CLASSE TERZA AFM-DIRITTO-APPROFONDIMENTO: LA RESPONSABILITÀ-
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agli articoli del codice civile, salvo che sia
diversamente indicato (ove, comunque, siano seguiti dalla sigla “c.c.”, si
riferiscono sempre al codice civile);
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ai provvedimenti della Corte di Cassazione, se
preceduti da una C e costituiti da due parti divise da uno slash (/), di cui la
prima indica il numero della decisione, mentre il secondo l’anno della stessa;
-
ai provvedimenti della Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, se preceduti da S.U. e costuiti, come sopra, da due parti;
-
agli articoli del codice penale, se seguiti da
“c.p.”
La
responsabilità in generale
La responsabilità è la
soggezione alle conseguenze del proprio comportamento.
La responsabilità può essere
contrattuale o extracontrattuale
Differenze
tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
La responsabilità
extracontrattuale si differenzia da quella contrattuale sotto molteplici
profili:
- fonte:
la responsabilità contrattuale presuppone un obbligo e, precisamente, la violazione di un obbligo
nei confronti di un determinato soggetto, come quello nascente da un contratto;
la responsabilità extracontrattuale presuppone, invece, la violazione di un
dovere e, in particolare, il dovere di non causare danni agli altri.
Così,
per esempio:
·
il
compratore che non paga la cosa comprata, è responsabile contrattualmente,
perché ha violato l’obbligo, nascente dal contratto di compravendita, di pagare
un determinato soggetto, cioè chi gliel’ha venduta;
·
il
conducente dell’auto che investe un pedone è, invece, responsabile
extracontrattualmente, perché egli non ha violato l’obbligo di non investire un
determinato soggetto - cioè, proprio quel pedone - ma il dovere che ha verso
chiunque di non causare danni.
Se, però, il conducente dell’auto che ha investito e
danneggiato il pedone viene condannato a risarcire il danno, egli assume, in
forza della sentenza di condanna, un obbligo verso un determinato soggetto, il
pedone danneggiato, e, quindi, ove non risarcisca il danno, egli diverrà
responsabile contrattualmente;
- capacità
di intendere e volere: la responsabilità extracontrattuale presuppone la
capacità di intendere e di volere del danneggiante ex art. 2046 c.c.; la
responsabilità contrattuale, invece, presuppone detta capacità nella fase
genetica dell’obbligazione (il contratto può essere annullato per incapacità
legale ex 1425, co. 1, o naturale ex artt. 1425, co. 2, e 428), mentre non la
richiede per la fase esecutiva, dato che «il debitore che ha eseguito la
prestazione non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità» ex
art. 1191;
- la prescrizione del diritto risarcitorio: di regola, 10 anni nella
responsabilità contrattuale, e 5 anni nella responsabilità extracontrattuale[1].
La prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l’agente compie
l’illecito o da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il
danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui l’illecito ed il conseguente
danno si manifestano all’esterno, divenendo oggettivamente percepibili e
riconoscibili (Cass. n. 26188/11). La conoscibilità non implica che il
danneggiato debba attivarsi per acquisire personalmente conoscenze
tecnico-scientifiche;
- le
clausole di esonero della
responsabilità, previste solo nella responsabilità contrattuale[2];
- i danni risarcibili: prevedibili
e, solo nel caso di dolo, imprevedibili, nella responsabilità contrattuale,
prevedibili e imprevedibili nella responsabilità extracontrattuale, come
desumibile dal fatto che l’art. 2056 non richiama l’art. 1225, sulla
limitazione della risarcibilità, nel caso di inadempimento, ai soli danni
prevedibili[3];
- la
costituzione in mora: necessaria, di
regola, nella responsabilità contrattuale; non necessaria nella responsabilità
extracontrattuale [4];
- la
ripartizione della responsabilità nei rapporti interni tra i debitori:
in quote presuntivamente uguali, nella responsabilità contrattuale; secondo la
gravità della rispettiva colpa e l'entità delle conseguenze derivatene, nella responsabilità
extracontrattuale[5]. L’art.
2055 si applica anche al concorso tra responsabilità a titolo contrattuale ed
extracontrattuale, come nel caso del terzo trasportato su un taxi, con airbag
non funzionante, investito da un’altra auto, il quale subisca un danno maggiore
di quello che avrebbe riportato ove l’airbag fosse stato funzionante. Il
passeggero danneggiato potrà far valere la responsabilità contrattuale del
tassista e quella extracontrattuale dell’investitore. I coobbligati possono
stipulare patti che escludano o limitino la responsabilità di uno o più di
essi, non operando il divieto di cui all’art. 1229, in quanto tali patti
concernono i rapporti interni tra i soggetti imputabili di uno stesso fatto
dannoso (Trabucchi);
- l’onere
di provare la colpevolezza del danneggiante, presunta nella responsabilità
contrattuale, da provare da parte del danneggiato nella responsabilità
extracontrattuale [6].
Analogie tra
illecito contrattuale ed extracontrattuale
Le analogie tra illecito
contrattuale ed extracontrattuale sono costituite da:
- natura
dell’obbligazione risarcitoria: debito di valore, soggetto, quindi, a
rivalutazione automatica e a interessi sulla somma via via rivalutata dal dì
dell’illecito fino a quello della liquidazione (Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n.
1712);
- risarcimento
in forma specifica: si ritiene che l’art. 2058 si applichi anche alla
responsabilità contrattuale, in quanto l’art. 1223 descrive le componenti del
danno risarcibile (danno emergente e lucro cessante), ma nulla dispone sulle
modalità del risarcimento. Così, per esempio, è stato affermato che, nel caso
in cui il notaio rogante abbia dichiarato libero un bene gravato da ipoteca e
sottoposto a procedura esecutiva, il risarcimento può essere disposto anche in
forma specifica, mediante condanna del notaio alla cancellazione della
formalità non rilevata, a condizione, tuttavia, che vi sia la possibilità di
ottenere, a tal fine, il consenso del creditore procedente e che il relativo
incombente non sia eccessivamente gravoso, sia per la natura dell’attività occorrente,
che per la congruità, rispetto al danno, della somma da pagare;
- risarcibilità
del danno non patrimoniale: CU 26972/08 ha, infatti, ritenuto che l’art. 2059
sia applicabile anche nel caso di obbligo contrattuale.
La struttura del
fatto illecito
Il fatto illecito è costituito essenzialmente
da due elementi: oggettivo e soggettivo.
Elemento oggettivo
L’elemento oggettivo si articola
nel fatto, nel danno e nel nesso di causalità tra fatto e danno.
Il fatto può consistere in un
comportamento commissivo od omissivo.
Il comportamento omissivo
presuppone, però, l’obbligo di impedire l’evento nascente o da un rapporto
giuridico o anche da un rapporto di fatto con una fonte di pericolo per il
diritto altrui, sempreché il pericolo sia evitabile con un minimo di diligenza,
come nel caso di un soggetto che, ricevuta una busta contenente un assegno a
lui non intestato, non la restituisca al mittente e subisca il furto, per
incuria, dell’assegno.
Il nesso causale tra fatto e
danno è duplice:
- nesso
di causalità materiale, ex 2043, tra fatto e danno-evento, come la frattura
della mano altrui;
- nesso
di causalità giuridico, ex 1223 e 2056[7],
tra danno-evento e danno-conseguenza, come la perdita della funzionalità della
mano, il dolore, l’impossibilità di lavorare o le difficoltà relazionali.
La duplicità del nesso causale è
confermata dal 1227[8], il
cui comma 1 è relativo al concorso nel danno-evento, mentre il comma 2 è
relativo al danno-conseguenza.
Il danno-evento è la lesione di una situazione giuridicamente rilevante, mentre il danno-conseguenza è il pregiudizio conseguente al danno-evento.
La causalità
materiale
L’accertamento del nesso causale
materiale è regolato dai seguenti criteri:
- criterio
condizionalistico (o criterio della condicio sine qua non, fondato
sugli artt. 40[9] e 41[10]
c.p.): si ritiene che l’evento non sia conseguenza del fatto, nel caso in cui
esso non si sarebbe verificato ove il fatto non fosse avvenuto;
- criterio
dell’equivalenza cause (ex 41.1 c.p.):
·
nel caso di concorso di cause umane, si ritiene
che tutti i danneggianti siano solidalmente responsabili nei confronti del
danneggiato (ex 2055);
·
nel caso di concorso di cause umane e naturali
non imputabili, si ritiene che il danneggiante sia responsabile integralmente
dell’evento, ma, sul piano della causalità giuridica, il Giudice deve valutare la
diversa efficienza delle concause, onde ascrivere a danneggiante l’obbligo di risarcire
solo i danni riconducibili alla sua condotta, come in caso preesistente
patologia (ex C3893/16);
- criterio
della causalità efficiente (ex 41.2 c.p.), il quale tempera il precedente
criterio dell’equivalenza delle cause, escludendo la responsabilità dell’autore
del fatto illecito nel caso in cui il danno sia stato cagionato da cause
sopravvenute all’illecito, ma da sole sufficienti a determinare l'evento: così,
per esempio, se un medico non sottopone il paziente agli esami necessari ad
individuare la sua malattia, commette un illecito, ma se, poi, il paziente
muore per errore di un altro medico, la condotta colposa di quest’ultimo
costituisce causa da sola sufficiente a
produrre l’evento, escludendo la responsabilità del primo medico (C 33329/15);
- criterio
della causalità adeguata con prognosi postuma: occorre accertare che l’evento non
sia una conseguenza del tutto imprevedibile del fatto (principio della
causalità adeguata o della regolarità causale); accertamento da effettuarsi con
una valutazione oggettiva, operata ex ante e in concreto, detta “prognosi
postuma”.
Per prognosi si intende, di regola, la
previsione sul decorso di una malattia; se, per esempio, il medico ritiene che il
malato guarirà in 10 giorni, dirà che la prognosi è di 10 giorni. La prognosi
consiste, quindi, nella previsione di un evento futuro. La prognosi postuma
consiste, invece, nello stabilire, dopo che l’evento si è verificato, se lo
stesso fosse prevedibile nel momento in cui fu compiuto il fatto che lo ha
causato.
Così, per esempio, si dovrebbe ritenere
responsabile il cacciatore che spara in un cespuglio, colpendo una persona che
vi si trovava dietro, in quanto, ponendosi, con la mente, nel momento in cui il
cacciatore sparava, si può ragionevolmente ritenere che egli avrebbe potuto
prevedere la presenza di una persona dietro il cespuglio stesso; non si
dovrebbe, invece, ritenere responsabile il medico che, nell’eseguire un
intervento su un paziente, non ha seguito le linee guida vigenti nel momento in
cui il paziente chiede il risarcimento del danno, ma non previste al tempo
dell’intervento, in quanto il Giudice, coadiuvato da un altro medico di sua
fiducia (cosiddetto “consulente tecnico di ufficio” o, nel linguaggio
giornalistico, “superperito”), ponendosi, con la mente, nel momento in cui il medico
operava, non potrebbe ragionevolmente ritenere che il medico fosse in grado di prevedere
il futuro della scienza medica;
- criterio
del giudizio controfattuale nella causalità omissiva (detta anche normativa, perché
basata sull’equiparazione della causalità omissiva a quella commissiva operata
dall’art. 40 c.p.): il criterio in questione mira ad accertare se il danno
avrebbe potuto essere evitato attraverso un giudizio ipotetico o
controfattuale, attuato sostituendo all’omissione il comportamento alternativo doveroso.
Così, per esempio, se un bimbo di un anno, affidato ad una babysitter, cade dal
balcone mentre la ragazza parla al telefono in una stanza diversa da quella in
cui si trova il piccolo, per stabilire se lei sia o meno responsabile, occorre
mentalmente sostituire il comportamento doveroso – stare vicino al minore – alla
chiaccherata in un’altra stanza, per verificare se la caduta si sarebbe
comunque verificata. È evidente che, così procedendo, la ragazza è da ritenersi
responsabile. Viceversa, se un alunno che non ha mai dato problemi,
improvvisamente, durante la lezione in cui il professore, nello spiegare,
guarda pure gli studenti, sferra un pugno ad un compagno, non c’è un
comportamento alternativo che avrebbe potuto evitare l’evento e, quindi, il
professore non sarà ritenuto responsabile.
Si ritiene che il nesso causale
civile debba essere accertato secondo il criterio del più probabile che non
(o della probabilità relativa o della preponderanza dell’evidenza), mentre
quello penale secondo il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
La probabilità di cui trattasi non
è quella statistica (o pascaliana), ma quella logica (o baconiana).
La probabilità statistica è la
possibilità che un dato evento si verifichi desunta dal numero di volte in cui
lo stesso si è verificato in passato.
La probabilità logica è la
possibilità che un dato evento si verifichi risultante da un ragionamento che
tenga conto di tutti gli elementi che, in un caso concreto, depongano a favore
del collegamento o meno dell’evento accaduto al fatto commesso.
Così, per esempio, la probabilità
statistica che Mario, trentenne, romano, nel guidare la sua moto, abbia un
incidente è calcolata sulla base del numero di incidenti che i maschi trentenni
romani hanno avuto nel passato, mentre la probabilità logica che lo stesso
soggetto, nel guidare la sua moto, in agosto, in una strada deserta, abbia un
incidente, è evidentemente più bassa di quella che avrebbe, nel guidare, in
città, nell’ora di punta, in un giorno di sciopero dei mezzi.
La ragione della differenza tra
il criterio civile e quello penale nell’accertamento del nesso causale sta nel
fatto che nel processo civile le ragioni delle parti sono parimenti meritevoli,
mentre nel processo penale la possibilità che un colpevole sia assolto è
ritenuta opzione preferibile al rischio che un innocente sia condannato.
Il danno
Il danno può essere patrimoniale
e non patrimoniale.
Il danno patrimoniale consiste
nella lesione di un interesse economico e, come tale, immediatamente valutabile
in denaro. Così, per esempio, nel caso di furto di una somma di denaro, il
danno è pari alla somma stessa, mentre nell’ipotesi della distruzione di un
orologio, il danno è pari al valore dell’orologio al momento in cui è stato
distrutto.
Il danno non patrimoniale
consiste, invece, nella lesione di un interesse non economico e, come tale, non
valutabile in denaro nel suo preciso ammontare, come nel caso del danno alla
salute.
In tale ipotesi, il danno deve essere liquidato equitativamente, cioè tenendo conto di tutti gli elementi da cui è possibile ricavare indicazioni per convertire in denaro il danno.
Facciamo un esempio di calcolo
del danno non patrimoniale.
Supponiamo che il medico
competente, che è il cosiddetto medico-legale, stabilisca che una persona, a
seguito dell’illecito altrui, abbia subito una menomazione del 5%, nel senso
che, mentre prima dell’illecito aveva una capacità fisica del 100%, dopo la
menomazione avrà una capacità fisica del 95% (potrà fare, con il proprio corpo,
il 95% delle cose che poteva fare prima della lesione).
Per calcolare il danno non
patrimoniale cosiddetto biologico, cioè, esemplificando, un danno derivante da
una menomazione fisica, occorrerà accertare se il fatto illecito è costituito o
meno dalla causazione di un incidente stradale e se è avvenuto prima del 5
marzo 2025 oppure da questa data in poi.
Nel caso di incidente stradale,
occorrerà distinguere tra menomazioni micropermanenti e macropermanenti, cioè
lievi o gravi, ossia tra menomazioni pari o inferiori al 9% oppure dal 10% in
su.
Per gli incidenti stradali accaduti
prima del 5/3/2025, occorrerà, quindi, applicare, per le micropermanenti, la
tabella legale (ossia, prevista dalla legge), e, per le macropermanenti, la
tabella del Tribunale di Roma o quella del Tribunale di Milano.
Tendenzialmente, a Roma si applicherà la tabella romana, mentre a Milano e nei tribunali
di diverse altre città quella milanese.
Per gli incidenti stradali accaduti
dal 5/3/2025 in poi, occorrerà applicare una delle due tabelle legali, a
seconda che la lesione sia lieve o grave; non si applicheranno più, quindi, per
le menomazioni da incidenti stradali, le tabelle di Roma o di Milano.
Per gli illeciti non costituiti
dalla violazione delle regole stradali, si applicheranno, sia per le micropermanenti
che macropermanenti, le tabelle dei Tribunali di Roma o di Milano.
Occorre, comunque, precisare che
le regole relative agli incidenti stradali si applicano pure per gli incidenti
coi natanti e per gli errori medici.
Un sito, tra i tanti, utile per fare
i calcoli di cui sopra è https://www.avvocatoandreani.it/
Per la simulazione del calcolo si
rinvia ai ripetuti esempi fatti a lezione.
[1]
(C. 2085/1953). La tragedia di Superga fu un incidente aereo avvenuto il 4
maggio 1949 a Torino. [L’aereo] si schiantò contro il muraglione del terrapieno
posteriore della basilica di Superga, che sorge sulla collina torinese; le
vittime furono 31, nessun sopravvissuto.
Nell'incidente perse la
vita l'intera squadra del Torino, vincitrice di cinque scudetti consecutivi
dalla stagione 1942-1943 alla stagione 1948-1949 e che costituiva la quasi
totalità della Nazionale italiana. Nell'incidente morirono anche i dirigenti della
squadra ed allenatori.
Il Torino fu proclamato
campione d'Italia su delibera federale mancando quattro giornate dalla fine del
campionato in quanto capolista fino alla strage, pur non avendo raggiunto
ancora la certezza matematica del titolo. Di conseguenza, gli avversari di turno,
così come la stessa squadra granata, schierarono le formazioni giovanili nelle
restanti partite. Il giorno dei funerali più di mezzo milione di persone scese
in piazza a Torino per dare l'ultimo saluto ai giocatori. Lo shock fu tale che
l'anno seguente la nazionale si recò ai Mondiali in Brasile viaggiando in nave.
[2] CU 174/71: «Chi con il suo fatto doloso o colposo
cagiona la morte del debitore altrui è obbligato a risarcire il danno subito
dal creditore, qualora la morte abbia determinato l’estinzione del credito ed
una perdita definitiva ed irreparabile per il creditore medesimo.
È
definitiva ed irreparabile la perdita quando si tratti di obbligazioni di dare
a titolo di mantenimento o di alimenti, sempre che non esistano obbligati in
grado equale o posteriore, che possano sopportare il relativo onere, ovvero di
obbligazioni di fare rispetto alle quali vi è insostituibilità del debitore,
nel senso che non sia possibile al creditore procurarsi, se non a condizioni
più onerose, prestazioni uguali o equipollenti.
Dovrà così la corte di rinvio […] stabilire se,
supposta la responsabilità del Romero, sia configurabile, nei confronti della
società Torino calcio, un danno per la morte del Meroni che sia, nei sensi
sopra indicati, conseguenza immediata e diretta di quell’evento».
Occorre, tuttavia, rilevare
che il Giudice di rinvio (AGenova 1973) ha stabilito che il Torino calcio non aveva
subito danni, dato che aveva proseguito l’attività con buoni risultati
agonistici e record di incassi.
[3] 1226. Valutazione equitativa del danno.
Se il danno non può essere provato nel suo preciso
ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
[1]
Art. 2946. Prescrizione ordinaria.
Salvi i casi in cui la
legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il
decorso di dieci anni.
Art. 2947. Prescrizione del
diritto al risarcimento del danno.
Il diritto al risarcimento
del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in
cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del
danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si
prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è
considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione
più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è
estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza
irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si
prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data
di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta
irrevocabile.
[2]
Art. 1229. Clausole di esonero da responsabilità.
È nullo qualsiasi patto che
esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per
colpa grave.
È nullo altresì qualsiasi
patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in
cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di
obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
[3]
Art. 1225. Prevedibilità del danno.
Se l'inadempimento o il
ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno
che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.
[Il Pothier ipotizzava tre
serie causali: a) la morte per contagio di altri animali di proprietà del
compratore; b) la perdita del raccolto per impossibilità di coltivare il fondo
a causa della perdita dei bovini; c) il generale dissesto economico del
compratore o il suo fallimento a causa della perdita del raccolto. La prima
doveva considerarsi sempre risarcibile, la seconda solo a condizione che fosse
inevitabile per il compratore, la terza da considerarsi irrisarcibile in quanto
il danno doveva considerarsi quale conseguenza indiretta e remota.
Art. 2056. Valutazione dei
danni.
Il risarcimento dovuto al
danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223,
1226 e 1227.
Il lucro cessante è
valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
[4]
Art. 1219. Costituzione in mora.
«Il debitore è costituito
in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Non è necessaria la
costituzione in mora:
1) quando il debito deriva
da fatto illecito;
2) quando il debitore ha
dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
3) quando è scaduto il
termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se
il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in
mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto
giorni dall'intimazione o dalla richiesta».
[5] Art. 2055. Responsabilità solidale.
«Se
il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al
risarcimento del danno.
Colui
che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura
determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle
conseguenze che ne sono derivate.
Nel
dubbio, le singole colpe si presumono uguali».
Art. 1298. Rapporti interni
tra debitori o creditori solidali.
«Nei rapporti interni
l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi
creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di
essi.
Le parti di ciascuno si
presumono uguali, se non risulta diversamente».
[6]
1218. Responsabilità del debitore. «Il debitore che non esegue esattamente la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile».
Art. 2697. Onere della
prova.
Chi vuol far valere un
diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia
di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve
provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
[7] Art. 1223. Risarcimento del danno. Il risarcimento
del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita
subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza
immediata e diretta.
Art.
2056. Valutazione dei danni.
Il
risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni
degli articoli 1223, 1226 e 1227.
Il
lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze
del caso.
[8] Art.
1227. Concorso del fatto colposo del creditore.
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a
cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa
e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il
creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
[8]
Art. 2058. Risarcimento in forma specifica.
[9]
40 c.p.: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato,
non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che
si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
[10]
41 c.p.: Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche
se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto
di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono
il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare
l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa
costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti
si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta
consiste nel fatto illecito altrui.