L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

Il Parlamento

Definizione

Il Parlamento è un organo costituzionale, rappresentativo e legislativo: costituzionale, in quanto previsto e disciplinato dalla Costituzione; rappresentativo, in quanto eletto dal popolo, di cui è rappresentante; legislativo, in quanto emana le leggi.

Formazione

Il Parlamento italiano è composto di due Camere aventi identici poteri (cosiddetto bicameralismo perfetto): la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica.

Le due Camere si differenziano principalmente per il numero dei componenti e per l'elettorato.

Per quanto riguarda il numero dei componenti, i deputati sono 400, mentre i senatori sono 200 eletti dal popolo oltre ad un numero variabile di senatori a vita.

Questi ultimi sono gli ex Presidenti della Repubblica nonché, nel numero massimo di cinque, i cittadini scelti per altissimi meriti dai Presidenti della Repubblica.

Attualmente sono sei, uno, quale ex Presidente della Repubblica (Napolitano), e cinque scelti per meriti (Elena Cattaneo, microbiologa; Mario Monti, economista; Renzo Piano, architetto; Carlo Rubbia, fisico; Liliana Segre, per meriti nel campo sociale).

Per quel che riguarda l’elettorato delle Camere, occorre premettere che esso è costituito sia da coloro che possono votare (cosiddetto elettorato attivo), sia da coloro che possono essere votati (cosiddetto elettorato passivo).

L’elettorato attivo è formato sia alla Camera che, per effetto della legge cost. 18 ottobre 2021, n. 1 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20/10/2021), al Senato, dai cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni.

L’elettorato passivo, invece, è costituito, alla Camera, dai cittadini italiani che hanno compiuto 25 anni, e al Senato, dai cittadini italiani che ne hanno compiuti 40.

Le Camere sono elette per 5 anni.

Il parlamentare, detto anche onorevole, non rappresenta solo coloro che lo hanno eletto, ma l’intera Nazione, con la conseguenza che non è obbligato a mantenere le promesse fatte ai suoi elettori (cosiddetto divieto di mandato imperativo).

Egli, inoltre, non è responsabile per quello che dice e per come vota nell’esercizio delle sue funzioni (cosiddetta insindacabilità), né può essere arrestato (cosiddetta immunità) senza l’autorizzazione della Camera alla quale appartiene, salvo che sia colto in flagranza, cioè nell’atto di commettere un reato oppure in esecuzione di una sentenza di condanna definitiva, cioè di una sentenza che non può essere più contestata.


Funzionamento

Le Camere possono svolgere i propri lavori in assemblea, nei gruppi o nelle commissioni.

L'assemblea è la riunione alla quale possono partecipare tutti i deputati alla Camera e tutti i senatori al Senato.

Il gruppo parlamentare è l’insieme dei deputati o dei senatori appartenenti, di regola, allo stesso partito.

La Commissione è l’insieme dei deputati o di senatori competenti in un determinato settore.

La composizione della Commissione rispecchia quella dell’Assemblea; così, per esempio, se in Assemblea il 10% dei deputati appartiene al gruppo Alfa, anche in Commissione il 10% dei deputati sarà del gruppo Alfa.

Il numero dei componenti di un gruppo che entrerà a far parte di una Commissione si determinerà, quindi, mediante la seguente proporzione:

Totale dei componenti di una Camera (esempio: 400) STA a totale dei componenti della Commissione (esempio: 20)

COME

totale dei componenti di un gruppo (esempio: 100) STA a X

(X è il numero dei componenti del gruppo che parteciperà alla Commissione).

In pratica: 400: 20 = 100 : X. X è uguale a 20x100/400, ossia è uguale a 5.

Ciascuna Commissione è competente in una determinata materia: per esempio, in materia scolastica è competente la Commissione Cultura, scienza e istruzione.

Le funzioni parlamentari possono essere svolte sia dalle Camere separatamente, come la funzione legislativa, sia dal Parlamento in seduta comune, come l’elezione del Presidente della Repubblica.

Le decisioni delle CAMERE possono essere prese, a seconda dei casi:

- a maggioranza semplice (50% dei presenti alla seduta più un voto);

- a maggioranza assoluta (50% dei componenti più un voto);

- a maggioranza qualificata (più della maggioranza assoluta, come, per esempio, i 2/3 dei componenti).

Funzione legislativa

La principale attribuzione del Parlamento è la funzione legislativa, cioè l’emanazione di leggi sia ordinarie che costituzionali.

La procedura per la formazione delle leggi ordinarie si articola in quattro fasi: l’iniziativa; l’esame e la votazione; la promulgazione e la pubblicazione.

Tale procedura, tuttavia, non è uguale per tutte le leggi ordinarie, sebbene si articoli sempre nelle suddette fasi, come meglio risulterà dalla tabella oltre riportata.

La procedura per la formazione delle leggi costituzionali, ossia delle leggi che modificano la Costituzione, è detta aggravata ed è più complessa rispetto a quella relativa alle leggi ordinarie.

La votazione deve essere effettuata due volte da parte di ciascuna Camera ed inoltre tra la prima e la seconda votazione devono passare almeno tre mesi.

Nella seconda votazione, le leggi debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera oppure con la maggioranza assoluta (cioè, la metà più uno) dei componenti, ma, in quest’ultimo caso, le leggi possono essere sottoposte a referendum, per cui sarà il popolo a decidere se approvare o non approvare le leggi stesse.

Di seguito, si riportano tre tipi di procedimenti di formazione delle leggi.

 

Leggi ordinarie non particolarmente importanti

Esse sono approvate, di regola, secondo il procedimento ordinario con Commissione in sede deliberante.

Tale procedimento si articola in quattro fasi: iniziativa; esame e votazione; promulgazione; pubblicazione.

 

Iniziativa

Essa consiste nella presentazione di una proposta di legge, per esempio da parte di un deputato alla Camera dei Deputati o da un senatore al Senato della Repubblica o dal Governo (in tal caso, la proposta di legge prende il nome di disegno di legge).

 

Esame e votazione

La proposta di legge viene esaminata e votata dalla Commissione competente per materia della Camera a cui è stata presentata (es.: una legge sulla scuola viene esaminata dalla Commissione Istruzione).

Se la proposta non è approvata, cioè non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il procedimento si arresta.

Se la proposta è approvata, allora viene trasmessa alla Commissione competente per materia dell’altra Camera, dove seguirà lo stesso procedimento suindicato.

Se la Commissione della seconda Camera non approva la proposta di legge, il procedimento si arresta.

Se la Commissione della seconda Camera approva con modifiche la proposta, questa ritornerà alla Commissione della prima Camera, per essere nuovamente votata (questo passaggio “avanti e indietro” della proposta di legge si chiama “navetta”).

 

Promulgazione

Dopo l’approvazione da parte delle Commissioni di entrambe le Camere, la legge viene trasmessa al Presidente della Repubblica, il quale:

-          se ritiene che la legge rispetti la Costituzione, la promulga, cioè la firma, attestando che la legge è perfetta;

-          se, invece, pensa che la legge non rispetti la Costituzione, la può rinviare alle Camere (cosiddetto veto sospensivo), ma se questela riapprovano, egli la dovrà promulgare.

 

Pubblicazione

La legge promulgata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e diviene obbligatoria dopo quindici giorni, a meno che la legge stessa non stabilisca un termine diverso.

 

Leggi ordinarie importanti

Esempi: leggi elettorali (che stabiliscono come si vota) e leggi di delegazione (che incaricano il Governo di fare leggi).

Esse sono approvatesecondo il procedimento ordinario con Commissione in sede referente.

Tale procedimento si articola in quattro fasi: iniziativa; esame e votazione; promulgazione; pubblicazione.

Iniziativa

Essa consiste nella presentazione di una proposta di legge, per esempio da parte di un deputato alla Camera dei Deputati o da un senatore al Senato della Repubblica o dal Governo (in tal caso, la proposta di legge prende il nome di disegno di legge).

 

Esame e votazione

La proposta di legge viene esaminata dalla Commissione competente per materia della Camera a cui è stata presentata (es.: una legge sulla scuola viene esaminata dalla Commissione Istruzione) e, poi, votata dall’Assemblea, cioè da tutti i componenti della Camera cui appartiene la Commissione.

Se la proposta non è approvata, cioè non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il procedimento si arresta.

Se la proposta è approvata, allora viene trasmessa, per l’esame, alla Commissione competente per materia dell’altra Camera, e da qui, per l’approvazione, all’Assemblea della seconda Camera.

Se l’Assemblea della seconda Camera (per semplicità, d’ora in poi diremo Camera al posto di Assemblea) non approva la proposta di legge, il procedimento si arresta.

Se la seconda Camera approva con modifiche la proposta, questa ritornerà alla prima Camera, per essere nuovamente votata (questo passaggio “avanti e indietro” della proposta di legge si chiama “navetta”).

Promulgazione

Dopo l’approvazione da parte delle Commissioni di entrambe le Camere, la legge viene trasmessa al Presidente della Repubblica, il quale:

-          se ritiene che la legge rispetti la Costituzione, la promulga, cioè la firma, attestando che la legge è perfetta;

-          se, invece, pensa che la legge non rispetti la Costituzione, la può rinviare alle Camere (cosiddetto veto sospensivo), ma se queste la riapprovano, egli la dovrà promulgare.

 

Pubblicazione

La legge promulgata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e diviene obbligatoria dopo quindici giorni, a meno che la legge stessa non stabilisca un termine diverso.

 

Leggi costituzionali

Il procedimento di formazione della legge costituzionale è detto aggravato e consiste nella doppia approvazione delle leggi costituzionali.

La prima approvazione segue lo stesso iter del procedimento ordinario di formazione della legge e si articola, quindi, in quattro fasi: iniziativa; esame e votazione; promulgazione; pubblicazione.

Iniziativa

Essa consiste nella presentazione di una proposta di legge costituzionale, per esempio da parte di un deputato alla Camera dei Deputati o da un senatore al Senato della Repubblica o dal Governo (in tal caso, la proposta di legge prende il nome di disegno di legge).

 

Esame e votazione

La proposta di legge viene esaminata dalla Commissione competente per materia della Camera a cui è stata presentata (es.: una legge sulla scuola viene esaminata dalla Commissione Istruzione) e, poi, votata dall’Assemblea, cioè da tutti i componenti della Camera cui appartiene la Commissione.

Se la proposta non è approvata, cioè non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il procedimento si arresta.

Se la proposta è approvata, allora viene trasmessa, per l’esame, alla Commissione competente per materia dell’altra Camera, e da qui, per l’approvazione, all’Assemblea della seconda Camera.

Se l’Assemblea della seconda Camera (per semplicità, d’ora in poi diremo Camera al posto di Assemblea) non approva la proposta di legge, il procedimento si arresta.

Se la seconda Camera approva con modifiche la proposta, questa ritornerà alla prima Camera, per essere nuovamente votata (questo passaggio “avanti e indietro” della proposta di legge si chiama “navetta”).

Dopo l’approvazione da parte di entrambe le Camere, la legge, trascorsi almeno 3 mesi, è nuovamente votata dalle Camere.

Se la proposta di legge non viene riapprovata, il procedimento si arresta.

Se la proposta di legge viene riapprovata con una maggioranza qualificata, cioè molto alta (2/3 dei componenti di ciascuna Camera), essa viene trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Se la proposta di legge viene, invece, riapprovata con una maggioranza meno alta, comunque assoluta (cioè, più del 50% dei suoi componenti), la legge viene pubblicata, ma può essere chiesto, entro tre mesi dalla pubblicazione, da parte di almeno un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, un referendum, cioè una votazione da parte del popolo.

Promulgazione

Dopo la seconda approvazione da parte delle Assemblee di entrambe le Camere con la maggioranza qualificata;

oppure, dopo la seconda approvazione con la maggioranza assoluta, senza che nel termine di tre mesi venga richiesto il referendum;

oppure, dopo il referendum che abbia confermato la legge, cioè col voto favorevole della maggioranza dei votanti;

la legge viene trasmessa al Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica promulga la legge, cioè la firma attestando che la legge è perfetta.

Si ritiene, invero, sia pur dubitativamente, che nel caso delle leggi costituzionali, il Giudice non possa avvalersi del veto sospensivo, cioè della possibilità di rinviare la legge alle Camere, in quanto, trattandosi di legge costituzionale, essa può anche modificare la Costituzione.

 

Pubblicazione

La legge promulgata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e diviene obbligatoria dopo quindici giorni, a meno che la legge stessa non stabilisca un termine diverso.

 

Funzioni extralegislative del Parlamento

Funzioni extralegislative del Parlamento sono, per esempio:

1) la funzione di controllo politico del Governo, la quale viene esercitata attraverso vari atti, tra cui, per esempio, il voto di fiducia, che è l’atto con cui il Parlamento decide se concedere o negare la fiducia al Governo e, quindi, se consentirgli o meno di governare;

2) la funzione di elezione di altri organi costituzionali, come l'elezione del Presidente della Repubblica.

 

Il sistema elettorale in generale

Il sistema elettorale è costituito dalle norme che stabiliscono come si vota e come i voti si trasformano in seggi, cioè in posti per gli eletti (per esempio, in posti di deputato o di senatore).

I sistemi elettorali principali sono quello proporzionale e quello maggioritario.

Il sistema elettorale proporzionale si ha quando ogni partito ottiene un numero di seggi in proporzione ai voti riportati, nel senso, per esempio, che se il partito Alfa ottiene il 10% dei voti avrà il 10% dei seggi.

Il sistema elettorale maggioritario si ha quando il partito più votato ottiene un numero di seggi più che proporzionale ai voti riportati, nel senso, per esempio, che se il partito Alfa ottiene il 10% dei voti avrà più del 10% dei seggi.

Il sistema elettorale maggioritario si dice uninominale quando il partito più votato ottiene l'unico seggio disponibile.

Il sistema proporzionale è più rappresentativo del maggioritario, nel senso che tutti i votanti sono egualmente rappresentati, mentre con il maggioritario sono più rappresentati gli elettori del partito più votato.

Quest'ultimo, però, dovrebbe garantire una maggiore governabilità del Paese, in quanto il partito vincente ottiene un numero di seggi sufficiente ad appoggiare il Governo senza dover ricorrere ad alleanze con altri partiti, con le conseguenti divergenze che mettono a rischio la stabilità del Governo medesimo.

 

Il sistema elettorale italiano (cosiddetto Rosatellum)

Il sistema elettorale italiano è misto, ossia, in parte, maggioritario e, in parte, proporzionale.

Esso prevede che:

-          il 37% dei seggi (147 alla Camera e 74 al Senato) sia assegnato con un sistema maggioritario uninominale;

-          il 61% dei seggi (rispettivamente 245 e 122) sia ripartito proporzionalmente tra le coalizioni (la coalizione è un gruppo di liste collegate tra loro) e le singole liste che abbiano superato le previste soglie di sbarramento nazionali, ossia le percentuali di voti al di sotto delle quali non si viene ammessi alla ripartizione dei seggi (la ripartizione dei seggi è effettuata a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato);

-          il 2% dei seggi (8 deputati e 4 senatori) sia destinato al voto degli italiani residenti all'estero e venga assegnato con un sistema proporzionale.

 

Il Presidente della Repubblica

Definizione

Il Presidente della Repubblica, organo costituzionale, è il Capo dello Stato e, come tale, rappresenta l'unità nazionale, cioè tutti gli italiani.

Elezione

Può essere eletto Presidente della Repubblica chi è cittadino italiano, gode dei diritti civili e politici ed ha compiuto 50 anni.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune e da 58 delegati regionali (uno per la Valle d'Aosta e 3 per ogni altra regione).

L'elezione richiede la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni e la maggioranza assoluta, cioè della metà più uno dei medesimi aventi diritto, in quelle successive.

Il Presidente dura in carica 7 anni ed è rieleggibile.

Funzioni

Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione: egli, quindi, vigila sulla sua osservanza da parte degli altri organi costituzionali e può influenzare l'esercizio dei loro poteri.

Tenendo conto del potere dello Stato su cui prevalentemente incidono, le principali funzioni del Presidente della Repubblica possono essere così raggruppate:

- nel campo legislativo:

  • la nomina di 5 senatori a vita, o, meglio, di un numero di senatori a vita che, sommato ai senatori a vita di nomina presidenziale eventualmente presenti, non superi complessivamente il numero di cinque (così, per esempio, se i senatori a vita di nomina presidenziale sono, al momento dell’elezione di un nuovo Presidente, 4, quest’ultimo ne può nominare uno soltanto);
  • l'autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge;
  • la promulgazione delle leggi con relativo veto sospensivo, con la precisazione che la promulgazione è la firma della legge approvata dalle Camere, mentre il veto sospensivo è la facoltà del Presidente della Repubblica di rinviare al Parlamento le leggi approvate, qualora ritenga che contrastino con la Costituzione, fermo restando che, ove le Camere le riapprovino, egli le dovrà comunque promulgare;
  • lo scioglimento delle Camere, tranne che nel c.d. semestre bianco, ossia negli ultimi sei mesi del suo mandato;

- nel campo esecutivo:

  • la nomina del Presidente del Consiglio, dei ministri e dei più importanti organi dello Stato come i sottosegretari (ossia coloro che collaborano con i ministri e che, spesso, sono delegati da questi ultimi in importanti settori della loro attività);

nel campo giudiziario:

  • la presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, ossia dell'organo che decide in merito alla carriera ed alla disciplina dei magistrati;
  • la concessione della grazia, cioè dell'atto con cui il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA cancella, in tutto o in parte, la pena alla quale una persona è stata condannata.

Nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa temporaneamente esercitare le sue funzioni, è sostituito dal Presidente del Senato, mentre qualora non le possa più esercitare (dimissioni, malattia grave, morte), il Presidente della Camera, entro 15 giorni dall'impedimento, deve indire le elezioni del nuovo Presidente.

Responsabilità

Ogni atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato dal ministro competente nella materia relativa all'atto stesso. La responsabilità dell'atto è del ministro. Il Presidente della Repubblica, infatti, secondo l'art. 90 Cost., non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento ed attentato alla Costituzione. Tali reati, secondo una certa opinione, si verificano quando egli commette un reato previsto da altre norme e tale reato minacci il corretto funzionamento delle istituzioni o l'integrità dello Stato. Secondo un’altra opinione, invece, l’alto tradimento consisterebbe nella violazione del dovere di fedeltà alla Repubblica con conseguente possibile pregiudizio alla personalità internazionale dello Stato, mentre l’attentato alla Costituzione consisterebbe in un atto diretto a modificare con frode o violenza l’ordinamento costituzionale dello Stato.

Nel caso di attentato alla Costituzione ed alto tradimento, il Presidente della Repubblica viene accusato dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla Corte Costituzionale integrata da 16 cittadini.

Il Governo

Definizione e formazione.

Il Governo è un organo costituzionale formato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri.

I Ministri si distinguono in due categorie: Ministri con portafoglio e Ministri senza portafoglio.

I Ministri con portafoglio sono a capo di un Ministero, ossia di una struttura complessa, costituita da uomini e mezzi, che gestisce un determinato settore dello Stato, come, per esempio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che si occupa della scuola. Essi sono ordinati gerarchicamente, cioè per livelli, con la conseguenza che ciascun dipendente del Ministero stesso deve rispettare le direttive di chi è a un livello più alto.

I Ministri senza portafoglio non sono a capo di un Ministero ed esercitano, di regola, le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio.

Occorre, quindi, sottolineare che “senza portafoglio” non significa “senza denaro da spendere”, in quanto i Ministri senza portafoglio dispongono di un fondo, anche se compreso nello stanziamento previsto per la Presidenza del Consiglio.

È il Presidente della Repubblica che nomina sia il Presidente del Consiglio, sia, su proposta di quest'ultimo, i ministri.

Il Presidente della Repubblica è libero di scegliere chi vuole come Presidente del Consiglio, ma, di solito, nomina come Presidente del Consiglio il capo del partito che ha vinto le elezioni.

Questo perché la nomina del Governo deve essere approvata dalla maggioranza dei parlamentari, la quale è formata proprio dagli appartenenti al partito vittorioso.

Nel linguaggio giuridico, per dire che il Parlamento deve approvare la nomina del Governo fatta dal Presidente della Repubblica, si afferma che il Parlamento deve concedere la fiducia al Governo.

Qualora il Governo non ottenesse la fiducia da parte del Parlamento, esso dovrebbe dimettersi.

Funzioni

La principale funzione del Governo è quella esecutiva, ma esso esercita anche un'altra fondamentale funzione: quella normativa.

La funzione esecutiva consiste nell’esecuzione delle leggi.

Se, per esempio, il Parlamento emanasse una legge con la quale stabilisse un aumento del numero delle prigioni, il Governo avrebbe il compito di farle costruire.

La funzione normativa consiste nell’emanazione di norme giuridiche.

Gli atti con cui il Governo pone norme giuridiche sono gli atti aventi forza di legge ed i regolamenti.

Gli atti aventi forza di legge sono di due tipi: decreti legge e decreti legislativi.

I decreti legge sono emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza, come, per esempio, in caso di terremoto. Essi sono obbligatori dal giorno della loro pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

Il decreto legge deve essere convertito in legge (cioè, approvato) dalle Camere entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Se non viene convertito, esso perde efficacia sin dal giorno in cui è stato emanato.

Per esempio, se un decreto legge introducesse una tassa per entrare nelle città ed il Parlamento, entro 60 giorni, non la convertisse in legge, coloro che avessero pagato la tassa in quei 60 giorni, avrebbero diritto ad essere rimborsati.

I decreti legislativi sono emanati dal Governo in base a una delega del Parlamento.

L’opportunità della delega si presenta, normalmente, quando debbano emanarsi leggi complesse, come, per esempio, i codici, quale il codice della strada.

Qualora il decreto legislativo non rispetti la delega, la Corte Costituzionale lo può eliminare.

Così, per esempio, nel 2009, il Parlamento delegò il Governo ad introdurre, mediante decreto legislativo, la mediazione, ossia un procedimento con cui due litiganti possono risolvere una lite senza ricorrere al Giudice. Il Governo, nel 2010, emanò un decreto legislativo stabilendo che i litiganti, prima di cominciare la causa davanti al Giudice, dovevano obbligatoriamente sottoporsi al procedimento di mediazione. La Corte Costituzionale eliminò il decreto legislativo nella parte in cui stabiliva che la mediazione era obbligatoria, dato che nella delega non era prevista l'obbligatorietà. 

I regolamenti sono atti la cui funzione consiste, di regola, nel completare la disciplina di una materia regolata dalla legge.

Essi non possono essere in contrasto con le leggi. Così, per esempio, poiché la legge n. 127/97 stabilisce che la partecipazione ai concorsi pubblici non è soggetta, di solito, a limiti di età, un regolamento che disciplina la partecipazione al concorso non può stabilire che i partecipanti non devono aver superato una determinata età.

 

La Magistratura

Funzioni e prerogative dei magistrati

La Magistratura è formata da persone, dette magistrati, che si possono suddividere in due categorie: i giudici ed i pubblici ministeri.

I primi, cioè i giudici, esercitano la funzione giurisdizionale, la quale consiste nel risolvere le liti (cioè, stabilire chi ha ragione e chi ha torto) e nel punire i reati, accertando, attraverso i processi (detti anche “cause”), nel contraddittorio tra le parti (cioè, sentendo tutte le parti in causa), quali sono le norme giuridiche da applicare nei casi concreti, ossia in quelli che vengono sottoposti all'esame dei giudici stessi.

I secondi, cioè i pubblici ministeri, hanno come principale funzione quella di esercitare l'azione penale, cioè di accusare, davanti a un giudice, le persone che, secondo loro, hanno commesso un reato.

I giudici devono essere imparziali, nel senso che non devono favorire una delle parti in causa.

Per evitare che i magistrati (sia giudici che pubblici ministeri) possano subire pressioni da parte dei politici, soprattutto di quelli che governano, la Costituzione stabilisce che essi sono soggetti soltanto alla legge (art. 101 Cost.), indipendenti da ogni altro potere dello Stato (art. 104 Cost.) e inamovibili (art. 107 Cost.), ossia, di regola, non trasferibili.

Solo con il loro consenso oppure con decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, possono, infatti, essere dispensati o sospesi dal servizio o destinati ad altre sedi o funzioni (art. 107 Cost.).

Il C.S.M.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo che decide in merito alla carriera (come, per esempio, i trasferimenti e le promozioni) ed alla disciplina (come, per esempio, la destituzione, cioè, il licenziamento), dei magistrati.

Il CSM è, quindi, l'organo di autogoverno dei magistrati, necessario, in quanto, come su detto, essi non sono sottoposti agli altri poteri dello Stato.

 

Il CSM è formato da tre membri di diritto e da 30 membri elettivi.

Per membro di diritto di un organo si intende chi appartiene all’organo stesso in virtù della sua posizione o delle sue funzioni e non perché è scelto da altri.

Così, per esempio, nelle scuole, il Dirigente scolastico è membro di diritto del Consiglio di Istituto, mentre docenti, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per entrare a far parte del Consiglio stesso, devono essere eletti.

Ritornando al Consiglio Superiore della Magistratura, esso è composto, in conformità delle modifiche apportate dall’art. 21, L. 71/2022, da:

  • Tre membri di diritto, ossia:

-- il Presidente della Repubblica

-- il Primo Presidente della Corte di Cassazione

-- il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione

  • 20 membri appartenenti alla magistratura, di cui 2 che esercitano funzioni di legittimità (e, quindi, Magistrati della Corte di Cassazione), 13 che esercitano funzioni giudicanti di merito (scelti, perciò, tra i Magistrati che giudicano) e 5 che esercitano funzioni requirenti di merito (votati tra i Magistrati che esercitano la funzione di Pubblico Ministero. La richiesta fatta alla fine del processo dal Pubblico Ministero al Giudice viene, infatti, detta “requisitoria”, a differenza dell’analoga richiesta fatta dall’Avvocato, che prende il nome di “arringa”. Di solito, il Pubblico Ministero chiede la condanna dell’imputato, mentre l’avvocato difensore chiede, di regola, l’assoluzione.);
  • 10 membri eletti dal Parlamento scelti tra professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione.

 

I componenti magistrati (cosiddetti togati) appartenenti a tre categorie (legittimità, requirenti di merito e giudicanti di merito), vengono eletti dai magistrati.

I componenti eletti dal Parlamento (cosiddetti laici) sono invece eletti in seduta comune dei due rami del Parlamento.

L’art. 22 della Legge n. 195/1958, l’elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea; per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Il Vice presidente del CSM viene eletto da tutti i consiglieri e scelto fra i membri cosiddetti laici: sostituisce il Presidente della Repubblica in caso di assenza o impedimento, esercita le funzioni che questi gli delega nonché quelle previste dalla legge e/o dal regolamento interno (quali, ad esempio, la predisposizione dell’ordine del giorno e la presidenza del Comitato di presidenza).

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Tipi di processo

La funzione giurisdizionale si suddivide in ordinaria e speciale.

I Giudici ordinari si occupano di tutte le cause che, per legge, non sono di competenza dei Giudici speciali.

Sono giudici speciali, per esempio, i Tribunali amministrativi regionali (T.A.R.), i quali sono competenti a decidere, tra l’altro, in merito ai ricorsi degli studenti contro le bocciature da parte delle scuole.

Giurisdizione ordinaria civile

La giurisdizione ordinaria si ripartisce in civile e penale.

La giurisdizione civile ha per oggetto i rapporti di diritto privato, che sono le relazioni tra soggetti in posizione di parità tra loro.

Sono rapporti tra soggetti in posizione di parità:

-          sia i rapporti tra privati (come la relazione tra marito e moglie o il rapporto tra venditore e compratore);

-          sia i rapporti tra privati ed Enti pubblici, come lo Stato, quando gli Enti pubblici non fanno valere il loro potere, come il rapporto tra lo Stato e chi affitta (o, più esattamente, loca) allo Stato stesso un locale da adibire a caserma.

Nei rapporti di parità, entrambi i soggetti devono esprimere il loro consenso per la creazione di un rapporto tra loro.

Sono rapporti non paritari quelli tra Enti pubblici e privati quando gli Enti pubblici fanno valere il loro potere, come nel caso in cui lo Stato espropria un terreno (cioè, si appropria di un terreno) appartenente ad un privato per costruirci una strada.

Nei rapporti non paritari, la relazione si costituisce con la sola volontà dell’Ente Pubblico; il privato può solo pretendere che l’Ente, nell’esercitare il suo potere, rispetti la legge.

Tali rapporti rientrano nel diritto pubblico e non sono, di regola, soggetti alla giurisdizione ordinaria civile, ma alla giurisdizione speciale.

Anche le relazioni tra Enti pubblici, come quelle tra lo Stato e la Regione, sono rapporti di diritto pubblico e soggetti, quindi, di regola, alla giurisdizione speciale.

Le parti del processo civile sono l'attore (o ricorrente), che è colui che inizia il processo, e il convenuto (o resistente), che è il soggetto nei cui confronti il processo viene iniziato.

 

La giurisdizione ordinaria penale

La giurisdizione penale ha per oggetto la decisione sull’accusa mossa dal pubblico ministero ad un dato soggetto, nel senso che il giudice penale deve decidere se una persona ha commesso o meno un reato, come, per esempio, un omicidio, e, quindi, stabilire se assolverla oppure condannarla e, in quest’ultimo caso, a quale pena.

Le principali parti del processo penale sono il pubblico ministero, l'imputato, cioè colui che è accusato di un reato, e la parte civile, ossia il soggetto che chiede il risarcimento dei danni subiti a causa del reato.

 

Giudici monocratici e collegiali

A seconda della loro importanza, i casi possono essere decisi da un giudice singolo (cosiddetto Giudice monocratico) o da un insieme di giudici (cosiddetto Giudice collegiale).

Sia nel campo civile che penale, giudici singoli sono il Giudice di pace e il Tribunale in composizione monocratica, mentre giudici collegiali sono il Tribunale ordinario, il Tribunale per i minorenni, la Corte di Appello e la Corte di Cassazione.

Solo nel campo penale, giudici collegiali sono, inoltre, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.

Gli organi giudiziari delle maggiori città sono di regola suddivisi in sezioni. Ciascuna sezione può essere monocratica e collegiale.

 

I gradi di giurisdizione in generale

I giudici suindicati sono, di norma, ordinati per gradi: il giudice davanti al quale inizia la causa è detto giudice di primo grado; il giudice al quale si rivolge chi ha perso la causa e desidera che sia cambiata la decisione (detta sentenza) si dice giudice di secondo grado o giudice di appello.

Sia nel campo civile che penale, giudici di primo grado sono, nella maggior parte dei casi, il Giudice di pace, il Tribunale ordinario ed il Tribunale per i minorenni, mentre di secondo grado sono il Tribunale (rispetto alle sentenze del Giudice di Pace), la Corte di Appello (rispetto alle sentenze del Tribunale) e la Sezione per i minorenni della Corte di Appello (rispetto alle sentenze del Tribunale per i Minorenni).

Solo nel campo penale, giudice di primo grado è, inoltre, la Corte di Assise, mentre di secondo grado, rispetto alle sentenze di quest'ultima, è la Corte di Assise d'Appello.

Dal fatto che esistono più giudici si capisce che ciascuno di essi è competente a decidere (cioè può decidere) solo determinati casi.

La competenza dei giudici civili si determina in base ad un triplice criterio: territorio, materia, valore.

In base al criterio del territorio, ciascuno dei giudici è competente a decidere i casi che si verificano su una determinata parte del territorio italiano.

Così, per esempio, le cause di separazione tra i coniugi residenti a Roma devono essere decise da un giudice di Roma

In virtù del criterio della materia, ogni giudice è competente a decidere i casi di un certo tipo, indipendentemente dal loro valore.

Così, per esempio, le cause di separazione tra i coniugi devono essere decise dal Tribunale ordinario.

In forza del criterio del valore, i giudici si ripartiscono i casi a seconda del loro valore in denaro.

Così, per esempio, le cause le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro sono decise dal Giudice di Pace.

La competenza dei giudici penali si determina in base ad un duplice criterio: territorio e materia.

In base al criterio del territorio, è competente il giudice del luogo in cui è stato commesso il reato.

In virtù del criterio della materia, per esempio, la Corte di Assise è competente per il reato di omicidio.

Contro le sentenze emanate dai giudici di secondo grado è possibile ricorrere alla Corte di Cassazione.

 

I gradi di giurisdizione: la Corte di Cassazione

La Cassazione, unica per tutta l'Italia e con sede a Roma, ha una funzione NOMOFILATTICA, nel senso che assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge su tutto il territorio italiano.

A tal fine, la Corte di Cassazione ha il potere di cassare, ossia di cancellare, le sentenze che non abbiano applicato esattamente la legge.

Tutti i giudici suindicati, eccetto la Corte di Cassazione, sono detti giudici di merito, in quanto giudici sia del “fatto” che del “diritto”:

- del “fatto”, in quanto devono decidere, spiegandone le ragioni, se è vero o falso quanto affermato dalle parti del processo (per esempio, se è vero o falso che Tizio ha sottratto una cosa a Caio);

- del “diritto”, in quanto, dopo aver accertato il fatto, devono decidere quale norma giuridica applicare al caso (per esempio, se Tizio è responsabile di furto o di rapina, cioè di furto con violenza).

La Corte di Cassazione è detta giudice di legittimità, in quanto giudice del solo “diritto”, nel senso che essa non accerta se è vero o falso il fatto, ma solo se gli altri giudici hanno applicato la giusta norma e motivato logicamente la loro decisione.

La cassazione della sentenza può avvenire con o senza rinvio: se la Corte ritiene possibile correggere l'errore del Giudice con un ulteriore processo, cassa la sentenza con rinvio ad un altro Giudice; se, invece, ritiene che l'errore non possa essere corretto neppure con un altro processo, allora cassa la sentenza senza rinvio.

Esempio di cassazione con rinvio.

In data 12-7-92 R. P., denunciava alla Questura di Potenza che il giorno precedente era stata violentata da C. C. La Corte di Appello di Potenza condannava l'imputato, ma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1636 del 6.11.1998, cassava la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in quanto la motivazione della Corte di Potenza sarebbe stata carente (cioè incompleta) ed illogica.

La sentenza della Cassazione suscitò, all'epoca, parecchio scalpore, in quanto una delle ragioni del rinvio era data dal fatto che la Corte di Appello aveva condannato l'imputato senza spiegare come fosse stata possibile la violenza, dato che la ragazza indossava i jeans (le parole della Corte furono esattamente: “Deve poi rilevarsi che è un dato di comune esperienza che è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans di una persona senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi di una operazione che è già assai difficoltosa per chi li indossa”).

Esempio di cassazione senza rinvio.

Con la sentenza del 9.6.11, il Tribunale di Salerno condannava un imputato per il reato previsto dall'art. 650 del codice penale, in quanto faceva il parcheggiatore abusivo, nonostante il divieto stabilito dal Questore di Salerno.

Con la sentenza del 19.3.13, la Corte di Cassazione cassava senza rinvio la sentenza del Tribunale, in quanto l'attività di parcheggiatore abusivo non è prevista dalla legge come reato, anche se comunque è un'attività illecita, essendo vietata dal codice della strada.

E' chiaro, che in tal caso, la Cassazione non poteva rinviare la causa ad alcun giudice, perché il processo non si sarebbe mai dovuto fare.

La Corte Costituzionale

Definizione

La Corte Costituzionale è un organo costituzionale.

Formazione

Essa è composta da 15 giudici: 5 nominati dal Parlamento, 5 dal Presidente della Repubblica e 5 da altri giudici.

I membri della Corte devono essere scelti tra professori universitari in materie giuridiche, avvocati con almeno 20 anni di professione ed alti magistrati (sono tali i giudici che decidono in via definitiva sulle contestazioni contro le sentenze pronunciate da magistrati di rango inferiore)

Essi durano in carica nove anni e godono delle stesse garanzie dei parlamentari, ossia dell'insindacabilità e dell'immunità.

Funzionamento

La Corte può decidere solo se sono presenti almeno 11 Giudici.

Le sue decisioni sono prese a maggioranza semplice (50% dei presenti più un voto).

 

Funzioni

La Corte Costituzionale giudica:

1) sulla legittimità costituzionale delle leggi;

2) sui conflitti di attribuzione;

3) sull'ammissibilità dei referendum abrogativi;

4) il Presidente della Repubblica, nel caso in cui sia accusato di alto tradimento o attentato alla Costituzione.

La prima funzione consiste nel verificare se le leggi ordinarie rispettino la Costituzione.

Essa si esercita mediante due procedimenti: incidentale e principale.

Il procedimento incidentale incide su un processo in corso.

In particolare, qualora un Giudice, durante un processo, ritenga che, per decidere, deve applicare una legge presumibilmente incostituzionale, sospende il processo e chiede alla Corte Costituzionale di decidere se la legge sia contraria o meno alla Costituzione.

Attenzione: se il giudice ritiene che una legge sia contraria alla Costituzione, ma pensa che tale legge non debba essere applicata al caso sottopostogli, allora egli deve decidere la causa senza rivolgersi alla Corte.

In altre parole, il Giudice, prima di sottoporre la questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale, deve valutare sia la rilevanza che la non manifesta infondatezza della questione stessa: rilevanza vuol dire che la norma presumibilmente incostituzionale rileva, cioè deve essere applicata, nel caso sottoposto al Giudice;

Per comprendere meglio il significato della rilevanza, facciamo alcuni esempi:

-          esempio di questione rilevante e non manifestamente infondata: se una legge stabilisse che gli ospedali possono assumere come medici solo i laureati in medicina di sesso maschile ed una laureata in medicina si rivolgesse al Giudice per contestare il rifiuto di un ospedale di assumerla come medico, la legge dovrebbe essere applicata al caso da decidere, per cui la questione è rilevante; essa, inoltre, non è manifestamente infondata, in quanto appare evidente che tale legge contrasterebbe con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione;

-          esempio di questione non rilevante, anche se non manifestamente infondata: se una legge stabilisse che gli ospedali possono assumere come medici solo i laureati in medicina di sesso maschile e una diplomata si rivolgesse al Giudice per contestare il rifiuto di un ospedale di assumerla come medico, la legge NON dovrebbe essere applicata al caso da decidere – in quanto la persona non è laureata – per cui la questione non è rilevante, onde il giudice, se pure ritenesse la questione non manifestamente infondata, cioè sospettasse di incostituzionalità la legge, non dovrebbe chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla costituzionalità o meno di quella legge, ma dovrebbe decidere senz'altro la causa;

-          esempio di questione rilevante e manifestamente infondata: se una persona chiedesse al Giudice di ordinare all’Amministrazione finanziaria la restituzione dell’IVA da lui pagata sull’auto, in quanto il tributo in questione non è progressivo in violazione dell’art. 53 della Costituzione, che sancisce la progressività del sistema tributario, la questione sarebbe rilevante, in quanto la persona in questione avrebbe dimostrato di aver pagato l’IVA, ma sarebbe manifestamente infondata, in quanto l’art. 53 impone che il sistema tributario nel suo complesso debba essere informato a criteri di progressività, ma non che ogni imposta debba essere progressiva.

La seconda funzione consiste nello stabilire quale organo di vertice abbia una determinata attribuzione (cioè, un determinato potere). Se, per esempio, una Camera intende sfiduciare un Ministro, ma quest'ultimo nega che essa ne abbia il potere, allora sarà la Corte Costituzionale a decidere se spetta o meno alla Camera il potere medesimo. Nel 1995, per esempio, la Corte Costituzionale ammise la mozione di sfiducia da parte del Senato nei confronti del ministro Mancuso, che aveva contestato al Senato il potere di approvare la mozione medesima.

La terza funzione consiste nello stabilire se si possa fare un referendum abrogativo. Il referendum abrogativo è l'atto con il quale il popolo abroga una norma giuridica. Esso non è ammissibile nei casi previsti dall'art. 75 della Costituzione, tra cui, per esempio, il caso in cui il popolo voglia abrogare una norma in materia di tasse (se i cittadini potessero abolire le tasse, è facile immaginare che molti di essi lo farebbero, con la conseguenza che lo Stato non potrebbe più funzionare).

Il referendum abrogativo è un mezzo di democrazia diretta.

Esso deve essere chiesto da almeno 500.000 cittadini.

Affinché il referendum abroghi la legge occorre che votino almeno la metà più uno degli elettori (cioè dei cittadini aventi diritto al voto) e che, di coloro che votano, almeno la metà più uno chiedano l’abrogazione.

Esempio: supponiamo che gli elettori siano 40.000.000. Affinché il referendum sia valido, occorre che votino almeno 20.000.001 elettori (ossia la metà più uno di tutti gli elettori) e che, di costoro, almeno 10.000.001, (cioè più della metà) chiedano l’abrogazione.

Coloro che sono contrari all’abrogazione della legge di solito invitano i cittadini NON a votare contro l'abrogazione, ma A NON andare a votare, così da rendere invalido il referendum. Facciamo un esempio per capire meglio questo concetto.

Supponiamo che gli elettori siano 40.000.000, di cui 19.000.000 vogliano l'eliminazione di una legge, 3.000.000 vogliano che la legge non sia eliminata e 18.000.000 siano indifferenti e, quindi, non vogliano andare a votare.

Se gli elettori a favore e quelli a sfavore dell'eliminazione della legge vanno a votare, i votanti saranno 22.000.000 (19.000.000 di elettori favorevoli all'abrogazione più 3.000.000 di contrari) e, quindi, il referendum sarà valido, perché hanno votato più di 20.000.000 di elettori, e la legge sarà abrogata, perché ha votato a favore dell'abrogazione la maggioranza (19.000.000 contro 3.000.000).

Se, invece, gli elettori contrari all'eliminazione della legge non andranno a votare, i votanti saranno solo 19.000.000 e, quindi, il referendum non sarà valido, in quanto hanno votato meno di 20.000.001 elettori, e, di conseguenza, la legge non sarà abrogata.

E' come se avesse vinto la minoranza (3.000.000 contro 19.000.000).

Si ricorda che chi vuole l'abrogazione deve votare “SI”, mentre chi è contrario ad essa deve votare “NO”.

Da non confondere col referendum abrogativo, di cui sopra, è il referendum costituzionale (o confermativo), previsto dall'art. 138 della Costituzione per il caso in cui il Parlamento modifichi la Costituzione con una legge approvata a maggioranza assoluta (cioè con la metà più uno dei parlamentari). In tal caso, se, entro tre mesi dall'approvazione, ALMENO 500.000 cittadini o cinque Consigli Regionali lo chiedono, si farà il referendum di conferma della legge costituzionale approvata. A differenza del referendum abrogativo, quello confermativo è valido anche se i votanti sono meno della maggioranza del corpo elettorale.

Il referendum non si potrà fare se la legge costituzionale sia stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei parlamentari (cosiddetta maggioranza qualificata).

La quarta funzione è esercitata dalla Corte unitamente a 16 cittadini scelti dal Parlamento in seduta comune.

 

 

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