CLASSE PRIMA –
SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE – SECONDO QUADRIMESTRE
LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI
Definizione e principale carattere
della Costituzione italiana
La
Costituzione italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano per due ragioni:
-
le altre leggi emanate sul territorio statale non possono, di regola,
contrastare con essa,
-
essa prevede e disciplina, sia pure in parte, le principali istituzioni dello
Stato ed i diritti fondamentali dei cittadini.
Il
carattere principale della Costituzione italiana è la rigidità, nel senso che
essa può essere modificata solo con legge costituzionale, la quale, per essere
approvata, richiede un procedimento più complesso (detto aggravato), rispetto
al procedimento (definito ordinario) necessario per approvare le altre leggi
dello Stato.
Il
motivo principale della rigidità della Costituzione è quello di evitare che,
con una minima maggioranza, i partiti al potere possano incidere sui diritti
fondamentali delle persone, conquistati a prezzo di grandi lotte.
La
Costituzione italiana prevede un organo - la Corte Costituzionale - il cui
compito principale è quello di accertare, su richiesta di un giudice, se le
leggi ordinarie contrastano con la Costituzione e, in tal caso, di dichiararle
incostituzionali e, quindi, inapplicabili.
Struttura della
Costituzione e
diritti dei cittadini
La Costituzione è composta da 139
articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali.
I 139 articoli sono ripartiti fra
principi fondamentali (artt. 1-12), parte prima (artt. 13-54) e seconda (artt.
55-139).
Principi fondamentali
I principi contenuti negli
articoli costituzionali “1-12” sono detti principi fondamentali.
Si riportano, di seguiti, i primi
12 articoli, preceduti da un titoletto, posto tra parentesi, che ne sintetizza
il contenuto.
Art. 1 (Caratteri dell’Italia:
repubblicana, democratica e lavorista)
L’Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2 (Riconoscimento dei
diritti inviolabili e richiesta di adempimento dei doveri inderogabili)
La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3 (Uguaglianza formale e
sostanziale)
Tutti i, cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4 (Diritto al lavoro e
dovere di lavorare)
La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o
una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5 (Unicità, indivisibilità,
autonomia e decentramento nella Repubblica)
La Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i
princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del
decentramento.
Art. 6 (Minoranze linguistiche)
La Repubblica tutela con apposite
norme le minoranze linguistiche.
Art. 7 (Rapporti tra Stato e
Chiesa cattolica)
Lo Stato e la Chiesa cattolica
sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai
Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Art. 8 (Rapporti tra Stato e
Confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica)
Tutte le confessioni religiose
sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse
dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9 (Cultura, ricerca,
paesaggio, patrimonio, ambiente e animali)
La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la
biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.
La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Art. 10 (Diritto italiano e
internazionale. Lo straniero: condizione, asilo ed estradizione)
L’ordinamento giuridico italiano
si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia
impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione
dello straniero per reati politici.
Art. 11 (Guerra, limitazioni di
sovranità e organizzazioni internazionali)
L’Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12 (La bandiera italiana)
La bandiera della Repubblica è il
tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.
Ci soffermiamo, ora, sugli articoli
1, 2 e 3.
Art. 1 (in sintesi).
1. L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro.
2. La sovranità appartiene al
popolo.
Commento
L’art. 1 sancisce il principio
democratico, per il quale è il popolo che ha il potere di governare.
La democrazia è, in Italia, sia
diretta che indiretta.
È diretta quando il popolo
esercita personalmente il potere, come nel caso del referendum con il quale i
cittadini abrogano una legge.
È indiretta quando il popolo
esercita il potere tramite i propri rappresentanti, come nel caso in cui elegge
i parlamentari che, poi, emaneranno le leggi.
Coloro che desiderano diventare
parlamentari devono candidarsi (cioè presentarsi per essere eletti) tramite un
partito politico, il quale è un’associazione di individui aventi una visione di
parte dei fini che lo Stato deve realizzare.
Art. 2 (in sintesi)
La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali in cui vive e richiede l'adempimento dei doveri di
solidarietà.
Commento
I diritti inviolabili sono quelli
previsti dalla Costituzione, come, per esempio, i diritti di libertà.
Essi, in quanto inviolabili, non
possono essere eliminati dallo Stato, né ceduti dai loro titolari (cioè, da
coloro che hanno il diritto); così, per esempio, un uomo non può cedere la
propria libertà a favore di un altro uomo divenendone schiavo.
Le formazioni sociali di cui
parla l’art. 2 sono tutte le aggregazioni alle quali le persone possono
partecipare, come la famiglia, la scuola, i partiti politici, eccetera.
I doveri inderogabili di
solidarietà sono quelli previsti nella Costituzione, come il dovere di
contribuire alle spese pubbliche (e, quindi, di pagare le tasse).
Art. 3 (in sintesi)
1. Tutti i cittadini sono eguali
davanti alla legge.
2. È compito della Repubblica
eliminare gli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini e, quindi, impediscono lo sviluppo personale e la
partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del Paese.
Commento
Il primo comma dell’art. 3
prevede il principio di uguaglianza formale (o di diritto), per il quale chi fa
le leggi non può trattare in modo diverso situazioni eguali. Per esempio, non
potrebbe stabilire che solo gli studenti maschi hanno diritto ad una borsa di
studio.
Il secondo comma dell’art. 3
stabilisce, invece, il principio di uguaglianza sostanziale (o di fatto), per
il quale il legislatore deve intervenire affinché tutti abbiano la possibilità
di esercitare effettivamente i loro diritti. Per esempio, il legislatore deve
provvedere affinché gli studenti che abitino in aree isolate possano
frequentare la scuola, magari prevedendo un servizio di bus pagato dallo Stato.
Sebbene l’art. 3 preveda
espressamente che solo i cittadini sono uguali davanti alla legge, esso si
riferisce, in realtà, a tutti gli uomini, come si capisce dal collegamento tra
gli articoli 2 e 3:
- l’art. 2 riconosce i diritti
inviolabili all’uomo;
- i diritti inviolabili sono
tutti quelli previsti dalla Costituzione, compreso, quindi, il diritto
all'uguaglianza;
- tale diritto, è, pertanto, inviolabile e, come tale, in base all’art. 2, è riconosciuto a tutti gli uomini e non solo ai cittadini.I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI
Lo
scambio e le politiche commerciali
Il commercio internazionale è l’insieme degli scambi di beni e servizi tra gli Stati.
La vendita di un bene a persone di un altro Stato si dice esportazione.
L’acquisto di un bene da un venditore di un altro Stato si dice importazione.
Ogni Paese mira ad aumentare le esportazioni e a ridurre le importazioni, dato che le prime, essendo delle vendite, accrescono la ricchezza, mentre le seconde, essendo degli acquisti, la riducono.
Il protezionismo, ossia l’impedimento o la limitazione delle importazioni allo scopo di evitare la riduzione della ricchezza, può essere attuato attraverso barriere tariffarie e non tariffarie.
Le prime sono costituite dai dazi doganali e consistono in un tributo sui beni importati, cioè in una somma di denaro che l’importatore deve pagare allo Stato.
Essi da un lato, costituiscono entrate per lo Stato importatore, dall’altro, scoraggiano le importazioni, in quanto il prezzo dei beni importati aumenta di un importo pari al dazio.
Le barriere non tariffarie sono rappresentate da restrizioni non tributarie del commercio con l’estero, come i contingentamenti, che sono limiti alla quantità importabile di beni, o gli standard di sicurezza dei prodotti, come la dotazione di airbag delle automobili: è evidente, infatti, che se una fabbrica di auto, per venderle all’estero, le deve dotare di certi standard di sicurezza, sosterrà costi maggiori e le dovrà esportare a prezzi più alti, per cui meno persone le compreranno.
La
bilancia dei pagamenti e il cambio
La bilancia dei pagamenti è il documento da cui risultano le transazioni con l’estero, ossia le operazioni economiche con i Paesi stranieri, come le esportazioni e le importazioni.
Per acquistare beni da un venditore di un altro Stato occorre prima comprare la moneta usata in tale Stato. Il prezzo della moneta di uno Stato espresso nella moneta di un altro Stato si dice cambio.
Le
relazioni monetarie internazionali
Le relazioni monetarie internazionali sono basate su un regime di cambi flessibili, nel senso che il tasso di cambio, cioè il prezzo della moneta degli Stati, è determinato dalla legge della domanda e dell’offerta.
Se la domanda della moneta di un dato Stato aumenta, il prezzo della stessa cresce; se la domanda della medesima moneta diminuisce, il prezzo di essa decresce; se l’offerta della moneta di un dato Stato aumenta, il prezzo della stessa moneta decresce; se l’offerta della medesima moneta diminuisce, il prezzo di essa cresce.