CLASSE TERZA C – EDUCAZIONE CIVICA - VERSIONE ORDINARIA

LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI

Definizione e principale carattere della Costituzione italiana

La Costituzione italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano per due ragioni:

- le altre leggi emanate sul territorio statale non possono, di regola, contrastare con essa,

- essa prevede e disciplina, sia pure in parte, le principali istituzioni dello Stato ed i diritti fondamentali dei cittadini.

Il carattere principale della Costituzione italiana è la rigidità, nel senso che essa può essere modificata solo con legge costituzionale, la quale, per essere approvata, richiede un procedimento più complesso (detto aggravato), rispetto al procedimento (definito ordinario) necessario per approvare le altre leggi dello Stato.

Il motivo principale della rigidità della Costituzione è quello di evitare che, con una minima maggioranza, i partiti al potere possano incidere sui diritti fondamentali delle persone, conquistati a prezzo di grandi lotte.

La Costituzione italiana prevede un organo - la Corte Costituzionale - il cui compito principale è quello di accertare, su richiesta di un giudice, se le leggi ordinarie contrastano con la Costituzione e, in tal caso, di dichiararle incostituzionali e, quindi, inapplicabili.

 

Struttura della Costituzione e diritti dei cittadini

La Costituzione è composta da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali.

I 139 articoli sono ripartiti fra principi fondamentali (artt. 1-12), parte prima (artt. 13-54) e seconda (artt. 55-139).

 

Principi fondamentali

I principi contenuti negli articoli costituzionali “1-12” sono detti principi fondamentali.

Si riportano, di seguiti, i primi 12 articoli, preceduti da un titoletto, posto tra parentesi, che ne sintetizza il contenuto.

 

Art. 1 (Caratteri dell’Italia: repubblicana, democratica e lavorista)

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

 

Art. 2 (Riconoscimento dei diritti inviolabili e richiesta di adempimento dei doveri inderogabili)

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

 

Art. 3 (Uguaglianza formale e sostanziale)

Tutti i, cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

Art. 4 (Diritto al lavoro e dovere di lavorare)

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

 

Art. 5 (Unicità, indivisibilità, autonomia e decentramento nella Repubblica)

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

 

Art. 6 (Minoranze linguistiche)

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

 

Art. 7 (Rapporti tra Stato e Chiesa cattolica)

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

 

Art. 8 (Rapporti tra Stato e Confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica)

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

 

Art. 9 (Cultura, ricerca, paesaggio, patrimonio, ambiente e animali)

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

 

Art. 10 (Diritto italiano e internazionale. Lo straniero: condizione, asilo ed estradizione)

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

 

Art. 11 (Guerra, limitazioni di sovranità e organizzazioni internazionali)

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

 

Art. 12 (La bandiera italiana)

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

 

Ci soffermiamo, ora, sugli articoli 1, 2 e 3.

Art. 1 (in sintesi).

1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

2. La sovranità appartiene al popolo.

Commento

L’art. 1 sancisce il principio democratico, per il quale è il popolo che ha il potere di governare.

La democrazia è, in Italia, sia diretta che indiretta.

È diretta quando il popolo esercita personalmente il potere, come nel caso del referendum con il quale i cittadini abrogano una legge.

È indiretta quando il popolo esercita il potere tramite i propri rappresentanti, come nel caso in cui elegge i parlamentari che, poi, emaneranno le leggi.

Coloro che desiderano diventare parlamentari devono candidarsi (cioè presentarsi per essere eletti) tramite un partito politico, il quale è un’associazione di individui aventi una visione di parte dei fini che lo Stato deve realizzare.

 

Art. 2 (in sintesi)

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui vive e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà.

Commento

I diritti inviolabili sono quelli previsti dalla Costituzione, come, per esempio, i diritti di libertà.

Essi, in quanto inviolabili, non possono essere eliminati dallo Stato, né ceduti dai loro titolari (cioè, da coloro che hanno il diritto); così, per esempio, un uomo non può cedere la propria libertà a favore di un altro uomo divenendone schiavo.

Le formazioni sociali di cui parla l’art. 2 sono tutte le aggregazioni alle quali le persone possono partecipare, come la famiglia, la scuola, i partiti politici, eccetera.

I doveri inderogabili di solidarietà sono quelli previsti nella Costituzione, come il dovere di contribuire alle spese pubbliche (e, quindi, di pagare le tasse).

 

Art. 3 (in sintesi)

1. Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge.

2. È compito della Repubblica eliminare gli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e, quindi, impediscono lo sviluppo personale e la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del Paese.

Commento

Il primo comma dell’art. 3 prevede il principio di uguaglianza formale (o di diritto), per il quale chi fa le leggi non può trattare in modo diverso situazioni eguali. Per esempio, non potrebbe stabilire che solo gli studenti maschi hanno diritto ad una borsa di studio.

Il secondo comma dell’art. 3 stabilisce, invece, il principio di uguaglianza sostanziale (o di fatto), per il quale il legislatore deve intervenire affinché tutti abbiano la possibilità di esercitare effettivamente i loro diritti. Per esempio, il legislatore deve provvedere affinché gli studenti che abitino in aree isolate possano frequentare la scuola, magari prevedendo un servizio di bus pagato dallo Stato.

Sebbene l’art. 3 preveda espressamente che solo i cittadini sono uguali davanti alla legge, esso si riferisce, in realtà, a tutti gli uomini, come si capisce dal collegamento tra gli articoli 2 e 3:

- l’art. 2 riconosce i diritti inviolabili all’uomo;

- i diritti inviolabili sono tutti quelli previsti dalla Costituzione, compreso, quindi, il diritto all'uguaglianza;

- tale diritto, è, pertanto, inviolabile e, come tale, in base all’art. 2, è riconosciuto a tutti gli uomini e non solo ai cittadini.


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