Commissione competente per materia
dell’altra Camera, e da qui, per l’approvazione, all’Assemblea della seconda
Camera.
Se l’Assemblea della seconda
Camera (per semplicità, d’ora in poi diremo Camera al posto di Assemblea) non
approva la proposta di legge, il procedimento si arresta.
Se la seconda Camera approva
con modifiche la proposta, questa ritornerà alla prima Camera, per essere
nuovamente votata (questo passaggio “avanti e indietro” della proposta di legge
si chiama “navetta”).
Promulgazione
Dopo l’approvazione da parte
delle Commissioni di entrambe le Camere, la legge viene trasmessa al Presidente
della Repubblica, il quale:
-
se
ritiene che la legge rispetti la Costituzione, la promulga, cioè la firma,
attestando che la legge è perfetta;
-
se,
invece, pensa che la legge non rispetti la Costituzione, la può rinviare alle
Camere (cosiddetto veto sospensivo), ma se queste la riapprovano, egli la dovrà
promulgare.
Pubblicazione
La legge promulgata viene
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e diviene obbligatoria dopo quindici
giorni, a meno che la legge stessa non stabilisca un termine diverso.
Leggi
costituzionali
Il procedimento di formazione
della legge costituzionale è detto aggravato e consiste nella doppia
approvazione delle leggi costituzionali.
La prima approvazione segue
lo stesso iter del procedimento ordinario di formazione della legge e si
articola, quindi, in quattro fasi: iniziativa; esame e votazione;
promulgazione; pubblicazione.
Iniziativa
Essa consiste nella
presentazione di una proposta di legge costituzionale, per esempio da parte di
un deputato alla Camera dei Deputati o da un senatore al Senato della
Repubblica o dal Governo (in tal caso, la proposta di legge prende il nome di
disegno di legge).
Esame
e votazione
La proposta di legge viene
esaminata dalla Commissione competente per materia della Camera a cui è stata
presentata (es.: una legge sulla scuola viene esaminata dalla Commissione
Istruzione) e, poi, votata dall’Assemblea, cioè da tutti i componenti della
Camera cui appartiene la Commissione.
Se la proposta non è
approvata, cioè non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
il procedimento si arresta.
Se la proposta è approvata,
allora viene trasmessa, per l’esame, alla Commissione competente per materia
dell’altra Camera, e da qui, per l’approvazione, all’Assemblea della seconda
Camera.
Se l’Assemblea della seconda
Camera (per semplicità, d’ora in poi diremo Camera al posto di Assemblea) non
approva la proposta di legge, il procedimento si arresta.
Se la seconda Camera approva
con modifiche la proposta, questa ritornerà alla prima Camera, per essere
nuovamente votata (questo passaggio “avanti e indietro” della proposta di legge
si chiama “navetta”).
Dopo l’approvazione da parte
di entrambe le Camere, la legge, trascorsi almeno 3 mesi, è nuovamente votata
dalle Camere.
Se la proposta di legge non
viene riapprovata, il procedimento si arresta.
Se la proposta di legge viene
riapprovata con una maggioranza qualificata, cioè molto alta (2/3 dei
componenti di ciascuna Camera), essa viene trasmessa al Presidente della
Repubblica per la promulgazione.
Se la proposta di legge
viene, invece, riapprovata con una maggioranza meno alta, comunque assoluta
(cioè, più del 50% dei suoi componenti), la legge viene pubblicata, ma può
essere chiesto, entro tre mesi dalla pubblicazione, da parte di almeno un quinto
dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali, un referendum, cioè una votazione da parte del popolo.
Promulgazione
Dopo la seconda approvazione
da parte delle Assemblee di entrambe le Camere con la maggioranza qualificata;
oppure, dopo la seconda
approvazione con la maggioranza assoluta, senza che nel termine di tre mesi
venga richiesto il referendum;
oppure, dopo il referendum
che abbia confermato la legge, cioè col voto favorevole della maggioranza dei
votanti;
la legge viene trasmessa al
Presidente della Repubblica.
Il Presidente della
Repubblica promulga la legge, cioè la firma attestando che la legge è perfetta.
Si ritiene, invero, sia pur
dubitativamente, che nel caso delle leggi costituzionali, il Giudice non possa
avvalersi del veto sospensivo, cioè della possibilità di rinviare la legge alle
Camere, in quanto, trattandosi di legge costituzionale, essa può anche
modificare la Costituzione.
Pubblicazione
La legge promulgata viene
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e diviene obbligatoria dopo quindici
giorni, a meno che la legge stessa non stabilisca un termine diverso.
Funzioni
extralegislative del Parlamento
Funzioni
extralegislative del Parlamento sono, per esempio:
1)
la funzione di controllo politico del Governo, la quale viene esercitata
attraverso vari atti, tra cui, per esempio, il voto di fiducia, che è l’atto
con cui il Parlamento decide se concedere o negare la fiducia al Governo e,
quindi, se consentirgli o meno di governare;
2)
la funzione di elezione di altri organi costituzionali, come l'elezione del
Presidente della Repubblica.
Il
sistema elettorale in generale
Il
sistema elettorale è costituito dalle norme che stabiliscono come si vota e
come i voti si trasformano in seggi, cioè in posti per gli eletti (per esempio,
in posti di deputato o di senatore).
I sistemi elettorali
principali sono quello proporzionale e quello maggioritario.
Il sistema elettorale
proporzionale si ha quando ogni partito ottiene un numero di seggi in
proporzione ai voti riportati, nel senso, per esempio, che se il partito Alfa
ottiene il 10% dei voti avrà il 10% dei seggi.
Il sistema elettorale
maggioritario si ha quando il partito più votato ottiene un numero di seggi più
che proporzionale ai voti riportati, nel senso, per esempio, che se il partito
Alfa ottiene il 10% dei voti avrà più del 10% dei seggi.
Il sistema elettorale
maggioritario si dice uninominale quando il partito più votato ottiene l'unico
seggio disponibile.
Il sistema proporzionale è
più rappresentativo del maggioritario, nel senso che tutti i votanti sono
egualmente rappresentati, mentre con il maggioritario sono più rappresentati
gli elettori del partito più votato.
Quest'ultimo, però, dovrebbe
garantire una maggiore governabilità del Paese, in quanto il partito vincente
ottiene un numero di seggi sufficiente ad appoggiare il Governo senza dover
ricorrere ad alleanze con altri partiti, con le conseguenti divergenze che
mettono a rischio la stabilità del Governo medesimo.
Il sistema elettorale italiano
(cosiddetto Rosatellum)
Il sistema elettorale
italiano è misto, ossia, in parte, maggioritario e, in parte, proporzionale.
Esso prevede che:
-
il
37% dei seggi (147 alla Camera e 74 al Senato) sia assegnato con un sistema
maggioritario uninominale;
-
il
61% dei seggi (rispettivamente 245 e 122) sia ripartito proporzionalmente tra
le coalizioni (la coalizione è un gruppo di liste collegate tra loro) e le
singole liste che abbiano superato le previste soglie di sbarramento nazionali,
ossia le percentuali di voti al di sotto delle quali non si viene ammessi alla
ripartizione dei seggi (la ripartizione dei seggi è effettuata a livello
nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato);
-
il
2% dei seggi (8 deputati e 4 senatori) sia destinato al voto degli italiani
residenti all'estero e venga assegnato con un sistema proporzionale.
Il Presidente della Repubblica
Definizione
Il
Presidente della Repubblica, organo costituzionale, è il Capo dello Stato e,
come tale, rappresenta l'unità nazionale, cioè tutti gli italiani.
Elezione
Può
essere eletto Presidente della Repubblica chi è cittadino italiano, gode dei
diritti civili e politici ed ha compiuto 50 anni.
Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune e da 58
delegati regionali (uno per la Valle d'Aosta e 3 per ogni altra regione).
L'elezione
richiede la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto nelle
prime tre votazioni e la maggioranza assoluta, cioè della metà più uno dei
medesimi aventi diritto, in quelle successive.
Il
Presidente dura in carica 7 anni ed è rieleggibile.
Funzioni
Il
Presidente della Repubblica è garante della Costituzione: egli, quindi, vigila
sulla sua osservanza da parte degli altri organi costituzionali e può
influenzare l'esercizio dei loro poteri.
Tenendo
conto del potere dello Stato su cui prevalentemente incidono, le principali
funzioni del Presidente della Repubblica possono essere così raggruppate:
-
nel campo legislativo:
- la nomina di 5 senatori a vita, o, meglio, di un numero
di senatori a vita che, sommato ai senatori a vita di nomina presidenziale
eventualmente presenti, non superi complessivamente il numero di cinque
(così, per esempio, se i senatori a vita di nomina presidenziale sono, al
momento dell’elezione di un nuovo Presidente, 4, quest’ultimo ne può
nominare uno soltanto);
- l'autorizzazione alla presentazione dei disegni di
legge;
- la promulgazione delle leggi con relativo veto
sospensivo, con la precisazione che la promulgazione è la firma della
legge approvata dalle Camere, mentre il veto sospensivo è la facoltà del
Presidente della Repubblica di rinviare al Parlamento le leggi approvate,
qualora ritenga che contrastino con la Costituzione, fermo restando che,
ove le Camere le riapprovino, egli le dovrà comunque promulgare;
- lo scioglimento delle Camere, tranne che nel c.d.
semestre bianco, ossia negli ultimi sei mesi del suo mandato;
-
nel campo esecutivo:
- la nomina del Presidente del Consiglio, dei ministri e
dei più importanti organi dello Stato come i sottosegretari (ossia coloro
che collaborano con i ministri e che, spesso, sono delegati da questi
ultimi in importanti settori della loro attività);
nel
campo giudiziario:
- la presidenza del Consiglio Superiore della
Magistratura, ossia dell'organo che decide in merito alla carriera ed alla
disciplina dei magistrati;
- la concessione della grazia, cioè dell'atto con cui il
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA cancella, in tutto o in parte, la pena alla
quale una persona è stata condannata.
Nel
caso in cui il Presidente della Repubblica non possa temporaneamente esercitare
le sue funzioni, è sostituito dal Presidente del Senato, mentre qualora non le
possa più esercitare (dimissioni, malattia grave, morte), il Presidente della
Camera, entro 15 giorni dall'impedimento, deve indire le elezioni del nuovo
Presidente.
Responsabilità
Ogni
atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato dal ministro
competente nella materia relativa all'atto stesso. La responsabilità dell'atto
è del ministro. Il Presidente della Repubblica, infatti, secondo l'art. 90
Cost., non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento ed attentato alla Costituzione. Tali
reati, secondo una certa opinione, si verificano quando egli commette un reato
previsto da altre norme e tale reato minacci il corretto funzionamento delle
istituzioni o l'integrità dello Stato. Secondo un’altra opinione, invece,
l’alto tradimento consisterebbe nella violazione del dovere di fedeltà alla
Repubblica con conseguente possibile pregiudizio alla personalità
internazionale dello Stato, mentre l’attentato alla Costituzione consisterebbe
in un atto diretto a modificare con frode o violenza l’ordinamento
costituzionale dello Stato.
Nel
caso di attentato alla Costituzione ed alto tradimento, il Presidente della
Repubblica viene accusato dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla
Corte Costituzionale integrata da 16 cittadini.
Il Governo
Definizione
e formazione.
Il
Governo è un organo costituzionale formato dal Presidente del Consiglio e dai
Ministri.
I
Ministri si distinguono in due categorie: Ministri con portafoglio e Ministri
senza portafoglio.
I
Ministri con portafoglio sono a capo di un Ministero, ossia di una struttura
complessa, costituita da uomini e mezzi, che gestisce un determinato settore
dello Stato, come, per esempio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che
si occupa della scuola. Essi sono ordinati gerarchicamente, cioè per livelli,
con la conseguenza che ciascun dipendente del Ministero stesso deve rispettare
le direttive di chi è a un livello più alto.
I
Ministri senza portafoglio non sono a capo di un Ministero ed esercitano, di
regola, le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio.
Occorre,
quindi, sottolineare che “senza portafoglio” non significa “senza denaro da
spendere”, in quanto i Ministri senza portafoglio dispongono di un fondo, anche
se compreso nello stanziamento previsto per la Presidenza del Consiglio.
È il
Presidente della Repubblica che nomina sia il Presidente del Consiglio, sia, su
proposta di quest'ultimo, i ministri.
Il
Presidente della Repubblica è libero di scegliere chi vuole come Presidente del
Consiglio, ma, di solito, nomina come Presidente del Consiglio il capo del
partito che ha vinto le elezioni.
Questo
perché la nomina del Governo deve essere approvata dalla maggioranza dei
parlamentari, la quale è formata proprio dagli appartenenti al partito
vittorioso.
Nel
linguaggio giuridico, per dire che il Parlamento deve approvare la nomina del
Governo fatta dal Presidente della Repubblica, si afferma che il Parlamento
deve concedere la fiducia al Governo.
Qualora
il Governo non ottenesse la fiducia da parte del Parlamento, esso dovrebbe
dimettersi.
Funzioni
La
principale funzione del Governo è quella esecutiva, ma esso esercita anche
un'altra fondamentale funzione: quella normativa.
La
funzione esecutiva consiste nell’esecuzione delle leggi.
Se,
per esempio, il Parlamento emanasse una legge con la quale stabilisse un
aumento del numero delle prigioni, il Governo avrebbe il compito di farle
costruire.
La
funzione normativa consiste nell’emanazione di norme giuridiche.
Gli
atti con cui il Governo pone norme giuridiche sono gli atti aventi forza di
legge ed i regolamenti.
Gli
atti aventi forza di legge sono di due tipi: decreti legge e decreti
legislativi.
I
decreti legge sono emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e di
urgenza, come, per esempio, in caso di terremoto. Essi sono obbligatori dal
giorno della loro pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
Il
decreto legge deve essere convertito in legge (cioè, approvato) dalle Camere
entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Se non viene
convertito, esso perde efficacia sin dal giorno in cui è stato emanato.
Per
esempio, se un decreto legge introducesse una tassa per entrare nelle città ed
il Parlamento, entro 60 giorni, non la convertisse in legge, coloro che
avessero pagato la tassa in quei 60 giorni, avrebbero diritto ad essere
rimborsati.
I
decreti legislativi sono emanati dal Governo in base a una delega del
Parlamento.
L’opportunità
della delega si presenta, normalmente, quando debbano emanarsi leggi complesse,
come, per esempio, i codici, quale il codice della strada.
Qualora
il decreto legislativo non rispetti la delega, la Corte Costituzionale lo può
eliminare.
Così,
per esempio, nel 2009, il Parlamento delegò il Governo ad introdurre, mediante
decreto legislativo, la mediazione, ossia un procedimento con cui due litiganti
possono risolvere una lite senza ricorrere al Giudice. Il Governo, nel 2010,
emanò un decreto legislativo stabilendo che i litiganti, prima di cominciare la
causa davanti al Giudice, dovevano obbligatoriamente sottoporsi al procedimento
di mediazione. La Corte Costituzionale eliminò il decreto legislativo nella
parte in cui stabiliva che la mediazione era obbligatoria, dato che nella
delega non era prevista l'obbligatorietà.
I
regolamenti sono atti la cui funzione consiste, di regola, nel completare la
disciplina di una materia regolata dalla legge.
Essi
non possono essere in contrasto con le leggi. Così, per esempio, poiché la
legge n. 127/97 stabilisce che la partecipazione ai concorsi pubblici non è
soggetta, di solito, a limiti di età, un regolamento che disciplina la
partecipazione al concorso non può stabilire che i partecipanti non devono aver
superato una determinata età.
La Magistratura
Funzioni e prerogative dei magistrati
La Magistratura è
formata da persone, dette magistrati, che si possono suddividere in due
categorie: i giudici ed i pubblici ministeri.
I primi, cioè i
giudici, esercitano la funzione giurisdizionale, la quale consiste nel
risolvere le liti (cioè, stabilire chi ha ragione e chi ha torto) e nel punire
i reati, accertando, attraverso i processi (detti anche “cause”), nel
contraddittorio tra le parti (cioè, sentendo tutte le parti in causa), quali sono
le norme giuridiche da applicare nei casi concreti, ossia in quelli che vengono
sottoposti all'esame dei giudici stessi.
I secondi, cioè i
pubblici ministeri, hanno come principale funzione quella di esercitare
l'azione penale, cioè di accusare, davanti a un giudice, le persone che,
secondo loro, hanno commesso un reato.
I giudici devono
essere imparziali, nel senso che non devono favorire una delle parti in causa.
Per evitare che i
magistrati (sia giudici che pubblici ministeri) possano subire pressioni da
parte dei politici, soprattutto di quelli che governano, la Costituzione
stabilisce che essi sono soggetti soltanto alla legge (art. 101 Cost.),
indipendenti da ogni altro potere dello Stato (art. 104 Cost.) e inamovibili
(art. 107 Cost.), ossia, di regola, non trasferibili.
Solo con il loro
consenso oppure con decisione del Consiglio Superiore della Magistratura,
possono, infatti, essere dispensati o sospesi dal servizio o destinati ad altre
sedi o funzioni (art. 107 Cost.).
Il C.S.M.
Il Consiglio
Superiore della Magistratura è l'organo che decide in merito alla carriera
(come, per esempio, i trasferimenti e le promozioni) ed alla disciplina (come,
per esempio, la destituzione, cioè, il licenziamento), dei magistrati.
Il CSM è, quindi,
l'organo di autogoverno dei magistrati, necessario, in quanto, come su detto,
essi non sono sottoposti agli altri poteri dello Stato.
Il CSM è formato
da tre membri di diritto e da 30 membri elettivi.
Per membro di
diritto di un organo si intende chi appartiene all’organo stesso in virtù della
sua posizione o delle sue funzioni e non perché è scelto da altri.
Così, per esempio,
nelle scuole, il Dirigente scolastico è membro di diritto del Consiglio di
Istituto, mentre docenti, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, per entrare a far parte del Consiglio stesso, devono essere eletti.
Ritornando al
Consiglio Superiore della Magistratura, esso è composto, in conformità delle
modifiche apportate dall’art. 21, L. 71/2022, da:
- Tre membri di diritto,
ossia:
-- il Presidente
della Repubblica
-- il Primo
Presidente della Corte di Cassazione
-- il Procuratore
generale presso la Corte di Cassazione
- 20 membri appartenenti
alla magistratura, di cui 2 che esercitano funzioni di legittimità (e, quindi,
Magistrati della Corte di Cassazione), 13 che esercitano funzioni
giudicanti di merito (scelti, perciò, tra i Magistrati che giudicano) e 5
che esercitano funzioni requirenti di merito (votati tra i Magistrati che
esercitano la funzione di Pubblico Ministero. La richiesta fatta alla fine
del processo dal Pubblico Ministero al Giudice viene, infatti, detta
“requisitoria”, a differenza dell’analoga richiesta fatta dall’Avvocato,
che prende il nome di “arringa”. Di solito, il Pubblico Ministero chiede
la condanna dell’imputato, mentre l’avvocato difensore chiede, di regola,
l’assoluzione.);
- 10 membri eletti dal
Parlamento scelti tra professori ordinari in materie giuridiche o
avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione.
I componenti
magistrati (cosiddetti togati) appartenenti a tre categorie (legittimità,
requirenti di merito e giudicanti di merito), vengono eletti dai magistrati.
I componenti
eletti dal Parlamento (cosiddetti laici) sono invece eletti in seduta comune
dei due rami del Parlamento.
L’art. 22 della
Legge n. 195/1958, l’elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte
del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e
con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea; per gli scrutini successivi
al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
Il Vice presidente
del CSM viene eletto da tutti i consiglieri e scelto fra i membri cosiddetti
laici: sostituisce il Presidente della Repubblica in caso di assenza o
impedimento, esercita le funzioni che questi gli delega nonché quelle previste
dalla legge e/o dal regolamento interno (quali, ad esempio, la predisposizione
dell’ordine del giorno e la presidenza del Comitato di presidenza).
I membri elettivi
del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Tipi di processo
La funzione
giurisdizionale si suddivide in ordinaria e speciale.
I Giudici ordinari
si occupano di tutte le cause che, per legge, non sono di competenza dei
Giudici speciali.
Sono giudici
speciali, per esempio, i Tribunali amministrativi regionali (T.A.R.), i quali
sono competenti a decidere, tra l’altro, in merito ai ricorsi degli studenti
contro le bocciature da parte delle scuole.
Giurisdizione
ordinaria civile
La giurisdizione
ordinaria si ripartisce in civile e penale.
La giurisdizione
civile ha per oggetto i rapporti di diritto privato, che sono le relazioni tra
soggetti in posizione di parità tra loro.
Sono rapporti tra
soggetti in posizione di parità:
-
sia i rapporti tra privati (come la relazione tra marito e moglie o il
rapporto tra venditore e compratore);
-
sia i rapporti tra privati ed Enti pubblici, come lo Stato, quando gli
Enti pubblici non fanno valere il loro potere, come il rapporto tra lo Stato e
chi affitta (o, più esattamente, loca) allo Stato stesso un locale da adibire a
caserma.
Nei rapporti di
parità, entrambi i soggetti devono esprimere il loro consenso per la creazione
di un rapporto tra loro.
Sono rapporti non
paritari quelli tra Enti pubblici e privati quando gli Enti pubblici fanno
valere il loro potere, come nel caso in cui lo Stato espropria un terreno
(cioè, si appropria di un terreno) appartenente ad un privato per costruirci
una strada.
Nei rapporti non paritari,
la relazione si costituisce con la sola volontà dell’Ente Pubblico; il privato
può solo pretendere che l’Ente, nell’esercitare il suo potere, rispetti la
legge.
Tali rapporti
rientrano nel diritto pubblico e non sono, di regola, soggetti alla
giurisdizione ordinaria civile, ma alla giurisdizione speciale.
Anche le relazioni
tra Enti pubblici, come quelle tra lo Stato e la Regione, sono rapporti di
diritto pubblico e soggetti, quindi, di regola, alla giurisdizione speciale.
Le parti del
processo civile sono l'attore (o ricorrente), che è colui che inizia il
processo, e il convenuto (o resistente), che è il soggetto nei cui confronti il
processo viene iniziato.
La
giurisdizione ordinaria penale
La giurisdizione
penale ha per oggetto la decisione sull’accusa mossa dal pubblico ministero ad
un dato soggetto, nel senso che il giudice penale deve decidere se una persona
ha commesso o meno un reato, come, per esempio, un omicidio, e, quindi,
stabilire se assolverla oppure condannarla e, in quest’ultimo caso, a quale
pena.
Le principali
parti del processo penale sono il pubblico ministero, l'imputato, cioè colui
che è accusato di un reato, e la parte civile, ossia il soggetto che chiede il
risarcimento dei danni subiti a causa del reato.
Giudici
monocratici e collegiali
A seconda della
loro importanza, i casi possono essere decisi da un giudice singolo (cosiddetto
Giudice monocratico) o da un insieme di giudici (cosiddetto Giudice
collegiale).
Sia nel campo
civile che penale, giudici singoli sono il Giudice di pace e il Tribunale in
composizione monocratica, mentre giudici collegiali sono il Tribunale
ordinario, il Tribunale per i minorenni, la Corte di Appello e la Corte di
Cassazione.
Solo nel campo
penale, giudici collegiali sono, inoltre, la Corte di Assise e la Corte di
Assise d'Appello.
Gli organi
giudiziari delle maggiori città sono di regola suddivisi in sezioni. Ciascuna
sezione può essere monocratica e collegiale.
I
gradi di giurisdizione in generale
I giudici
suindicati sono, di norma, ordinati per gradi: il giudice davanti al quale
inizia la causa è detto giudice di primo grado; il giudice al quale si rivolge
chi ha perso la causa e desidera che sia cambiata la decisione (detta sentenza)
si dice giudice di secondo grado o giudice di appello.
Sia nel campo
civile che penale, giudici di primo grado sono, nella maggior parte dei casi,
il Giudice di pace, il Tribunale ordinario ed il Tribunale per i minorenni,
mentre di secondo grado sono il Tribunale (rispetto alle sentenze del Giudice
di Pace), la Corte di Appello (rispetto alle sentenze del Tribunale) e la
Sezione per i minorenni della Corte di Appello (rispetto alle sentenze del
Tribunale per i Minorenni).
Solo nel campo
penale, giudice di primo grado è, inoltre, la Corte di Assise, mentre di
secondo grado, rispetto alle sentenze di quest'ultima, è la Corte di Assise
d'Appello.
Dal fatto che
esistono più giudici si capisce che ciascuno di essi è competente a decidere
(cioè può decidere) solo determinati casi.
La competenza dei
giudici civili si determina in base ad un triplice criterio: territorio,
materia, valore.
In base al
criterio del territorio, ciascuno dei giudici è competente a decidere i casi
che si verificano su una determinata parte del territorio italiano.
Così, per esempio,
le cause di separazione tra i coniugi residenti a Roma devono essere decise da
un giudice di Roma
In virtù del
criterio della materia, ogni giudice è competente a decidere i casi di un certo
tipo, indipendentemente dal loro valore.
Così, per esempio,
le cause di separazione tra i coniugi devono essere decise dal Tribunale
ordinario.
In forza del
criterio del valore, i giudici si ripartiscono i casi a seconda del loro valore
in denaro.
Così, per esempio,
le cause le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila
euro sono decise dal Giudice di Pace.
La competenza dei
giudici penali si determina in base ad un duplice criterio: territorio e
materia.
In base al
criterio del territorio, è competente il giudice del luogo in cui è stato
commesso il reato.
In virtù del
criterio della materia, per esempio, la Corte di Assise è competente per il
reato di omicidio.
Contro le sentenze
emanate dai giudici di secondo grado è possibile ricorrere alla Corte di
Cassazione.
I
gradi di giurisdizione: la Corte di Cassazione
La Cassazione,
unica per tutta l'Italia e con sede a Roma, ha una funzione NOMOFILATTICA, nel
senso che assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge
su tutto il territorio italiano.
A tal fine, la
Corte di Cassazione ha il potere di cassare, ossia di cancellare, le sentenze
che non abbiano applicato esattamente la legge.
Tutti i giudici
suindicati, eccetto la Corte di Cassazione, sono detti giudici di merito, in
quanto giudici sia del “fatto” che del “diritto”:
- del “fatto”, in
quanto devono decidere, spiegandone le ragioni, se è vero o falso quanto
affermato dalle parti del processo (per esempio, se è vero o falso che Tizio ha
sottratto una cosa a Caio);
- del “diritto”,
in quanto, dopo aver accertato il fatto, devono decidere quale norma giuridica
applicare al caso (per esempio, se Tizio è responsabile di furto o di rapina,
cioè di furto con violenza).
La Corte di
Cassazione è detta giudice di legittimità, in quanto giudice del solo
“diritto”, nel senso che essa non accerta se è vero o falso il fatto, ma solo
se gli altri giudici hanno applicato la giusta norma e motivato logicamente la
loro decisione.
La cassazione
della sentenza può avvenire con o senza rinvio: se la Corte ritiene possibile
correggere l'errore del Giudice con un ulteriore processo, cassa la sentenza
con rinvio ad un altro Giudice; se, invece, ritiene che l'errore non possa
essere corretto neppure con un altro processo, allora cassa la sentenza senza
rinvio.
Esempio di
cassazione con rinvio.
In data 12-7-92 R.
P., denunciava alla Questura di Potenza che il giorno precedente era stata
violentata da C. C. La Corte di Appello di Potenza condannava l'imputato, ma la
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1636 del 6.11.1998, cassava la sentenza
con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in quanto la motivazione della
Corte di Potenza sarebbe stata carente (cioè incompleta) ed illogica.
La sentenza della
Cassazione suscitò, all'epoca, parecchio scalpore, in quanto una delle ragioni
del rinvio era data dal fatto che la Corte di Appello aveva condannato
l'imputato senza spiegare come fosse stata possibile la violenza, dato che la
ragazza indossava i jeans (le parole della Corte furono esattamente: “Deve poi
rilevarsi che è un dato di comune esperienza che è quasi impossibile sfilare
anche in parte i jeans di una persona senza la sua fattiva collaborazione,
poiché trattasi di una operazione che è già assai difficoltosa per chi li
indossa”).
Esempio di
cassazione senza rinvio.
Con la sentenza
del 9.6.11, il Tribunale di Salerno condannava un imputato per il reato
previsto dall'art. 650 del codice penale, in quanto faceva il parcheggiatore
abusivo, nonostante il divieto stabilito dal Questore di Salerno.
Con la sentenza
del 19.3.13, la Corte di Cassazione cassava senza rinvio la sentenza del
Tribunale, in quanto l'attività di parcheggiatore abusivo non è prevista dalla
legge come reato, anche se comunque è un'attività illecita, essendo vietata dal
codice della strada.
E' chiaro, che in
tal caso, la Cassazione non poteva rinviare la causa ad alcun giudice, perché
il processo non si sarebbe mai dovuto fare.
La Corte
Costituzionale
Definizione
La
Corte Costituzionale è un organo costituzionale.
Formazione
Essa
è composta da 15 giudici: 5 nominati dal Parlamento, 5 dal Presidente della
Repubblica e 5 da altri giudici.
I
membri della Corte devono essere scelti tra professori universitari in materie
giuridiche, avvocati con almeno 20 anni di professione ed alti magistrati (sono
tali i giudici che decidono in via definitiva sulle contestazioni contro le
sentenze pronunciate da magistrati di rango inferiore)
Essi
durano in carica nove anni e godono delle stesse garanzie dei parlamentari,
ossia dell'insindacabilità e dell'immunità.
Funzionamento
La
Corte può decidere solo se sono presenti almeno 11 Giudici.
Le sue
decisioni sono prese a maggioranza semplice (50% dei presenti più un voto).
Funzioni
La
Corte Costituzionale giudica:
1)
sulla legittimità costituzionale delle leggi;
2)
sui conflitti di attribuzione;
3)
sull'ammissibilità dei referendum abrogativi;
4)
il Presidente della Repubblica, nel caso in cui sia accusato di alto tradimento
o attentato alla Costituzione.
La
prima funzione consiste nel verificare se le leggi ordinarie rispettino la
Costituzione.
Essa
si esercita mediante due procedimenti: incidentale e principale.
Il
procedimento incidentale incide su un processo in corso.
In
particolare, qualora un Giudice, durante un processo, ritenga che, per
decidere, deve applicare una legge presumibilmente incostituzionale, sospende
il processo e chiede alla Corte Costituzionale di decidere se la legge sia
contraria o meno alla Costituzione.
Attenzione: se
il giudice ritiene che una legge sia contraria alla Costituzione, ma pensa che
tale legge non debba essere applicata al caso sottopostogli, allora egli deve
decidere la causa senza rivolgersi alla Corte.
In altre
parole, il Giudice, prima di sottoporre la questione di costituzionalità alla
Corte Costituzionale, deve valutare sia la rilevanza che la non manifesta
infondatezza della questione stessa: rilevanza vuol dire che la norma
presumibilmente incostituzionale rileva, cioè deve essere applicata, nel caso
sottoposto al Giudice;
Per comprendere
meglio il significato della rilevanza, facciamo alcuni esempi:
-
esempio
di questione rilevante e non manifestamente infondata: se una legge stabilisse che
gli ospedali possono assumere come medici solo i laureati in medicina di sesso
maschile ed una laureata in medicina si rivolgesse al Giudice per contestare il
rifiuto di un ospedale di assumerla come medico, la legge dovrebbe essere
applicata al caso da decidere, per cui la questione è rilevante; essa, inoltre,
non è manifestamente infondata, in quanto appare evidente che tale legge
contrasterebbe con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della
Costituzione;
-
esempio
di questione non rilevante, anche se non manifestamente infondata: se una legge stabilisse che
gli ospedali possono assumere come medici solo i laureati in medicina di sesso
maschile e una diplomata si rivolgesse al Giudice per contestare il rifiuto di
un ospedale di assumerla come medico, la legge NON dovrebbe essere applicata al
caso da decidere – in quanto la persona non è laureata – per cui la questione
non è rilevante, onde il giudice, se pure ritenesse la questione non
manifestamente infondata, cioè sospettasse di incostituzionalità la legge, non
dovrebbe chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla costituzionalità o meno di
quella legge, ma dovrebbe decidere senz'altro la causa;
-
esempio
di questione rilevante e manifestamente infondata: se una persona chiedesse al
Giudice di ordinare all’Amministrazione finanziaria la restituzione dell’IVA da
lui pagata sull’auto, in quanto il tributo in questione non è progressivo in
violazione dell’art. 53 della Costituzione, che sancisce la progressività del
sistema tributario, la questione sarebbe rilevante, in quanto la persona in
questione avrebbe dimostrato di aver pagato l’IVA, ma sarebbe manifestamente
infondata, in quanto l’art. 53 impone che il sistema tributario nel suo
complesso debba essere informato a criteri di progressività, ma non che ogni
imposta debba essere progressiva.
La seconda
funzione consiste nello stabilire quale organo di vertice abbia una determinata
attribuzione (cioè, un determinato potere). Se, per esempio, una Camera intende
sfiduciare un Ministro, ma quest'ultimo nega che essa ne abbia il potere,
allora sarà la Corte Costituzionale a decidere se spetta o meno alla Camera il
potere medesimo. Nel 1995, per esempio, la Corte Costituzionale ammise la
mozione di sfiducia da parte del Senato nei confronti del ministro Mancuso, che
aveva contestato al Senato il potere di approvare la mozione medesima.
La terza
funzione consiste nello stabilire se si possa fare un referendum abrogativo. Il
referendum abrogativo è l'atto con il quale il popolo abroga una norma
giuridica. Esso non è ammissibile nei casi previsti dall'art. 75 della
Costituzione, tra cui, per esempio, il caso in cui il popolo voglia abrogare
una norma in materia di tasse (se i cittadini potessero abolire le tasse, è
facile immaginare che molti di essi lo farebbero, con la conseguenza che lo
Stato non potrebbe più funzionare).
Il
referendum abrogativo è un mezzo di democrazia diretta.
Esso
deve essere chiesto da almeno 500.000 cittadini.
Affinché
il referendum abroghi la legge occorre che votino almeno la metà più uno degli
elettori (cioè dei cittadini aventi diritto al voto) e che, di coloro che
votano, almeno la metà più uno chiedano l’abrogazione.
Esempio:
supponiamo che gli elettori siano 40.000.000. Affinché il referendum sia
valido, occorre che votino almeno 20.000.001 elettori (ossia la metà più uno di
tutti gli elettori) e che, di costoro, almeno 10.000.001, (cioè più della metà)
chiedano l’abrogazione.
Coloro
che sono contrari all’abrogazione della legge di solito invitano i cittadini
NON a votare contro l'abrogazione, ma A NON andare a votare, così da rendere
invalido il referendum. Facciamo un esempio per capire meglio questo concetto.
Supponiamo
che gli elettori siano 40.000.000, di cui 19.000.000 vogliano l'eliminazione di
una legge, 3.000.000 vogliano che la legge non sia eliminata e 18.000.000 siano
indifferenti e, quindi, non vogliano andare a votare.
Se
gli elettori a favore e quelli a sfavore dell'eliminazione della legge vanno a
votare, i votanti saranno 22.000.000 (19.000.000 di elettori favorevoli
all'abrogazione più 3.000.000 di contrari) e, quindi, il referendum sarà
valido, perché hanno votato più di 20.000.000 di elettori, e la legge sarà
abrogata, perché ha votato a favore dell'abrogazione la maggioranza (19.000.000
contro 3.000.000).
Se,
invece, gli elettori contrari all'eliminazione della legge non andranno a
votare, i votanti saranno solo 19.000.000 e, quindi, il referendum non sarà
valido, in quanto hanno votato meno di 20.000.001 elettori, e, di conseguenza,
la legge non sarà abrogata.
E'
come se avesse vinto la minoranza (3.000.000 contro 19.000.000).
Si ricorda che
chi vuole l'abrogazione deve votare “SI”, mentre chi è contrario ad essa deve
votare “NO”.
Da
non confondere col referendum abrogativo, di cui sopra, è il referendum
costituzionale (o confermativo), previsto dall'art. 138 della Costituzione per
il caso in cui il Parlamento modifichi la Costituzione con una legge approvata
a maggioranza assoluta (cioè con la metà più uno dei parlamentari). In tal
caso, se, entro tre mesi dall'approvazione, ALMENO 500.000 cittadini o cinque
Consigli Regionali lo chiedono, si farà il referendum di conferma della legge
costituzionale approvata. A differenza del referendum abrogativo, quello
confermativo è valido anche se i votanti sono meno della maggioranza del corpo
elettorale.
Il
referendum non si potrà fare se la legge costituzionale sia stata approvata con
la maggioranza dei due terzi dei parlamentari (cosiddetta maggioranza
qualificata).
La quarta funzione è esercitata dalla Corte
unitamente a 16 cittadini scelti dal Parlamento in seduta comune.