CLASSE PRIMA - EDUCAZIONE
CIVICA - VERSIONE ORDINARIA
Art. 21 della
Costituzione
Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta
ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro
soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i
quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia
assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle
ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni
effetto.
La legge può stabilire, con norme
di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della
stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a
stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere
le violazioni.
Art. 595 del Codice
penale
Chiunque, fuori dei casi indicati
nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui
reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a
euro 1.032.
Se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a
due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo
della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto
pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non
inferiore a euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una
autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Art. 368 del Codice
penale. Calunnia
Chiunque, con denunzia, querela,
richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità
giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o
alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa
innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la
reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se s'incolpa
taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a
dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a
cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna
all'ergastolo […]
Art. 23 della
Costituzione.
Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24 della
Costituzione.
Tutti possono agire in giudizio
per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile
in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti,
con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
La legge determina le condizioni
e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25 della
Costituzione.
Nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non
in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a
misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 27 della
Costituzione.
La responsabilità penale è
personale.
L’imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato.
Non è ammessa la pena di morte.